COMUNE DI LUGO ( RA)

 ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 3/02/2011: Imposta comunale sugli immobili – aliquote e  detrazioni d’imposta per l’anno 2011

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

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D E L I B E R A

 

 

- di determinare nel Comune di Lugo per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

a)      aliquota ordinaria: 7 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

 

b)      aliquota ridotta: 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti e relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

 

c)      aliquota ridotta: 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2011 ed a condizione che venga trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo I.C.I. 2011, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni, ovvero per le locazioni per le quali non si è mai trasmesso il contratto concordato e si intende usufruire dell’aliquota agevolata; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l’applicazione dell’aliquota agevolata. Le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione, ecc.) dovranno essere improrogabilmente e perentoriamente comunicate per iscritto all’Ufficio Entrate Comunali entro lo stesso termine di pagamento del saldo ICI, pena l’applicazione delle sanzioni di legge;

 

d)      aliquota ridotta: 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite e/o classificate catastalmente ad abitazione, concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

e)      aliquota maggiorata: 9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze per le quali alla data del 01.01.2011 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

f)        aliquota ridotta: 6 per mille per i terreni agricoli.

 

- di determinare per l’anno 2011 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta -  nella misura annua massima di €104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n. 12/DF/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili ad imposta le abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali continua ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n. 504/1992;

 

- di dare altresì atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

 

a)      l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)      l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o diversamente abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

d)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative nel Comune di Lugo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente.

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