COMUNE  DI  RUSSI

 

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI - ANNO 2008

 

NOTA INFORMATIVA

 

1) MISURA DELL’IMPOSTA

Le aliquote ICI fissate dal Comune di Russi per l’anno 2008 con delibera di C.C. n. 10 del 4.3.2008 sono le seguenti:

A. aliquota del 6,1 da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

B. aliquota del 7 da applicarsi alle unità immobiliari non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze;

 

C. aliquota del 3 da applicarsi alle unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art.2, commi 3 e 4, della Legge n.431/98 (contratti “a canone concordato”). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2008 ed a condizione che venga esibita all’Ufficio Relazioni con il Pubblico  del Comune di Russi, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. 2008, copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta;

 

D. aliquota del 7da applicarsi alle aree fabbricabili;

 

E. aliquota ordinaria del 6,5 da applicarsi a tutti i restanti immobili sopra non contemplati.

Ai fini I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

 

2) DETRAZIONE DALL’IMPOSTA

Le detrazioni ICI fissate dal Comune di Russi per l’anno 2008 sono le seguenti (C.C. n.10/2008):

 

- 104 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

- € 258 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale individuate nella delibera di C.C. n. 10 del 4.3.2008 (N.B.: a pena di decadenza dal beneficio, per poter usufruire di tale maggiore detrazione occorre inoltrare la richiesta/autocertificazione entro e non oltre il 31 luglio 2008 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, presso il quale è disponibile la relativa modulistica).

 

ATTENZIONE: aliquota e detrazione relative all’abitazione principale non trovano più applicazione in conseguenza dell’esclusione dall’imposta di cui all’art.1 del D.L. 23.5.2008 n.93 (ad eccezione dei fabbricati in cat. A1, A8 e A9)

 
3) ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione dall’imposta, ai sensi del nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., è considerata abitazione principale:

 

a)      l’abitazione nella quale il Contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)      l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c)       l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o diversamente abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata; se il Contribuente possiede più unità abitative nel Comune di Russi, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal Contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal Contribuente.

4 ) AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI    COLTIVATORI DIRETTI
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti con la qualifica di “coltivatore diretto”, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Si rappresenta, infine, che a norma di legge ed ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 2 e dall’art. 9 del D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’I.C.I.), si considerano coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli elenchi previsti per i coltivatori (Legge n. 9/1963) soggette all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
 
5) REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. in vigore dall’01/01/2007

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2007 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili. Copia del Regolamento Comunale è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Russi - Piazza Farini n. 1 e presso l’Ufficio Tributi del Comune di Russi – P.za Farini, 1 – Russi.

 

6) VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

 

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

- la prima rata entro il 30 giugno 2008 (scadenza posticipata con delibera GC n.78/2008), pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

- la seconda rata entro il 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi

 

 

7) MODALITA’ DI VERSAMENTO (attenzione: dal 2008 nuovo numero di c.c.p. !!!)

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il c/c postale n° 88715867 intestato a: “SO.R.IT.  S.p.A. – COMUNE RUSSI – RA - ICI, direttamente presso gli sportelli SO.R.IT. o presso gli uffici postali o le banche convenzionate (Banca di Romagna, Banca Popolare di Ravenna, Credito Cooperativo Ravennate Imolese, Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca di Imola, Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, Bipop filiale di Ravenna).

Dal 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta utilizzando il modello F24.

 

8) RAVVEDIMENTO OPEROSO (omesso o parziale versamento I.C.I.)

Il Contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti I.C.I. alle scadenze di giugno e dicembre, entro e non oltre un anno dall’omesso o parziale versamento, ha la possibilità di anticipare l’avviso d’accertamento dell’Ufficio Tributi (evitando quindi sanzioni più pesanti) effettuando spontaneamente il pagamento di quanto dovuto e non ancora versato maggiorato della seguente sanzione ridotta:

·         3,75%  se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento.

 
8) DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

Il Comune di Russi ha mantenuto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione; pertanto devono essere presentate le dichiarazioni agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili per le variazioni intervenute nell’anno 2007 negli immobili posseduti.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l’Ufficio Tributi del Comune di Russi o presso il proprio Ufficio di assistenza fiscale, deve essere presentata all’U.R.P. – Piazza Farini 1, Russi entro il 30 settembre 2008. Entro il medesimo termine è possibile spedire la dichiarazione a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. – Comune di Russi – Piazza Farini n. 1 – Russi Tel. 0544/587600 Fax 0544/582126 - e-mail: urp@comune.russi.ra.it

Ufficio Entrate – Comune di Russi – Piazza Farini n. 1 – Russi Tel. 0544/587609 Fax 0544/582126, e-mail: tributi@comune.russi.ra.it