COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis ……………….. VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30.12.92 ……
D E L I B E R A
1. di stabilire, per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
a) Aliquota ordinaria: 6,5‰ (seivirgolacinquepermille);
b) Aliquota ridotta: 6‰ (seipermille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, come meglio individuate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’ I.C.I.;
c) Aliquota ridotta: 5‰ (cinquepermille) per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell’art.2 c.3 Legge 9.12.98 n.431 per i quali è necessario presentare annualmente comunicazione al Servizio Tributi utilizzando un modello prestampato predisposto ed in distribuzione dallo stesso Servizio Tributi
d) Aliquota differenziata: 7‰ (settepermille):
· per gli alloggi non locati e relative pertinenze, intendendo soggette alla maggiore aliquota quelle unità abitative non affittate o tenute a disposizione -seconda casa- ovvero non stabilmente occupate. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate, ovvero utilizzate, per almeno un periodo dell’anno;
· per le aree fabbricabili.
2. di determinare in Є. 129,11 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di elevare a Є. 258,23 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale…………omissis
ART.16 - Abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. Sono equiparate all’abitazione principale:
A. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
B. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
C. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
D. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
E. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nella categoria catastale C6. L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
F. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (1) (genitori e figli).
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omissis...