COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (Ra)

 

Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n.  109  del   22.12.2004 ad oggetto:

I.C.I.: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DALL’IMPOSTA – ANNO 2005.

 

 

(omissis)

 

d e l i b e r a

 

1.    di determinare nel Comune di S.Agata sul Santerno per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

·        aliquota ordinaria del 6,5‰ applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti:

 

·        aliquota ridotta del 5,4‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; ai fini dell’applicazione di tale aliquota, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è considerata abitazione principale:

 

§         l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

§         l'alloggio che il contribuente ha regolarmente acquistato dall'istituto Autonomo per le Case Popolari;

§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata e non sia utilizzata da parenti oltre il terzo grado o da affini oltre il secondo grado;

§         l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a  parenti fino al terzo grado o ad affini al secondo grado, occupata come abitazione principale.

 

·        confermare l’aliquota ridotta del 5,4‰ per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 (contratti concordati) che siano depositati presso il comune di S. Agata sul Santerno;

 

·        confermare l’aliquota maggiorata del 7‰ per le unità immobiliari non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze e/o adibiti a residenza secondaria come individuati all’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

·        confermare l’aliquota ridotta del 6‰ per i terreni agricoli;

 

·        confermare l’aliquota ridotta del 4‰ per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili.

 

2.    di determinare per l’anno 2005 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:

 

a)   detrazione di €. 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Ai fini dell’applicazione di tale detrazione dall’imposta, ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è considerata abitazione principale:

 

§         l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

§         l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari;

§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata e non sia utilizzata da parenti oltre il terzo grado o da affini oltre il secondo grado;

§         l’abitazione concessa in uso gratuito a  parenti fino al terzo grado o ad affini al secondo grado, occupata come abitazione principale.

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più unità abitative nel Comune di S. Agata sul Santerno, viene riconosciuta come abitazione principale quella appositamente individuata del contribuente stesso.

 

b)   detrazione di €. 233,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale ed in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:

 

a.      Pensionati e/o portatori di handicap unici abitanti l’unità immobiliare

Pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 66%, che siano gli unici abitanti dell’unità immobiliare e che abbiano un reddito annuo imponibile al lordo delle deduzioni di cui all’art. 10 bis del T.U.I.R., non superiore ad € 9.040,00 annui lordi riferito all’anno 2004 e siano in condizione non lavorativa.

b.      Famiglie di pensionati e/o portatori di handicap

Pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 66%, con reddito annuale imponibile al lordo delle deduzioni di cui all’art. 10 bis del T.U.I.R., di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l’unità immobiliare, fino ad € 14.720,00, più € 1.033,00 per ogni persona a carico.

c.       Soggetto passivo disoccupato

Disoccupato con reddito annuo imponibile al lordo delle deduzioni di cui all’art. 10 bis del T.U.I.R., di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l’unità immobiliare, fino ad € 14.720,00, più € 1.033,00 per ogni persona a carico.

d.      Persone assistite

Titolari di assistenza sociale a livello comunale (per la sola erogazione di sussidi) a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera b) (pensionati e/o portatori di handicap) che della lettera c) (soggetto passivo disoccupato), l’applicazione del beneficio è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l’unità immobiliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

 

3.      di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione pari a €. 233,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

 

·        il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare,  non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione);

·        le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2005;

·        il reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche conseguito nell’anno 2004;

·        il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;

·        il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di €. 233,00;

·        la richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di S. Agata sul Santerno entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2005;

·        i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta;

·        l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

(omissis)