COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24  DEL 27/02/06

 

OGGETTO:              IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

                        DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI

                      D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis ………………..                VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30.12.92 ……

D E L I B E R A

1.     di stabilire, per l’anno 2006, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

a) Aliquota ordinaria:        6,5‰ (seivirgolacinquepermille);

b) Aliquota ridotta:             6‰  (seipermille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, come meglio individuate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’ I.C.I.;

c) Aliquota ridotta:                     5‰ (cinquepermille) per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell’art.2 c.3 Legge 9.12.98 n.431 per i quali è necessario presentare annualmente comunicazione al Servizio Tributi  utilizzando un modello prestampato predisposto ed in distribuzione dallo stesso Servizio Tributi

d) Aliquota differenziata:         7‰ (settepermille):

·       per gli alloggi non locati e relative pertinenze, intendendo soggette alla maggiore aliquota quelle unità abitative non affittate o tenute a disposizione -seconda casa- ovvero non stabilmente occupate. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate, ovvero utilizzate, per almeno un periodo dell’anno;

·       per le aree fabbricabili.

2.     di determinare in Є. 129,11 la detrazione per l’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3.    di elevare a Є. 258,23 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale…………omissis

 

ESTRATTO REGOLAMENTO ICI

ART.16 - Abitazione principale

 

1.       Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

2.       Sono equiparate all’abitazione principale:

A.       Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

B.       Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

C.      Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

D.      Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

E.       Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nella categoria catastale C6. L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

F.       Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (1) (genitori e figli).

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Per le variazioni intervenute nel corso del 2005 è indispensabile presentare la dichiarazione.

Se nel corso del 2005 si è verificato: