IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2011

Informazioni per il versamento dell’imposta

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell’imposta sono:

- Il proprietario degli immobili;

- I titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi , superficie;

- Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;

- Il concessionario di immobili situati su aree demaniali.

VERSAMENTI

I versamenti dell’imposta ICI dovuta per gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Ravenna, devono

essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 60743481 intestato a “RAVENNA ENTRATE

S.P.A. - COMUNE RAVENNA - RA - ICI” e possono essere effettuati:

- direttamente allo sportello di Ravenna Entrate S.p.A. posto in via Magazzini Anteriori 1;

- direttamente agli sportelli della Soc. SORIT S.p.A.;

- direttamente agli sportelli presenti sul territorio della Provincia di Ravenna delle seguenti banche

convenzionate: Cassa di Risparmio di Ravenna; Banca di Imola SpA; Banca di Romagna SpA;

Banca Popolare di Ravenna SpA; Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese;

- direttamente presso tutti gli uffici postali.

Inoltre è possibile provvedere al pagamento dell’imposta:

- on-line collegandosi all’apposita pagina WEB accedendo dal sito www.ravennaentrate.it ed

inserendo i dati della propria carta di credito;

- con le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/97 (mod. F24).

Quando si effettua il versamento?

Il versamento deve essere eseguito in due rate:

- la prima rata entro il 16-06-2011, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

- la seconda rata dal 1-12 al 16-12-2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2011.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011, dell'imposta dovuta per l'intero anno.

ARROTONDAMENTO E VERSAMENTI SPONTANEI DI MODESTO AMMONTARE

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento spontaneo dovuto alla prescritta scadenza è versato avendo riguardo al limite di Euro 12,00

fino a concorrenza del quale il tributo stesso non è dovuto. Detto limite non deve, in ogni caso, intendersi

come franchigia ed, inoltre, deve intendersi riferito al tributo dovuto per l’intero anno d’imposta pertanto, in

caso di pagamento rateale del tributo, il limite stesso non si applica alla singola rata.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Il valore imponibile degli immobili è così determinato:

1) FABBRICATI

- fabbricati di categoria catastale A, C, (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o

presunta, moltiplicata per 100;

- fabbricati di categoria catastale B: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 140;

- fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50;

- fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34;

- fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non appartiene ad

un'impresa), moltiplicata per 50.

Se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita, e se è posseduto interamente da impresa e

distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo

delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto

ministeriale.

ATTENZIONE

· la rendita catastale (anche se presunta) dei fabbricati deve essere aumentata del 5%;

2) TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale moltiplicato per 75.

ATTENZIONE

· il reddito dominicale deve essere aumentato del 25%

3) AREE FABBRICABILI: valore venale in comune commercio al 1/1/2011.

ATTENZIONE

con deliberazione n. 13/9896 del 26/01/2009 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dei

valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Pertanto, per determinare il valore dell’area

fabbricabile su cui calcolare l’imposta per l’anno 2011, i possessori potranno consultare, presso il sito internet

di Ravenna Entrate S.p.A., il regolamento nel quale sono contenuti i criteri per la determinazione del valore

stesso e l’elenco, suddiviso per le località del Comune, dei nuovi valori delle aree da utilizzare per la

determinazione della base imponibile. I valori presenti nel regolamento, riferiti all’anno 2009, andranno

aumentati del 2,3% (rivalutazione ISTAT).

NB: Per i terreni edificabili disciplinati dal POC – Piano Operativo Comunale - adottato in data

21/06/2010 sono introdotti nuovi criteri e modalità per la determinazione dei valori venali in comune

commercio. Tali criteri sono contenuti nella Delibera di C.C. n. 25377/43 del 10/03/2011.

La delibera ed i relativi allegati sono consultabili presso i nostri Uffici e sul sito del Comune di

Ravenna e di Ravenna Entrate SpA.

4) FABBRICATI DI CATEGORIA E: sono esenti dall’imposta.

ALIQUOTE

Per l'anno 2011 il COMUNE DI RAVENNA non ha modificato le aliquote che, quindi sono le

medesime applicate dall’anno 2007:

6,6per mille aliquota ordinaria riferita a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli

indicati ai successivi punti;

 

1 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze locate con contratti stipulati

sulla base degli accordi territoriali di cui all'art. 5 c. 3 della legge 431/98 (locazioni transitorie a favore di

studenti universitari);

2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze locate a titolo di abitazione

principale con contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali di cui all'art. 2 c. 3 della legge 431/98

(contratti concordati);

4 per mille per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili ovvero volti al recupero di immobili

di interesse storico, architettonico nei centri storici ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto

o sottotetti di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/97;

5,3per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibite ad abitazione

principale comprese le relative pertinenze;

6,3per mille per i terreni agricoli;

7 per mille per le aree fabbricabili;

7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze adibite a residenze secondarie;

7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze non locate, comprese quelle

realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici ovvero concesse in utilizzo senza regolare contratto di

locazione;

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione dall’imposta è equiparata all’abitazione principale:

° l’unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del

socio assegnatario (equiparazione prevista dalla legge);

° l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetto

anziano o disabile che acquisisca la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente a condizione che la stessa non risulti locata (equiparazione prevista dal Regolamento

Comunale);

° l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadino

italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata (equiparazione prevista dalla legge e dal

Regolamento Comunale);

° le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 sono

equiparate all’abitazione principale a condizione che le suddette unità immobiliari siano durevolmente ed

esclusivamente asservite alla predetta abitazione così come stabilito dall’art. 817 c.c. (equiparazione prevista

dal Regolamento Comunale);

° l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al terzo grado occupata come

abitazione principale (equiparazione prevista dal Regolamento Comunale);

 

DETRAZIONE

La detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto

passivo, è pari a euro 113,62

ATTENZIONE:

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVUTA PER L'ABITAZIONE

PRINCIPALE

(Legge n. 126 del 24/07/2008, conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 93 del 27/05/2008):

A decorrere dall'anno 2008, è esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta è estesa anche

alle abitazioni assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale vigente. Restano esclusi

dall'esenzione gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastale A/1 (abitazioni

di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE PER L'ANNO 2010

E’ stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili

(comma 53 art. 37 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito dalla L. 248 del 04/08/2006). Resta fermo però

l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta

dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

Qualora persista l'obbligatorietà della dichiarazione essa dovrà essere presentata entro il termine previsto per

la consegna della dichiarazione dei redditi "Unico 2011" e cioè entro la data del 30 settembre 2011 e deve

essere consegnata a Ravenna Entrate S.p.A. - Via Magazzini Anteriori 1 – 48122 RAVENNA, o spedita in

busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2010", con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Gli Uffici di Ravenna Entrate sono ubicati in Via Magazzini Anteriori 1 – 48122 Ravenna e sono aperti al

pubblico durante il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

oppure tramite:

· telefono al numero 0544 424611

· fax 0544 424612

· e-mail info@ravennaentrate.it

Per informazioni attinenti alle tematiche tributarie comunali, è possibile consultare il sito Internet di Ravenna

Entrate SpA www.ravennaentrate.it