PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI LUGO ( RA)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 139 DEL 30/12/2009: Imposta comunale sugli immobili – Conferma delle aliquote e della detrazione d’imposta perl’anno 2010

 

…omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

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D E L I B E R A

 

 

- di determinare nel Comune di Lugo per l’anno 2010 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

a)      aliquota ordinaria: 7 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

 

b)      aliquota ridotta: 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti e relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

 

c)      aliquota ridotta: 4,9 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2010 ed a condizione che venga trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo I.C.I. 2010, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l’applicazione dell’aliquota agevolata;

 

d)      aliquota ridotta: 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite e/o classificate catastalmente ad abitazione, concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

e)      aliquota maggiorata: 9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze per le quali alla data del 01.01.2010 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

f)        aliquota ridotta: 6 per mille per i terreni agricoli.

 

- di determinare per l’anno 2010 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta -  nella misura annua massima di €104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n. 12/DF/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili ad imposta le abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali continua ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n. 504/1992;

 

- di dare altresì atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

 

a)      l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)      l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o diversamente abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

d)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative nel Comune di Lugo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente.

 

 

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