IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011
Informazioni per il versamento dell�imposta
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dell�imposta sono:
- Il proprietario degli immobili;
- I titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi , superficie;
- Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- Il concessionario di immobili situati su aree demaniali.
VERSAMENTI
I versamenti dell�imposta ICI dovuta per gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Ravenna, devono
essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 60743481 intestato a �RAVENNA ENTRATE
S.P.A. - COMUNE RAVENNA - RA - ICI� e possono essere effettuati:
- direttamente allo sportello di Ravenna Entrate S.p.A. posto in via Magazzini Anteriori 1;
- direttamente agli sportelli della Soc. SORIT S.p.A.;
- direttamente agli sportelli presenti sul territorio della Provincia di Ravenna delle seguenti banche
convenzionate: Cassa di Risparmio di Ravenna; Banca di Imola SpA; Banca di Romagna SpA;
Banca Popolare di Ravenna SpA; Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese;
- direttamente presso tutti gli uffici postali.
Inoltre � possibile provvedere al pagamento dell�imposta:
- on-line collegandosi all�apposita pagina WEB accedendo dal sito www.ravennaentrate.it ed
inserendo i dati della propria carta di credito;
- con le modalit� del Capo III del D.Lgs. 241/97 (mod. F24).
Quando si effettua il versamento?
Il versamento deve essere eseguito in due rate:
- la prima rata entro il 16-06-2011, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata dal 1-12 al 16-12-2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2011.
E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011, dell'imposta dovuta per l'intero anno.
ARROTONDAMENTO E VERSAMENTI SPONTANEI DI MODESTO AMMONTARE
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all�euro per difetto se la frazione � inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento spontaneo dovuto alla prescritta scadenza � versato avendo riguardo al limite di Euro 12,00
fino a concorrenza del quale il tributo stesso non � dovuto. Detto limite non deve, in ogni caso, intendersi
come franchigia ed, inoltre, deve intendersi riferito al tributo dovuto per l�intero anno d�imposta pertanto, in
caso di pagamento rateale del tributo, il limite stesso non si applica alla singola rata.
VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI
Il valore imponibile degli immobili � cos� determinato:
1) FABBRICATI
- fabbricati di categoria catastale A, C, (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o
presunta, moltiplicata per 100;
- fabbricati di categoria catastale B: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 140;
- fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50;
- fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34;
- fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non appartiene ad
un'impresa), moltiplicata per 50.
Se al fabbricato non � mai stata attribuita una rendita, e se � posseduto interamente da impresa e
distintamente contabilizzato, il valore � dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo
delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto
ministeriale.
ATTENZIONE
� la rendita catastale (anche se presunta) dei fabbricati deve essere aumentata del 5%;
2) TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale moltiplicato per 75.
ATTENZIONE
� il reddito dominicale deve essere aumentato del 25%
3) AREE FABBRICABILI: valore venale in comune commercio al 1/1/2011.
ATTENZIONE
con deliberazione n. 13/9896 del 26/01/2009 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dei
valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Pertanto, per determinare il valore dell�area
fabbricabile su cui calcolare l�imposta per l�anno 2011, i possessori potranno consultare, presso il sito internet
di Ravenna Entrate S.p.A., il regolamento nel quale sono contenuti i criteri per la determinazione del valore
stesso e l�elenco, suddiviso per le localit� del Comune, dei nuovi valori delle aree da utilizzare per la
determinazione della base imponibile. I valori presenti nel regolamento, riferiti all�anno 2009, andranno
aumentati del 2,3% (rivalutazione ISTAT).
NB: Per i terreni edificabili disciplinati dal POC � Piano Operativo Comunale - adottato in data
21/06/2010 sono introdotti nuovi criteri e modalit� per la determinazione dei valori venali in comune
commercio. Tali criteri sono contenuti nella Delibera di C.C. n. 25377/43 del 10/03/2011.
La delibera ed i relativi allegati sono consultabili presso i nostri Uffici e sul sito del Comune di
Ravenna e di Ravenna Entrate SpA.
