COMUNE DI COTIGNOLA (RA)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19.02.2007 ad oggetto: “Imposta

Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e

individuazione delle condizioni personali caratterizzanti le situazioni di disagio economico e

sociale per il riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta dovuta per abitazione

principale”.

(omissis)

D E L I B E R A

- di determinare nel Comune di Cotignola per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad

eccezione di quelli individuati ai successivi punti;

b) aliquota ridotta: 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze;

c) aliquota ridotta: 4 per mille per le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti:

· interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

· interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel

centro storico;

· interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

· interventi volti all’utilizzazione dei sottotetti.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra

dalla data di inizio a quella di fine dei lavori e comunque non oltre i tre anni.

Il contribuente dovrà darne comunicazione all’Ufficio Entrate Associato indicando gli estremi della

concessione edilizia, pena la decadenza dal beneficio di applicazione dell’aliquota ridotta.

d) aliquota ridotta: 2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione

principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste

dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge 9.12.1998 n. 431 (contratti concordati). Tale aliquota deve

essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2007 ed a condizione che venga

esibita all’Ufficio Entrate Associato, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. 2007, copia

del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello

attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della

documentazione richiesta comporta la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota

agevolata;

e) aliquota maggiorata: 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non

occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze.

- di determinare per l’anno 2007 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita

ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:

a) detrazione di € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto

passivo;

b) detrazione di € 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente

ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso dei

seguenti requisiti:

FAMIGLIE DI PENSIONATI

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da pensionati o comunque da

persone in età pensionabile in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre

65 anni e con reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.726,00 pro-capite.

FAMIGLIE CON SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare che includa persone diversamente abili con

riconoscimento di invalidità non inferiore al 75% e reddito complessivo IRPEF non superiore a €

11.500,00 pro-capite.

FAMIGLIE DI GIOVANI COPPIE

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da coppia con o senza

figli, coniugata o convivente, di età complessivamente non superiore ai 70 anni e con un

componente che non superi i 40, con reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.726,00 procapite.

FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Soggetto passivo, facente parte di un nucleo familiare in possesso di reddito complessivo IRPEF

non superiore a € 8.726,00 pro-capite.

- di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della

maggiore detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

principale del contribuente:

· il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, non devono avere altre

proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze

(garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri

immobili (usufrutto, uso, abitazione);

· le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere

posseduti alla data del 1 gennaio 2007;

· il reddito di riferimento, ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei

requisiti socio-economici è quello conseguito nell'anno precedente a quello per il quale

si chiede la maggiore detrazione;

· per la determinazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione

reddituale indicata nei requisiti socio-economici occorre fare riferimento:

- al reddito indicato al punto 1 e/o 2 parte b) del Modello CUD per coloro che sono

esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

- al reddito complessivo, sottraendo da questo l’importo riferito al reddito

dell’abitazione principale e relative pertinenze per coloro che presentano la

dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche;

· il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra

determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la

somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;

· il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie

generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito

complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di

tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione;

· la richiesta, pena l’esclusione dal diritto, deve essere trasmessa all’Ufficio Relazioni con

il Pubblico del Comune di Cotignola - Corso Sforza n. 24 entro e non oltre il 31 luglio

2007;

· i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del

pagamento delle rate I.C.I. 2007, già tenere conto della maggiore detrazione richiesta;

· l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del

riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il

controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la

consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato

la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele

verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni

e integrazioni.

- di dare atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale

sugli Immobili, è considerata abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della

detrazione dall’imposta, la seguente fattispecie:

· l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

· l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora

abituale del socio assegnatario;

· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce

la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata;

· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

all’estero, a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative

nel Comune di Cotignola, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste,

individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi

Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente.

· l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e

figli, nonni e nipoti) occupata quale abitazione principale

(omissis)