COMUNE    DI  LUGO

PROVINCIA  DI  RAVENNA

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.   344   DEL   28   DICEMBRE   2005

 

 

OGGETTO:       Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006.

                           

...OMISSIS...

 

                                                                                           D E L I B E R A

  

- di determinare nel Comune di Lugo per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

a)      aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

 

b)      aliquota ridotta del 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti e relative pertinenze;

 

c)      aliquota agevolata del 4,9 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2006 ed a condizione che venga esibita all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Lugo, entro il termine di pagamento del saldo ICI 2006, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata;

 

d)      aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

e)      aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze per le quali alla data del 01.01.2006 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

f)        aliquota ridotta del 6 per mille per i terreni agricoli.

 

- di determinare per l’anno 2006 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:

 

a)    detrazione di € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

b)   detrazione di € 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale in possesso dei requisiti individuati nella delibera di C.C. n 126 del 22/12/2005, di seguito riportati:

 

Famiglie di ultrasessantacinquenni

Nuclei familiari composti solo da componenti di età superiore a 65 anni e con reddito  complessivo IRPEF non superiore a € 8.250,00 pro-capite.

 

Famiglie numerose

Nuclei familiari composti da un minimo di 5 componenti in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.300,00 pro-capite.

 

Famiglie assistite

Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2006.

Famiglie proprietarie di abitazioni di tipo ultrapopolare

Nuclei familiari composti da persone proprietarie di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e relative pertinenze (autorimessa, ecc.), in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.250,00 pro-capite.

Famiglie con portatori di handicap

Nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.92 e successive modificazioni e integrazioni con invalidità superiore al 66%, in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.300,00 pro-capite.

 

 

- di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

 

·        il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare,  non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione);

 

·        le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2006;

 

·        il reddito di riferimento, ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello conseguito nell'anno precedente a quello per il quale si chiede la maggiore detrazione;

 

·        per la determinazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici occorre fare riferimento:

- al reddito indicato al punto 1 e/o 2 parte b) del Modello CUD per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

- al reddito complessivo, sottraendo da questo l’importo riferito al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze per coloro che presentano la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche;

 

·        il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;

 

·        il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione;

 

·        la richiesta, pena l’esclusione dal diritto, deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2006;

 

·        i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2006, già tenere conto della detrazione richiesta;

 

·        l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.

 

- di dare atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è da considerarsi abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione dall’imposta, la seguente fattispecie:

 

·      l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

·      l’unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

 

·      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

·      l’abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Lugo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente.

 

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