4) FABBRICATI DI CATEGORIA E: sono esenti dall�imposta.
ALIQUOTE
Per l'anno 2011 il COMUNE DI RAVENNA non ha modificato le aliquote che, quindi sono le
medesime applicate dall�anno 2007:
6,6per mille aliquota ordinaria riferita a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli
indicati ai successivi punti;
1 per mille per le unit� immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze locate con contratti stipulati
sulla base degli accordi territoriali di cui all'art. 5 c. 3 della legge 431/98 (locazioni transitorie a favore di
studenti universitari);
2 per mille per le unit� immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze locate a titolo di abitazione
principale con contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali di cui all'art. 2 c. 3 della legge 431/98
(contratti concordati);
4 per mille per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili ovvero volti al recupero di immobili
di interesse storico, architettonico nei centri storici ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto
o sottotetti di cui al comma 5 dell�art. 1 della legge 449/97;
5,3per mille per le unit� immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 � A/8 � A/9 adibite ad abitazione
principale comprese le relative pertinenze;
6,3per mille per i terreni agricoli;
7 per mille per le aree fabbricabili;
7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze adibite a residenze secondarie;
7 per mille per le unit� immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze non locate, comprese quelle
realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici ovvero concesse in utilizzo senza regolare contratto di
locazione;
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.
Ai fini dell�applicazione dell�aliquota e della detrazione dall�imposta � equiparata all�abitazione principale:
� l�unit� immobiliare di propriet� di cooperativa edilizia a propriet� indivisa, adibita ad abitazione principale del
socio assegnatario (equiparazione prevista dalla legge);
� l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di propriet� od usufrutto da soggetto
anziano o disabile che acquisisca la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata (equiparazione prevista dal Regolamento
Comunale);
� l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di propriet� od usufrutto da cittadino
italiano residente all�estero, a condizione che non risulti locata (equiparazione prevista dalla legge e dal
Regolamento Comunale);
� le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2 � C/6 � C/7 sono
equiparate all�abitazione principale a condizione che le suddette unit� immobiliari siano durevolmente ed
esclusivamente asservite alla predetta abitazione cos� come stabilito dall�art. 817 c.c. (equiparazione prevista
dal Regolamento Comunale);
� l�unit� immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al terzo grado occupata come
abitazione principale (equiparazione prevista dal Regolamento Comunale);
DETRAZIONE
La detrazione dall�imposta dovuta per le unit� immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo, � pari a euro 113,62
ATTENZIONE:
ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVUTA PER L'ABITAZIONE
PRINCIPALE
(Legge n. 126 del 24/07/2008, conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 93 del 27/05/2008):
A decorrere dall'anno 2008, � esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unit�
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta � estesa anche
alle abitazioni assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale vigente. Restano esclusi
dall'esenzione gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastale A/1 (abitazioni
di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE PER L'ANNO 2010
E� stato soppresso l�obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell�Imposta Comunale sugli Immobili
(comma 53 art. 37 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito dalla L. 248 del 04/08/2006). Resta fermo per�
l�obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell�Imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.
Qualora persista l'obbligatoriet� della dichiarazione essa dovr� essere presentata entro il termine previsto per
la consegna della dichiarazione dei redditi "Unico 2011" e cio� entro la data del 30 settembre 2011 e deve
essere consegnata a Ravenna Entrate S.p.A. - Via Magazzini Anteriori 1 � 48122 RAVENNA, o spedita in
busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2010", con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.
INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Gli Uffici di Ravenna Entrate sono ubicati in Via Magazzini Anteriori 1 � 48122 Ravenna e sono aperti al
pubblico durante il seguente orario:
dal luned� al venerd� dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
oppure tramite:
� telefono al numero 0544 424611
� fax 0544 424612
� e-mail info@ravennaentrate.it
Per informazioni attinenti alle tematiche tributarie comunali, � possibile consultare il sito Internet di Ravenna
Entrate SpA www.ravennaentrate.it