IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2008

Informazioni per il versamento dell’imposta

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell’imposta sono:

·         Il proprietario degli immobili;

·         I titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi , superficie;

·         Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;

·         Il concessionario di immobili dati in concessione su aree demaniali.

VERSAMENTI

Dove e come si esegue il versamento?

I versamenti dell’imposta ICI dovuta per gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Ravenna, devono essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 60743481 intestato a “RAVENNA ENTRATE S.P.A. - COMUNE RAVENNA - RA - ICI” e possono essere effettuati:

·         direttamente agli sportelli di Ravenna Entrate S.p.A. posti in via Magazzini Anteriori 3;

·         direttamente presso tutti gli uffici postali;

·         direttamente agli sportelli della Soc. SO.R.IT. S.p.A.;

·         direttamente agli sportelli presenti sul territorio della Provincia di Ravenna delle seguenti banche convenzionate: Cassa di Risparmio di Ravenna; Banca di Imola SpA; Banca di Romagna SpA; Banca Popolare di Ravenna SpA; Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese.

Inoltre è possibile provvedere al pagamento dell’imposta:

·         on-line collegandosi all'apposita pagina WEB ed inserendo i dati della propria carta di credito;

·         con le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/97 (mod. F24)

Quando si effettua il versamento?

L'Amministrazione Comunale con atto del 5/6/2008 ha prorogato il termine di versamento della prima rata al 30/06/2008.

Il versamento deve essere eseguito in due rate:

·         la prima rata entro il 16-06-2008, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

·         la seconda rata dal 1° al 16-12-2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2008.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008, dell'imposta dovuta per l'intero anno.

ARROTONDAMENTO E VERSAMENTI SPONTANEI DI MODESTO AMMONTARE

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento spontaneo dovuto alla prescritta scadenza è versato avendo riguardo al limite di Euro 12,00 fino a concorrenza del quale il tributo stesso non è dovuto. Detto limite non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia ed, inoltre, deve intendersi riferito al tributo dovuto per l’intero anno d’imposta pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, il limite stesso non si applica alla singola rata.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Il valore imponibile degli immobili è così determinato:

1) FABBRICATI

·         fabbricati di categoria catastale A, C, (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 100;

·         fabbricati di categoria catastale B: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 140;

·         fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50;

·         fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34;

·         fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non appartiene ad un'impresa), moltiplicata per 50.

Se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita, e se è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.

ATTENZIONE

·         la rendita catastale (anche se presunta) dei fabbricati deve essere aumentata del 5%;

2) TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale moltiplicato per 75.

ATTENZIONE

·         il reddito dominicale deve essere aumentato del 25%

3) AREE FABBRICABILI: valore venale in comune commercio al 1/1/2008.

ATTENZIONE

con deliberazione 8504/14 del 2-2-04 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Pertanto, per determinare il valore dell’area fabbricabile su cui calcolare l’imposta per l’anno 2008, i possessori potranno consultare, presso il sito internet di Ravenna Entrate s.p.a., il regolamento nel quale sono contenuti i criteri per la determinazione del valore stesso e l’elenco, suddiviso per le località del Comune, dei nuovi valori delle aree da utilizzare per la determinazione della base imponibile dell’anno 2008.

La Corte di Cassazione e da ultimo anche la Corte Costituzionale (Ord. 41 del 25/02/2008) hanno definitivamente chiarito che l’edificabilità di un area ai fini della determinazione della base imponibile fondata sul valore venale va desunta dalla qualificazione attribuita dagli strumenti urbanistici dal momento dell’adozione di tali strumenti da parte del Comune.

4) FABBRICATI DI CATEGORIA E: sono esenti dall’imposta.

ATTENZIONE

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Detti immobili non possono più essere accatastati nella categoria E, quindi devono essere dichiarati in catasto con apposita variazione.

 

ALIQUOTE

Per l'anno 2008 il COMUNE DI RAVENNA non ha modificato le aliquote che, quindi sono le medesime applicate per l'anno 2007:

6,6 per mille aliquota ordinaria riferita a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

0    per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in regolare locazione ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 8-2-2007 n. 9 (locazione a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell’immobile);

1    per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati in relazione agli accordi territoriali di cui all'art. 5 c. 3 della legge 431/98 (locazione transitoria per studenti universitari);

2    per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati in relazione agli accordi territoriali di cui all'art. 2 c. 3 della legge 431/98 (contratti concordati);

4    per mille per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili ovvero volti al recupero di immobili di interesse storico, architettonico nei centri storici ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o sottotetti di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/97;

5,3  per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze;

6,3  per mille per i terreni agricoli;

       7    per mille per le aree fabbricabili;

       7    per mille per le abitazioni e relative pertinenze adibite a residenze secondarie;

       7    per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze non locate, comprese quelle                      realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici ovvero concesse in utilizzo senza regolare contratto di                  locazione;

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVUTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (Decreto Legge 93/2008 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008):

A decorrere dall'anno 2008, è esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta è estesa anche alle abitazioni assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale vigente. Restano esclusi dall'esenzione gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione dall’imposta è equiparata all’abitazione principale:

° l’unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario (equiparazione prevista dalla legge);

° l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (equiparazione prevista dal Regolamento Comunale);

° l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata (equiparazione prevista dalla legge);

° le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 sono equiparate all’abitazione principale a condizione che le suddette unità immobiliari siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione così come stabilito dall’art. 817 c.c. (equiparazione prevista dal Regolamento Comunale);

° l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al terzo grado occupata come abitazione principale (equiparazione prevista dal Regolamento Comunale);

DETRAZIONE

La detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, è pari a euro 113,62

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE PER L'ANNO 2007

A decorrere dall’anno 2007 (comma 53 art. 37 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito dalla L. 248 del 04/08/2006) è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Resta fermo però l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche. Con decreto del 23/04/2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello per la dichiarazione di variazione Ici per l’anno 2007 indicando le fattispecie per le quali sussiste ancora l’obbligo di presentazione della stessa.

Qualora persista l'obbligatorietà della dichiarazione essa dovrà essere presentata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi "Unico 2008" e cioè entro la data del 31 luglio 2008 e deve essere consegnata a Ravenna Entrate S.p.A. - Via Magazzini Anteriori 3, o spedita in busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2007", con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

Informazioni ed assistenza

Gli uffici di Ravenna Entrate sono ubicati in Ravenna Via Magazzini Anteriori 3-5 e sono aperti al pubblico durante il seguente orario:

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

oppure tramite:

·         telefono ai numeri 0544 424630 - 0544 424631- 0544 424633 - 0544 424634

·         fax 0544 424612 – 0544 424644

·         e-mail info@ravennaentrate.it

Per informazioni attinenti alle tematiche tributarie comunali, è possibile consultare il sito Internet di Ravenna Entrate SpA.