ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 30.03.2011
ADOTTATA CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI CERVIA (PROVINCIA. DI RAVENNA)
IN MATERIA DI
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
….omissis….
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2011, le aliquote da applicare ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
Ø 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale limitatamente alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
Ø 5 per mille per l’unità locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per le relative pertinenze, senza applicazione della detrazione;
Ø 7 per mille per le unità abitative escluse dall'applicabilità dell'aliquota del 5 per mille e alle relative pertinenze;
Ø 6,80 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di confermare, per l’anno
3. di confermare, per l’anno
a) FAMIGLIE DI PENSIONATI – nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 01/01/2011 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all’anno 2010 non superiore a € 7.230,40 aumentato di € 5.164,57 per ogni componente oltre il primo;
b) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP – nuclei familiari che includano portatori di handicap (ex art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.) con attestato di invalidità civile aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all’anno 2010, non superiore a € 7.230,40 pro-capite;
c) FAMIGLIE ASSISTITE – nuclei familiari che comprendano persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti all’01/01/2011;
Considerati i seguenti principi:
- il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2010;
- per reddito pro-capite si intende quello che si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 2010 per il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 01/01/2011;
- il soggetto passivo richiedente e i componenti della sua famiglia non devono essere proprietari, né titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) di altri immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale e ai suoi servizi pertinenziali (garage, posto macchina, cantina …);
- restano escluse dall’agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville);
- il soggetto passivo interessato è tenuto ad attestare, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini di legge, l’esistenza, alla data del 01/01/2011, dei requisiti e delle condizioni personali richieste per beneficiare dell’agevolazione;
- tali dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e controlli da parte del Servizio Tributi, con la possibilità di richiesta, qualora si renda necessario, di ulteriore e specifica documentazione probatoria;
- in caso di comproprietà e contitolarità sull’unità abitativa da parte di più soggetti aventi tutti diritto alla maggior detrazione, la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta separatamente da ciascun soggetto;
4. di provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.lgs n. 446/97 e di quanto disposto dalla Circolare n. 3/16.4.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’approssimarsi del termine di scadenza di approvazione del Bilancio di Previsione 2011,
(…omissis…)
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 267/18.8.2000.