Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 29.12.2004 ad oggetto:
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.
(omissis)
D E L I B E R A
- di determinare nel Comune di Lugo per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:
a) aliquota ordinaria del 7‰ applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli individuati ai successivi punti;
b) aliquota ridotta del 4,9‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti e relative pertinenze; ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, sono da considerarsi abitazioni principali le seguenti fattispecie:
· l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;
· l’unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
· l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari;
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
· l’abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Lugo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente;
c) aliquota agevolata del 4,9‰ per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 431/98 (contratti concordati);
d) aliquota ridotta del 5,8‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;
e) aliquota del 9‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze per le quali alla data del 01.01.2005 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
f) aliquota ridotta del 6‰ per i terreni agricoli;
- di determinare per l’anno 2005 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:
a) detrazione di €. 130,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) detrazione di €. 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale ed in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:
Nuclei familiari composti solo da componenti di età superiore a 65 anni e con reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 8.000,00 pro-capite;
Nuclei familiari composti da un minimo di 5 componenti in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 9.000,00 pro-capite;
Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2005;
Nuclei familiari composti da persone proprietarie di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e relative pertinenze (autorimessa, ecc.), in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 8.000,00 pro-capite;
Nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.92 e successive modificazioni e integrazioni con invalidità superiore al 66%, in possesso di reddito annuo complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00 pro-capite;
- di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione pari a €. 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:
· il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione);
· le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2005;
· il reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche conseguito nell’anno 2004; per la sua determinazione occorre fare riferimento al rigo del “reddito complessivo” sottraendo da questo l’importo riferito al rigo della “deduzione per abitazione principale” e l’importo riferito al rigo degli “oneri deducibili”;
· il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;
· il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di €. 258,00;
· la richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2005;
· i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta;
· l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.
- di approvare i prospetti contenenti le aliquote e detrazioni I.C.I. da applicare per l’anno 2005 che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
(omissis)
ALLEGATO alla delibera di G.C. n. 436. del 29.12.2004
ALIQUOTE I.C.I. – ANNO DI IMPOSTA 2005
Aliquota |
Descrizione |
4,9‰ |
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti e relative pertinenze. Ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, sono da considerarsi abitazioni principali le seguenti fattispecie: § l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; § l’unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; § l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari; § l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; § l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori e figli, nonni e nipoti); § l’abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Lugo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente. |
4,9‰ |
Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 431/98 (contratti concordati). |
5,8‰ |
Unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze. |
9‰ |
Unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze per le quali alla data del 01.01.2005 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
7‰ |
Unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze non rientranti nell’ipotesi precedente. |
6‰ |
Terreni agricoli
|
7‰ |
Aree fabbricabili
|
7‰ |
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti. |
ALLEGATO alla delibera di G.C. n. 436. del 29.12.2004
DETRAZIONI I.C.I. – ANNO DI IMPOSTA 2005
Detrazioni I.C.I.
|
§ €. 130,00 detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; § €. 258,00 maggiore detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale in possesso dei requisiti di seguito individuati: Famiglie di ultrasessantacinquenni
Nuclei familiari composti solo da componenti di età superiore a 65 anni e con reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 8.000,00 pro-capite. Famiglie numerose
Nuclei familiari composti da un minimo di 5 componenti in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 9.000,00 pro-capite. Famiglie assistite
Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2005. Famiglie proprietarie di abitazioni di tipo ultrapopolare
Nuclei familiari composti da persone proprietarie di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e relative pertinenze (autorimessa, ecc.), in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 8.000,00 pro-capite. Famiglie con portatori di handicap
Nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.92 e successive modificazioni e integrazioni con invalidità superiore al 66%, in possesso di reddito annuo complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00 pro-capite. Condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione di €. 258,00 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente: § il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione); § le condizion i e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2005; § il reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche conseguito nell’anno 2004; per la sua determinazione occorre fare riferimento al rigo del “reddito complessivo” sottraendo da questo l’importo riferito al rigo della “deduzione per abitazione principale” e l’importo riferito al rigo degli “oneri deducibili”; § il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa; § il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di €. 258,00; § la richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2005; § i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta. |