OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2007.
 IL CONSIGLIO COMUNALE
 VISTO il D.L. N. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
 
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali:
·        ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 12/12/1998 ha adottato il Regolamento I.C.I. successivamente modificato con delibera C.C. nr. 15 del 31/01/01 e nr. 1 del 14/01/2003) e delibera C.C.  nr.  102  del 27/12/04;
·        ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 20/12/98 ha adottato il Regolamento Generale delle entrate Tributarie successivamente modificato con delibera C.C. nr. 121 del 31/12/99;
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 6 del d.lvo 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 53 della Legge n. 662/96, l’aliquota dell’I.C.I. “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille” ;
CONSIDERATO che i Comuni possono inoltre deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio:
·        aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione dei contratti-tipo, (cosiddetti “contratti di locazione a canone concordato” ex art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/98) ;
·        una maggiore detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale “anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale” (L. 122/1997);
RITENUTO Opportuno, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e nella valutazione dell’esperienza degli anni precedenti, determinare in € 182,00 l’importo massimo detraibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico secondo i medesimi criteri fissati per l’anno precedente; 
PRESO atto che per le norme vigenti, il termine per deliberare le aliquote di imposte comunali è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, previa pubblicazione secondo le indicazioni ministeriali;
CONSIDERATO 
·      Che con delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 15/02/2002 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2002.
·      Che con delibera di Giunta Comunale nr. 112 del 19/12/2002 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2003;
·      Che con delibera di Giunta Comunale nr. 138 del 30/12/2003 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2004;
·      Che con delibera di Giunta Comunale nr. 4 del 15/01/2005 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2005;
·      Che con delibera di Giunta Comunale nr. 22 del 07/03/2006 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2006;
RILEVATO
che ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, viene previsto, per l’anno 2007, un gettito I.C.I.  (Cap. 25/1) di  590.000,00 € e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;
RITENUTO a tal fine:
·        di applicare per l’anno 2007 le seguenti aliquote:
Ø      Aliquota ordinaria                                                       7,0 (settevirgolazero) per mille
Ø      Abitazione principale e pertinenze                                5,7 (cinquevirgolasette) per mille;
Ø      Abitazioni che i proprietari concedono in                     2,0 (duepermille) per mille
Locazione a titolo di abitazione principale a 
Canone di locazione concordato (L. 431/98);
·      di determinare in € 110,00 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
·      di individuare in € 182,00 l’importo massimo detraibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico.
 
CONSIDERATO che applicando le aliquote e la detrazione di cui sopra e tenuto conto dell’incremento delle unità immobiliari, nonché del consolidamento e del recupero evasione degli anni precedenti si potrà realizzare un gettito di € 590.000,00 che aumenta complessivamente a € 605.000,00 per il previsto recupero di evasione/elusione e quote arretrate di imposta pari a € 15.000,00;
 RILEVATO che ai sensi del comma 156 della L. 296/2006 (legge Finanziaria per l’anno 2007), il Consiglio comunale è competente per la deliberazione dell’aliquota ICI;
 RICHIAMATI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 Delibera
1. di stabilire per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
locazione a titolo di abitazione principale a 
Canone di locazione concordato(L. 431/98)
2.      di determinare in € 110,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. 
3.      di elevare a € 182,00 la detrazione per l’abitazione principale limitatamente ai contribuenti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
 
 4.      DARE ATTO che è da considerare direttamente adibita ad “abitazione principale”:
·        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che l’esistenza delle suddette condizioni risulti da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato;
·        l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché quella regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
 
5.      Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2 , C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell’unità immobiliare principale.
6.      di dare atto che applicando le aliquota e le detrazioni I.C.I. sopra riportate, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;
 7.      di comunicare all’incaricato della riscossione per il Comune di Casola Valsenio  le aliquote dell’imposta da applicarsi  per l’anno 2007.
 8.      PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE delle aliquote e delle detrazioni ICI deliberate da questo Comune per l’anno 2007, ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003, le quali hanno effetto dal primo gennaio dello stesso anno 2007, ai sensi delle vigenti norme.