COMUNE DI  COTIGNOLA (RA)

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 13.01.2005 AD OGGETTO:

“ICI ANNO 2005 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI”

 

 

(omissis)

P R O P O N E

 

-     di confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti:

ALIQUOTA

TIPOLOGIA

A)

4 per mille

In riferimento a proprietari che eseguono:

             1)             interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

             2)             interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico – localizzati nei centri storici;

             3)             interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

             4)             interventi volti all’utilizzazione dei sottotetti.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori fino alla fine dei lavori e comunque non oltre i tre anni.

Di ciò dovrà darsi comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune indicando gli estremi della concessione edilizia.

5)             In riferimento a proprietari che concedono fabbricati in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato (Legge 9.12.1998 n..431) .

I proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato, come sopracitato, dovranno comunicarlo all’Ufficio Tributi del Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell’anno di riferimento, con la possibilità, per l’Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo

B)

5,8 per mille

In riferimento a:

             1)             Unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale “A” (con esclusione della categoria “A/10”) e nelle categorie “C/6” e “C/7” che ne siano pertinenze;

             2)             Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31/12/2004 o acquisiscano nel corso dell’anno 2005 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

             3)             Abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale.

C)

7 per mille

In riferimento a:

             1)             Unità immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale “A” (con esclusione della categoria “A/10”) e nelle categorie “C/6” e “C/7” che ne siano pertinenze.

ORDINARIA

D)

6,5 per mille

in riferimento a:

       1)                   Rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all’imposta – ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A/10”;

       2)                   Aree Fabbricabili;

       3)                   Terreni Agricoli.

-     di confermare per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale nelle misure seguenti:

                              a)  detrazione di € 103,29 (£ 200.000) per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, così come specificato all’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);

                              b)  detrazione di € 258,23 (£ 500.000) per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate “particolari situazione di carattere sociale”;

-     di confermare per l’anno 2005 le seguenti situazione di carattere sociale:

A)    FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI

*     Nucleo famigliare con due o più figli a carico in età non superiore a 26 anni;

*     proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

*     Reddito complessivo lordo della famiglia non superiore ad € 8.726,06 (£ 16.896.008) pro- capite.

La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

B)    FAMIGLIE CON PENSIONATI

*     Soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di età non inferiore a 65 anni e l’altra di età non inferiore ai 55 anni;

*     Il diritto alla maggiore detrazione permane inoltre, nel caso in cui il richiedente pensionato abbia più di 65 anni e l’altra persona del nucleo familiare non titolare di pensione, sia comunque in età pensionabile.

*     Proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e l’eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

*     Reddito complessivo lordo non superiore ad  € 8.726,06 (£ 16.896.008) in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito complessivo lordo della famiglia di € 17.452,12 (£ 33.792.016);

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull’unità abitativa;

C)    FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

*     Soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con invalidità non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%;

*     Proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

*     Reddito complessivo lordo non superiore ad € 8.726,06 (£ 16.896.008) in quanto solo, ovvero reddito complessivo lordo della famiglia di € 8.726,06 (£ 16.896.008) maggiorato di € 8.726,06 (£ 16.896.008) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo famigliare;

La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

D)   FAMIGLIE DI GIOVANI COPPIE

*     Nucleo famigliare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data del 01/01/2005 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di età;

*     Proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

*     Reddito complessivo lordo della famiglia non superiore ad € 8.726,06 (£ 16.896.008) pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

E)    FAMIGLIE NUMEROSE

*     Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

*     Proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sé stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

*     Reddito complessivo lordo non superiore ad € 7.230,40 (£ 13.999.310) pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità;

F)     FAMIGLIE ASSISTITE

*     Soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

*     avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune di Cotignola, all’assistenza economica e sociale alla data dell’01/01/2005;

La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell’unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall’applicazione del criterio indicato all’art.8 - comma II - del D.Lgs. n. 504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle Finanze n. 11/93.

-     di determinare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari ad € 258,23 (£ 500.000) per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a)    I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2005;

b)   I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ce...) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

c)    Sono comunque esclusi dall’agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);

d)   I limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Reddito Complessivo Lordo) per l’anno 2004;

e)    Il reddito pro- capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo lordo della famiglia, riferito all’anno 2004, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 01/01/2005.

f)     La presente casistica non è applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto f) dell’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

g)    L’eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza può essere utilizzata in detrazione dall’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale stessa.

h)    ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell’imposta dovuti con l’obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutto i requisiti richiesti per il caso di “particolare situazione di carattere sociale” in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovrà essere inoltrata all’Ufficio Tributi del Comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell’anno di riferimento, con la possibilità, per l’Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

i)       in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autodichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento tra coniugi l’autodichiarazione potrà essere presentata da uno solo di essi per entrambi;

-     di prevedere un entrata di €1.890.000,00 al Cap. 450 “Imposta Comunale sugli Immobili” del Bilancio di previsione 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

- vista la presente proposta di deliberazione;

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto, formulati rispettivamente dai Responsabili dei Settori interessati, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed allegati al presente atto;

- visti:

* il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

* lo Statuto Comunale;

- all’unanimità di voti espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la surriportata proposta di deliberazione.