COMUNE DI LUGO

Provincia di Ravenna

Estratto della deliberazione n. 7 del 01.02.2007 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli

Immobili per l’anno 2007 - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e individuazione

delle condizioni personali caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale per il

riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale”.

(omissis)

D E L I B E R A

- di determinare nel Comune di Lugo per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale

ad eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

b) aliquota ridotta: 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei

contribuenti e relative pertinenze;

c) aliquota ridotta: 4,9 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di

abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le

disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati).

Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2007 ed a

condizione che venga esibita all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Lugo, entro il

termine di pagamento del saldo I.C.I. 2007, copia del contratto concordato regolarmente

registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i

contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà

la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata;

d) aliquota ridotta: 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in

locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

e) aliquota maggiorata: 9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o

non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze per le quali alla

data del 01.01.2007 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due

anni;

f) aliquota ridotta: 6 per mille per i terreni agricoli.

- di determinare per l’anno 2007 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita

ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:

a) detrazione di €104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto

passivo;

b) detrazione di € 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente

ai contribuenti I.C.I. in situazioni di disagio economico-sociale, come di seguito indicate:

FAMIGLIE DI PENSIONATI

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da pensionati o comunque da

persone in età pensionabile in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre

65 anni e con reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00 pro-capite.

FAMIGLIE CON SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare che includa persone diversamente abili con

riconoscimento di invalidità pari al 100% e reddito complessivo IRPEF non superiore a € 11.500,00

pro-capite.

FAMIGLIE DI GIOVANI COPPIE

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da coppia con o senza

figli, coniugata o convivente, di età singolarmente non superiore a 30 anni, con reddito complessivo

IRPEF non superiore a € 11.000,00 pro-capite.

FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Soggetto passivo, facente parte di un nucleo familiare in possesso di reddito complessivo IRPEF

non superiore a € 8.000,00 pro-capite.

- di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della

maggiore detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

principale del contribuente:

· il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, non devono avere altre

proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze

(garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri

immobili (usufrutto, uso, abitazione);

· le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere

posseduti alla data del 1 gennaio 2007;

· il reddito di riferimento, ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei

requisiti socio-economici è quello conseguito nell'anno precedente a quello per il quale

si chiede la maggiore detrazione;

· per la determinazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione

reddituale indicata nei requisiti socio-economici occorre fare riferimento:

- al reddito indicato al punto 1 e/o 2 parte b) del Modello CUD per coloro che sono

esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

- al reddito complessivo, sottraendo da questo l’importo riferito al reddito

dell’abitazione principale e relative pertinenze per coloro che presentano la

dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche;

· il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra

determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la

somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;

· il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie

generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito

complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di

tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione;

· la richiesta, pena l’esclusione dal diritto, deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate

Associato del Comune di Lugo entro e non oltre il 31 luglio 2007;

· i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del

pagamento delle rate I.C.I. 2007, già tenere conto della detrazione richiesta;

· l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del

riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il

controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la

consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato

la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele

verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni

e integrazioni.

- di dare atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale

sugli Immobili, sono da considerarsi abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e

della detrazione, le seguenti fattispecie:

a) l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad

abitazione principale del socio assegnatario;

c) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o diversamente

abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

all’estero a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative nel

Comune di Lugo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata

dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi Comuni, si

considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente.

(omissis)