Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/1/2010 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2010”

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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D E L I B E R A

 

 

1) di determinare nel Comune di Cotignola per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

b) aliquota ridotta: 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

c) aliquota ridotta: 4 per mille per le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti:

·         interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

·         interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico          localizzati nel centro storico;

·         interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

·         interventi volti all’utilizzazione dei sottotetti;

tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio a quella di fine dei lavori e comunque non oltre i tre anni. il contribuente dovrà darne comunicazione all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei  Comuni della Bassa Romagna indicando gli estremi della concessione edilizia, pena la decadenza dal beneficio di applicazione dell’aliquota ridotta;

d) aliquota ridotta: 2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge 9.12.1998 n. 431 (contratti concordati); tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2010 ed a condizione che venga trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo ICI 2010, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l’applicazione dell’aliquota agevolata;

e) aliquota maggiorata: 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze.

 

2) di determinare per l’anno 2010 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta -  nella misura annua massima di € 104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n. 12/DF/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili ad imposta le abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali continua ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n. 504/1992;

 

4) di dare altresì atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

 

·        l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti)  occupata quale abitazione principale;

 

 

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