COMUNE DI COTIGNOLA (RA)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2009 ad oggetto: “Imposta

Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per

l’anno 2009”

(omissis)

D E L I B E R A

- di determinare nel Comune di Cotignola per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad

eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

b) aliquota ridotta: 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

c) aliquota ridotta: 4 per mille per le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti:

· interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

· interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati

nel centro storico;

· interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

· interventi volti all’utilizzazione dei sottotetti.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra

dalla data di inizio a quella di fine dei lavori e comunque non oltre i tre anni.

Il contribuente dovrà darne comunicazione all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni

della Bassa Romagna indicando gli estremi della concessione edilizia, pena la decadenza dal

beneficio di applicazione dell’aliquota ridotta.

d) aliquota ridotta: 2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione

principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste

dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge 9.12.1998 n. 431 (contratti concordati); tale aliquota deve

essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2009 ed a condizione che venga

trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il

termine perentorio per il pagamento del saldo ICI 2009, copia del contratto concordato

regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione

annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta

non consentirà l’applicazione dell’aliquota agevolata;

e) aliquota maggiorata: 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non

occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze.

- di determinare per l’anno 2009 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta - nella misura annua

massima di €104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del

24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n. 12/DF/2008

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili ad imposta le

abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali continua

ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n. 504/1992;

- di dare altresì atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione

dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di

imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

· l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

· l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora

abituale del socio assegnatario;

· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

all’estero, a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative

nel Comune di Cotignola, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste,

individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi

Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente;

· l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori

e figli, nonni e nipoti) occupata quale abitazione principale;

(omissis)