ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Guida informativa per gli adempimenti I.C.I. - Anno 2005

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Informazioni per l'anno 2005

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'imposta sono:
1. Il proprietario degli immobili;
2. I titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
3. Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
4. Il concessionario di immobili dati in concessione su aree demaniali.


DICHIARAZIONI PER L'ANNO 2004


La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi "Unico 2005" e cioè entro la data del 31 ottobre 2005.
Essa è dovuta limitatamente agli immobili:
· acquisiti o ceduti nel corso dell'anno 2004;
· per i quali, durante l'anno 2004, si sono verificate variazioni nella titolarità del possesso, nella struttura o nella destinazione.
La dichiarazione non è dovuta in mancanza di variazioni, poiché si fa riferimento a quelle presentate negli anni precedenti.
Deve essere consegnata al Servizio Tributi, Ufficio I.C.I. (Via Teodorico, 15), o spedita in busta bianca recante la dicitura "
Dichiarazione ICI 2004", con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

VERSAMENTI


Il versamento deve essere eseguito in due rate:
· la prima rata entro il 30 giugno 2005,
pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
· la seconda rata dal 1 al 20 dicembre 2005, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2005, che saranno però dichiarate nell'anno 2006.
E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 30 giugno 2005, dell'imposta dovuta per l'intero anno.
I versamenti, cumulativi per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Ravenna, devono essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 60743481 intestato a "Soc. Ravenna Entrate spa - via Magazzini Anteriori 5 - 48100 RAVENNA", che possono essere presentati:
- direttamente agli sportelli della Soc. Ravenna Entrate S.p.A.;
- a tutti gli uffici postali;
- agli sportelli della Soc. SORIT Ravenna S.p.A.;
- agli sportelli delle banche convenzionate con la Soc. Sorit Ravenna S.p.A.
Inoltre è possibile provvedere al pagamento dell'imposta presso gli sportelli Bancomat abilitati al servizio "DIMMI", ovvero è possibile provvedere al versamento on-line collegandosi all'apposita pagina WEB
www.sorit.pagonet.it ed inserendo i dati della propria carta di credito.
Si ricorda a tutti gli interessati che per agevolare il pagamento, la Soc. Ravenna Entrate S.p.A. invia ai contribuenti i bollettini di c/c postale.
N.B.
Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà o proprietà turnataria), il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Il valore imponibile degli immobili è così determinato:

FABBRICATI
· fabbricati di categoria catastale A, B, C, (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 100;
· fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50;
· fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34;
· fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non appartiene ad un'impresa), moltiplicata per 50; se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita, e se è
posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.


ATTENZIONE:


dal 1997 la rendita catastale (anche se presunta) deve essere aumentata del 5%


TERRENI AGRICOLI:
reddito dominicale moltiplicato per 75.


ATTENZIONE:


dal 1997 il reddito dominicale deve essere aumentato del 25%


AREE FABBRICABILI:
valore venale in comune commercio al 1/1/2005.


ATTENZIONE:


con deliberazione 8504/14 del 2-2-04 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili per l'anno 2004. Pertanto, per determinare il valore dell'area fabbricabile su cui calcolare l'imposta per l'anno 2005, i possessori potranno consultare, presso il sito internet del Servizio Tributi, il regolamento nel quale sono contenuti i criteri per la determinazione del valore stesso.

ALIQUOTE


Per l'anno 2005 il COMUNE DI RAVENNA ha fissato le seguenti aliquote:
a) 6,6 per mille aliquota ordinaria riferita agli immobili non compresi nelle altre sotto elencate aliquote quali, ad esempio, le abitazioni e relative pertinenze regolarmente locate; i fabbricati, diversi dalle abitazioni (es. negozio, ufficio, laboratorio, ecc);

b) 0 per mille per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti concordati stipulati in relazione agli accordi territoriali di cui all'art. 5 c. 3 della legge 431/98;

c) 2 per mille per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti concordati stipulati in relazione agli accordi territoriali di cui all'art. 2 c. 3 della legge 431/98;

d) 4 per mille per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili ovvero volti al recupero di immobili di interesse storico, architettonico nei centri storici ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o sottotetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 449/97;

e)5,3 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;

f) 6,3 per mille per i terreni agricoli;

g) 7 per mille per le aree fabbricabili; per le abitazioni e relative pertinenze utilizzate come seconda abitazione; per gli alloggi e pertinenze non locati ovvero occupati senza contratto di locazione compresi gli alloggi invenduti appartenenti alle imprese costruttrici;

sono equiparate all'abitazione principale:

DETRAZIONI D'IMPOSTA

DETRAZIONE ORDINARIA: € 113,62
Spetta per l'abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al numero di mesi in cui perdura tale utilizzo; se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

La detrazione spetta soltanto nei seguenti casi:

MAGGIORE ULTERIORE DETRAZIONE: € 118,78

Condizioni di base per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione:


Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, quale dimora abituale, del soggetto passivo iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Ravenna si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una ulteriore detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.


L'ulteriore detrazione compete a condizione che il soggetto passivo richiedente e i componenti della propria famiglia non siano proprietari, né titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) di altri immobili posseduti in aggiunta alla propria abitazione principale e ai suoi servizi pertinenziali.


La condizione non si perde qualora, alla data del 1° gennaio, si possieda, oltre all'abitazione principale e relativi servizi pertinenziali, una quota di terreno non fabbricabile o di fabbricato, non ceduti in locazione, il cui reddito dominicale o rendita, rapportata alla quota posseduta, non sia superiore rispettivamente a Euro 15 o a Euro 100.


Per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione, il fabbricato posseduto come abitazione principale unitamente alle proprie pertinenze, deve essere regolarmente iscritto nel N. C. E. U. con definitivo classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio di Ravenna ed appartenente:


Requisiti socio-economici per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione:

Oltre alla detrazione per abitazione principale è riconosciuta la detrazione ulteriore nei confronti delle famiglie in situazione di particolare disagio economico sociale riferita alle seguenti condizioni familiari:

Criteri applicativi:


L'interessato alla ulteriore detrazione, in possesso dei requisiti di base e socio-economici, dovrà presentare una richiesta al Servizio Tributi del Comune di Ravenna sito in Via Teodorico 15 - 48100 Ravenna entro la data del 31 ottobre 2005.
Essa potrà essere consegnata direttamente agli Uffici del Servizio oppure inviata tramite servizio postale. Coloro che hanno presentato la richiesta potranno, al momento del pagamento dell'imposta ICI, tenere conto dell'ulteriore detrazione spettante.
Il reddito di riferimento, ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici, è quello conseguito nell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'ulteriore detrazione.

Per la sua determinazione occorre fare riferimento:

Il reddito pro-capite si ottiene sommando il reddito, come sopra determinato, conseguito da ogni componente della famiglia e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa.
Il periodo temporale di riferimento per il possesso delle condizioni di base e dei requisiti necessari per fruire dell'ulteriore detrazione è fissato alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'ulteriore detrazione. L'ulteriore detrazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova richiesta, fino a che persistono le condizioni di base e i requisiti socio-economici che determinano il diritto all'ulteriore detrazione. Allorché queste vengano a cessare, è fatto obbligo al richiedente di presentare comunicazione scritta della perdita delle condizioni o dei requisiti stessi che hanno determinato la perdita dell'ulteriore detrazione, la quale si protrarrà comunque fino alla data del 31 dicembre dell'anno in cui i requisiti sono venuti meno.
L'ulteriore detrazione, essendo un'estensione della detrazione per abitazione principale, soggiace alle disposizioni e criteri previsti all'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92 e succ. mod.. Essa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale i locali direttamente adibiti ad abitazione principale mantengono tale destinazione.
L'Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli a campione sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione. Il controllo potrà avvenire mediante l'acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre Amministrazioni oppure richiedendo all'interessato la documentazione inerente alla propria richiesta.

Norma transitoria:
In relazione ai mutati criteri applicativi per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione, dall'anno 2005 le richieste già presentate per gli anni precedenti decadono automaticamente rimanendo tuttavia valide per il calcolo dell'ulteriore detrazione riferita agli anni precedenti al 2005.

Informazioni ed assistenza

Il Servizio Tributi del Comune di Ravenna è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza ai propri contribuenti presso i propri locali siti in Via Teodorico 15 durante il seguente orario:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il martedì dalle 8.30 alle 12.00, il giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
oppure tramite:
- telefono ai numeri 0544482168 - 0544482166
- fax 0544482180
- e-mail
tributirav.@provincia.ra.it
Per informazioni attinenti alle tematiche tributarie comunali, è possibile consultare il sito Internet del Servizio Tributi del Comune di Ravenna alla pagina
www.comune.ra.it/citta/index.html