C O M U N E D I C A S T E L B O L O G N E S E
Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 19/01/2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:
VISTO il D.Lgs. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con delibera di C.C. n.3 del 27/01/99 e modificato con delib. C.C. n. 71 del 13/07/99;
VISTO il Regolamento comunale delle entrate tributarie approvato con delibera di C.C. n.2 del 27/01/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
La Delib. C.C. n. 6 del 25/02/08 avente per oggetto "Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008: Determinazione dei criteri, principi, aliquote e detrazioni";
RICHIAMATO il comma 156 della Legge n.296 del 27/12/06 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che dispone la competenza del Consiglio comunale nella determinazione delle aliquote;
RICHIAMATO il comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/06 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che dispone la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs.504/92, l’aliquota dell’I.C.I. " deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille";
VISTA la Legge 09.12.1998 n. 431 recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che, all’art. 2, comma 4, prevede la possibilità per i Comuni di applicare agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione secondo la modalità "concertata".
VISTA la Legge n. 244/07, art.1, comma 6, lett. b) (coniuge non assegnatario della casa coniugale);
VISTO
Il Decreto Legge n. 93 del 27/05/08, convertito nella legge n. 126 del 24/07/08, che introduce il regime di esenzione I.C.I. per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, così come individuate nei regolamenti comunali vigenti, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9.
VISTO che,
è previsto un trasferimento erariale a compensazione del minor gettito derivante dall’introduzione della sopramenzionata esenzione, che dovrà essere attestato dal Comune al Ministero mediante apposita certificazione entro i termini di legge.
ATTESO che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale, per realizzare il gettito previsto per l’anno 2009 di € 1.480.000,00 oltre a € 35.000,00 per recupero evasione, si ritiene di dover confermare le aliquote e le detrazioni nella misura che segue:
a) Aliquota ordinaria: 6,5‰ (seivirgolacinquepermille);
b) Aliquota ridotta: 6‰ (seipermille) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche, residenti nel Comune, alle quali si applica la detrazione nella misura di € 129,11;
c) Aliquota ridotta: 5‰
(cinquepermille) per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell’art.2 c.3 Legge 9.12.98 n.431 per i quali è necessario presentare annualmente comunicazione al Servizio Tributi utilizzando un modello prestampato predisposto ed in distribuzione dallo stesso Servizio Entrate-Tributid) Aliquota differenziata: 7‰
(settepermille):• per gli alloggi non locati e relative pertinenze, intendendo soggette alla maggiore aliquota quelle unità abitative non affittate o tenute a disposizione -seconda casa- ovvero non stabilmente occupate. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate, ovvero utilizzate, per almeno un periodo dell’anno;
• per le aree fabbricabili.
€ 129,11 la detrazione
sull’imposta dovuta spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo escluse dall’esenzione ICI;PRECISATO CHE sono equiparate all’abitazione principale, ai fini del regime di esenzione recentemente introdotto:
A. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
B. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
C. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
D. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
E. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nella categoria catastale C6. L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
F. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
G. Le unità immobiliari possedute dal coniuge separato, non assegnatario della casa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
a condizione che non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l’ex casa coniugaleRITENUTO
di riconoscere l’esenzione per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta
fino al
primo grado 1^ (genitori e figli) di cui al punto F) sopramenzionato, a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo ICI apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell’esenzione;Pareri:
Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;
Tutto quanto premesso,
D E L I B E R A
1. di confermare,
per l’anno 2009, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:a) Aliquota ordinaria: 6,5‰
(seivirgolacinquepermille);b) Aliquota ridotta: 6‰ (seipermille) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche, residenti nel Comune, alle quali si applica la detrazione nella misura di € 129,11;
c) Aliquota ridotta: 5‰
(cinquepermille) per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell’art.2 c.3 Legge 9.12.98 n.431 per i quali è necessario presentare annualmente comunicazione al Servizio Tributi utilizzando un modello prestampato predisposto ed in distribuzione dallo stesso Servizio Entrate-Tributid) Aliquota differenziata: 7‰
(settepermille):• per gli alloggi non locati e relative pertinenze, intendendo soggette alla maggiore aliquota quelle unità abitative non affittate o tenute a disposizione -seconda casa- ovvero non stabilmente occupate. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate, ovvero utilizzate, per almeno un periodo dell’anno;
• per le aree fabbricabili.
2.
di determinare in € 129,11 la detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo escluse dall’esenzione ICI.3. di riconoscere l’esenzione per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
primo grado 1^ (genitori e figli), a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo ICI apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell’esenzione.4. di dare atto che, applicando l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 ‰ , l’aliquota ridotta del 5 ‰ per le locazioni concordate, l’aliquota ridotta del 6 ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze e l’aliquota differenziata del 7‰ come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso.
5. di trasmettere al Ministero dell’Interno il modello per certificare il minor gettito derivante dall’introduzione del regime di esenzione per l’abitazione principale e le unità immobiliari ad essa equiparate, entro i termini di legge;
6.di pubblicare per estratto sulla G.U. la presente deliberazione ai sensi dell’art.58, c.4 del D.Lgs.n.446/97;
7.di dare atto che per gli esercizi successivi, le tariffe e le aliquote determinate nel presente atto si intendono prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione dell’ente, ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/06 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
8.di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, a termini del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento