VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata, a decorrere dall’01/01/1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 05/03/99 (CO.RE.CO. n. 2216 del 15/03/1999) e successive modificazioni ;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) ;
CONSIDERATO che, coma previsto dall’art. 6 del decreto legislativo, così sostituito dall’art. 3, comma 53 legge n. 662 del 23/12/96, l’aliquota dell’I.C.I. “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille” ;
CONSIDERATO infine che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione dei contratti-tipo, cosiddetti “contratti di locazione a canone concordato” (art. 2, commi 3 e 4 della L. 09/12/98 n. 431) ;
CONSIDERATO inoltre che il Comune, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, può elevare la detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale “anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale” (L. 09/05/1997 n. 122) ;
PRESO atto che a norma del comma 16 dell’art. 53 della legge Finanziaria per l’anno 2001 il termine per deliberare l’aliquota d’imposta è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione ;
RILEVATO che ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, viene previsto, per l’anno 2005, un gettito I.C.I. di € 1.380.000,00, e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa ;
ATTESO pertanto che, in presenza di un fabbisogno economico finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale, è necessario assicurare da un lato le realizzazione del gettito previsto e dall’altro un articolazione di aliquote/ detrazioni che presentino un giusto equilibrio sotto il profilo dell’equità del prelievo fiscale con particolare riguardo alle situazioni familiari più svantaggiate ;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) ;
1. di stabilire, per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure :
2. di fissare in € 150,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ;
3. di aumentare da € 150,00 a € 206,00 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale;
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi;
5. di dare atto che, applicando le aliquote e le detrazioni di cui ai precedenti punti e tenuto conto dell’incremento delle unità immobiliari, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso ;
6. di pubblicare la presente deliberazione comunale concernente la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003.
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER L’ANNO 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata, a decorrere dall’01/01/1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 05/03/99 (CO.RE.CO. n. 2216 del 15/03/1999) e successive modificazioni ;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) ;
CONSIDERATO che il Comune, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, può elevare la detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale “anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale” (L. 09/05/1997 n. 122) ;
PRESO atto che a norma del comma 16 dell’art. 53 della legge Finanziaria per l’anno 2001 il termine per deliberare i regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio stesso;
VISTA la deliberazione G.C. n. 8 del 11/01/2005 con la quale sono state deliberate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2005;
VISTO l’aumento da € 150,00 a € 206,00 della detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti ICI in situazioni di particolare disagio economico – sociale;
RAVVISATA la necessità di individuare le suddette categorie, insieme ai requisiti richiesti;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali) ;
CON votazione palese espressa per alzata di mano come di seguito riportata:
Componenti 17, presenti 16, assenti 1, votanti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0;
D E L I B E R A
1. di applicare la detrazione per l’abitazione principale di € 206,00 limitatamente a i contribuenti ICI in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare questa deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l’applicazione dell’ulteriore detrazione ICI, ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003.
Imposta comunale sugli immobili - I.C.I.
Ulteriore detrazione per abitazione principale
CRITERI DI APPLICAZIONE
Condizioni di base per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione:
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, quale dimora abituale, del soggetto passivo iscritto nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Riolo Terme si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una ulteriore detrazione rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
L’ulteriore detrazione compete a condizione che il soggetto passivo richiedente e i componenti della propria famiglia non siano proprietari, né titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) di altri immobili posseduti in aggiunta alla propria abitazione principale e ai suoi servizi pertinenziali.
Non determina comunque la perdita del diritto alla maggiore detrazione il possesso, in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze, di terreni non edificabili il cui reddito imponibile IRPEF non sia superiore a € 185,92.
Per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione, il fabbricato posseduto come abitazione principale unitamente alle proprie pertinenze, deve essere regolarmente iscritto nel N.C.E.U. con definitivo classamento attribuito dall’Agenzia del Territorio di Ravenna ed appartenente:
Ø per le abitazioni, alla categoria catastale A con esclusione della cat. A1 (tipo signorile) A8 (villa) A9 (castello e palazzo) A10 (ufficio);
Ø per le pertinenze, alla categoria catastale C limitatamente alla cat. C2 (Deposito) C6 (garage autorimessa) C7 (tettoia chiusa o aperta).
Requisiti socio-economici per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione:
Oltre alla detrazione per abitazione principale è riconosciuta la detrazione ulteriore nei confronti delle famiglie in situazione di particolare disagio economico sociale riferita alle seguenti condizioni familiari:
A. FAMIGLIE DI PENSIONATI
· soggetto passivo pensionato di età non inferiore a 65 anni, solo o con coniuge anch’esso pensionato ovvero in condizione non lavorativa;
· in possesso dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo famigliare e risultante dall’Attestazione rilasciata dall’INPS o da altri Enti convenzionati, non superiore ad un importo che, con riferimento ai redditi anno 2004, viene fissato in € 8.500,00.
B. FAMIGLIE NUMEROSE
· nucleo familiare con almeno 5 componenti;
· in possesso dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo famigliare e risultante dall’Attestazione rilasciata dall’INPS o da altri Enti convenzionati, non superiore ad un importo che, con riferimento ai redditi anno 2004, viene fissato in € 8.500,00.
C. FAMIGLIE ASSISTITE
· soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune di Riolo Terme, all’assistenza permanente da parte dei Servizi Sociali.
D. FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
· nuclei familiari che includono portatori di handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/92.
E. FAMIGLIE CON INVALIDI CIVILI
· nuclei familiari che includono componenti con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% ;
· in possesso dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo famigliare e risultante dall’Attestazione rilasciata dall’INPS o da altri Enti convenzionati, non superiore ad un importo che, con riferimento ai redditi anno 2004, viene fissato in € 8.500,00.
Criteri applicativi:
L’interessato alla ulteriore detrazione, in possesso dei requisiti di base e socio-economici, dovrà presentare una richiesta-autocertificazione, sottoscritta e redatta su apposito modulo, all’Ufficio Tributi del Comune di Riolo Terme sito in Via Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA) entro la data del 31 ottobre 2005.
Alla richiesta-autocertificazione deve essere allegata l’Attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2004.
Essa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio oppure inviata tramite servizio postale.
I contribuenti in possesso dei requisiti necessari potranno, al momento del pagamento dell’acconto dell’imposta ICI, tenere conto dell’ulteriore detrazione spettante.
La richiesta-autocertificazione deve essere presentata ogni anno.
L’ulteriore detrazione, essendo un’estensione della detrazione per abitazione principale, soggiace alle disposizioni e criteri previsti all’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92 e succ. mod.. Essa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale i locali direttamente adibiti ad abitazione principale mantengono tale destinazione.
L’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli a campione sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione. Il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre Amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta.