COMUNE DI FUSIGNANO

 

Delibera di G.C. n. 7 del 13.01.2005

 

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n. 504/92 concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visti l’art. 3 - commi da n. 53 a n. 59 - della Legge n. 662 del 23.12.96 e l’art. 58 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 con i quali sono state introdotte sostituzioni ed integrazioni alla normativa relativa all’applicazione dell’I.C.I.;

 

Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 18.01.1999, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.1999 e con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2005;

 

Visto l’art. 2 - comma 3 - della legge n. 431 del 9.12.1998 - “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” - che prevede la possibilità di deliberare aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono il locazione, a titolo di abitazione principale, immobili  con contratti stipulati sulla base di accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

 

Considerato:

 

- che in tema di aliquota I.C.I. l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni permette di differenziare la stessa in relazione alle diverse tipologie degli immobili assoggettati ad imposta;

 

- che la diversificazione delle aliquote prevista consentirà di mantenere l’attuale livello quantitativo-qualitativo dei servizi e che l’applicazione di aliquote agevolate per le fattispecie sottoindicate, verrà fronteggiata da una più razionale attività sul fronte del recupero dell’evasione;

 

- che in tema di detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni fissa in €. 103,29 la misura minima annua della detrazione stessa, con la possibilità di aumento della detrazione, anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Ritenuto di fissare per l’anno 2005 aliquote e detrazioni differenziate per garantire una maggiore equità nell’applicazione dell’imposta, nonché le risorse indispensabili per la gestione dei servizi comunali di cui al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005;

 

Ritenuto quindi opportuno determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

 

·         confermare l’aliquota ordinaria del 6‰ applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti:

 

·         confermare l’aliquota ridotta del 5,5‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; ai fini dell’applicazione di tale aliquota, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è considerata abitazione principale:

 

§         l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

§         l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo per le Case Popolari (ora ACER);

§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Fusignano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente.

§         l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a  parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) occupata come abitazione principale.

 

 

·         confermare l’aliquota ridotta del 4‰ per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 – comma 3 - della Legge n. 431/98 (contratti concordati) che siano depositati presso il comune di Fusignano;

 

·         confermare l’aliquota maggiorata del 7‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

·         confermare l’aliquota maggiorata del 7‰ per le unità immobiliari non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze;

 

·         confermare l’aliquota maggiorata del 7‰ per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”;

 

·         confermare l’aliquota maggiorata del 7‰ per le aree fabbricabili;

 

 

Ritenuto inoltre opportuno determinare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nei seguenti importi:

 

a)   €. 130,00 la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Ai fini dell’applicazione di tale detrazione dall’imposta, ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è considerata abitazione principale:

 

§         l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

§         l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo per le Case Popolari (ora ACER);

§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Fusignano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente.

 

 

b) €. 258,00 la maggiore detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale ed in possesso dei requisiti individuati nella parte dispositiva del presente atto;

 

Visto l’art. 53 – comma 16 – della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 – comma 8 – della Legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2005 è stato differito al 28 febbraio 2005 con D.L. n. 314 del 30.12.2004;

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni e integrazioni che fissa la competenza della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote e detrazioni dall’ imposta;

 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in applicazione dello Statuto del Comune, espresso dal Responsabile del Servizio …………………….. e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 

Ad unanimità di voti;

 

DELIBERA

 

- di determinare nel Comune di Fusignano per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

·         aliquota ordinaria del 6‰ applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti:

 

·         aliquota ridotta del 5,5‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; ai fini dell’applicazione di tale aliquota, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è considerata abitazione principale:

 

§         l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

§         l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo per le Case Popolari (ora ACER);

§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Fusignano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente.

§         l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a  parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) occupata come abitazione principale.

 

·         aliquota ridotta del 4‰ per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 – comma 3 - della Legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2005 ed a condizione che venga esibita all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Fusignano, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. 2005, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota ridotta;

 

·         aliquota maggiorata del 7‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

·         aliquota maggiorata del 7‰ per le unità immobiliari non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze;

 

·         aliquota  maggiorata del 7‰ per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”;

 

·         aliquota maggiorata del 7‰ per le aree fabbricabili;

 

- di determinare per l’anno 2005 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:

 

a) detrazione di €. 130,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Ai fini dell’applicazione di tale detrazione dall’imposta, ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è considerata abitazione principale:

 

§         l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

§         l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo per le Case Popolari (ora ACER);

§         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Fusignano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente.

 

 

b) detrazione di €. 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale ed in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:

 

a) Famiglie di pensionati.

Nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 01.01.2005 avente i seguenti requisiti:

- reddito complessivo IRPEF, riferito all’anno 2004, non superiore a € 8.000,00 pro-capite.

 

b) Famiglie con portatori di handicap.

Nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992 con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% avente i seguenti requisiti:

- reddito complessivo IRPEF, riferito all’anno 2004, non superiore a  € 8.000,00 pro-capite.

 

c) Famiglie di giovani coppie

Nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

- essere coniugati da non oltre 4 anni alla data del 01.01.2005;

- reddito complessivo IRPEF, riferito all’anno 2004, non superiore a € 8.000,00 pro-capite.

 

d) Famiglie numerose

Nuclei familiari composti da 5 o più componenti avente i seguenti requisiti:

- reddito complessivo IRPEF, riferito all’anno 2004, non superiore a €  7.000,00 pro-capite.

 

e) Famiglie a basso reddito

Nuclei familiari composti da una o più persone non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti:

- reddito complessivo IRPEF, riferito all’anno 2004, non superiore a € 5.800,00 pro-capite.

 

f) Famiglie assistite

Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 01.01.2005.

 

g) Persone “Single” a basso reddito

Persone sole con reddito complessivo IRPEF, riferito al 2004, non superiore a € 6.400,00.

 

- di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione pari a €. 258,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

·         il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare,  non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione);

·         sono ammesse a fruire dell’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie:

            A/2  abitazioni di tipo civile

            A/3  abitazioni di tipo economico

            A/4  abitazioni di tipo popolare

            A/5  abitazioni di tipo ultra popolare

            A/6  abitazioni di tipo rurale

            A/7  abitazione in villini

con rendita catastale non superiore a  € 517,00;

·         le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2005;

·         il reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche conseguito nell’anno 2004; per la sua determinazione occorre fare riferimento al rigo del “reddito complessivo” sottraendo da questo l’importo riferito al rigo della “deduzione per abitazione principale” e l’importo riferito al rigo degli “oneri deducibili”;

·         il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;

·         il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di €. 258,00;

·         la richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Fusignano – Corso Emaldi, 115 entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2005;

·         i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta;

·         l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.

           

- di dare atto che, applicando le aliquote e le detrazioni I.C.I. indicate, vengono rispettati la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;

 

- di introitare le somme derivanti dal presente atto alla Parte Entrata del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 - Tit. I “Entrate Tributarie” - Risorsa n. ……..

 

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti;

 

 

D E L I B E R A

 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.