ESTRATTO DELLA   DELIBERA G.C. N. 227 DEL 29/12/2004

  OGGETTO:              IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

                        DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005

 

 

  LA GIUNTA COMUNALE

   D E L I B E R A

 

 

  1.    di stabilire, per l’anno 2005, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

 a) Aliquota ordinaria:         6,5‰ (seivirgolacinquepermille);

 b) Aliquota ridotta:      6‰  (seipermille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, come meglio individuate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’ I.C.I.;

 c) Aliquota ridotta:            5‰ (cinquepermille) per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell’art.2 c.3 Legge 9.12.98 n.431 per i quali è necessario presentare annualmente comunicazione al Servizio Tributi  utilizzando un modello prestampato predisposto ed in distribuzione dallo stesso Servizio Tributi

 d) Aliquota differenziata:            7‰ (settepermille):

 ·       per gli alloggi non locati e relative pertinenze, intendendo soggette alla maggiore aliquota quelle unità abitative non affittate o tenute a disposizione -seconda casa- ovvero non stabilmente occupate. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate, ovvero utilizzate, per almeno un periodo dell’anno;

 ·       per le aree fabbricabili.

 2.    di determinare in EURO. 129,11 la detrazione per l’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 3.    di elevare a Є. 258,23 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso dei requisiti e redditi stabiliti nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

 4.    di dare atto che, applicando l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 ‰  (sei virgola cinque per mille), l’aliquota ridotta del 5 ‰ per le locazioni concordate, l’aliquota ridotta del 6  ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze e, l’aliquota differenziata del 7‰   (sette per mille), e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso.

 Allegato “A”    Delibera di G. C. n. 227___ del_29/12/04____

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

 ANNO 2005

 DETRAZIONE FINO A €. 258,23 PER ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

 

 

CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE

   ·       I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono possedere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali pertinenze, né devono essere titolari di diritti reali di godimento  su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

 ·       Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) relativo al periodo di imposta 2004

 

Per “Reddito” si intende il reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle sole “deduzioni per l’abitazione principale” e degli oneri deducibili ex art 10 del TUIR.-

Per “Nucleo familiare” si intende quello risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2005.-

 

·            La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione  fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

 

 

PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE

 

1 - FAMIGLIE DI PENSIONATI

 a)    nucleo familiare composto da una o più persone almeno una delle quali di età superiore ad anni 65;

 b)    reddito, riferito all’anno 2004, non superiore a € 8.005,08 se unico occupante; a tale reddito si aggiungono  € 5.164,57 per ogni ulteriore componente.

2 - FAMIGLIE NUMEROSE

a)    nucleo familiare con almeno cinque componenti;

 b)    il reddito non deve essere superiore all’importo 6.713,94 moltiplicato per il numero di componenti il nucleo familiare.

 3 - FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

a)    nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalido grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 così come riconosciuto dalla apposita commissione medica di cui all’art. 4 della stessa Legge n. 104/1992.-

 b)    il reddito non deve essere superare all’importo  € 11.500 se unico occupante; a tale reddito  si aggiungono € 6.100,00 per ogni ulteriore componente.-

 4 - FAMIGLIE ASSISTITE

 a)    soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune di Castel Bolognese, ad un’assistenza economica continuativa, oppure all’assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

 

 

 

CRITERI APPLICATIVI

 

·        La richiesta – autocertificazione dovrà essere inviata, entro il termine per il pagamento della 1°   rata I.C.I. 2005 (30.06.2005), tramite raccomandata al Servizio Tributi del Comune di Castel Bolognese, Piazza Bernardi 1, ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo. Nel caso specificato al punto 3) dovrà essere allegato anche copia del certificato rilasciato dal competente organo dell’ASL.-

 

 

·        I contribuenti che hanno inviato la richiesta - autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate ICI 2005, già tenere conto della detrazione richiesta.

 

 

·        Nel caso di comproprietà o contitolarità  sull’unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta - autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto passivo.

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 504/92.