COMUNE DI FUSIGNANO (RA)
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 23.12.05
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006.
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D E L I B E R A
- di determinare nel Comune di Fusignano per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:
· aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2006 ed a condizione che venga esibita all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Fusignano, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. 2006, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota ridotta;
- di determinare per l’anno 2006 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:
a) detrazione di € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) detrazione di € 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale in possesso dei requisiti che dovranno essere oggetto di specifica individuazione da parte del Consiglio Comunale;
- ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è da considerarsi abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione, la seguente fattispecie:
§ l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;
§ l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
§ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
§ l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Fusignano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente
- ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, è considerata abitazione principale, anche la seguente fattispecie:
§ l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) occupata come abitazione principale.
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