VISTO
il D.L. N. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
CONSIDERATO
che, come previsto dall’art. 6 del citato decreto legislativo, l’aliquota dell’I.C.I. “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille” ;
RICHIAMATA
L’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998 n. 431 che recita: ”Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizione definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”.
RICHIAMATO
L’accordo del 19/11/99 tra il sindacato degli inquilini e quello dei proprietari, depositato presso il Comune di Casola Valsenio in data 23/11/99, nel quale sono indicate le condizioni necessarie per le quali un contratto di locazione è da ritenersi a canone “concordato”;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 12/12/1998 ha adottato il Regolamento I.C.I. successivamente modificato con delibera C.C. nr. 15 del 31/01/01 e nr. 1 del 14/01/2003) e delibera C.C. nr. 102 del 27/12/04;
- ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 20/12/98 ha adottato il Regolamento Generale delle entrate Tributarie successivamente modificato con delibera C.C. nr. 121 del 31/12/99;
RITENUTO
Pertanto opportuno indicare espressamente nella determinazione delle aliquote la connessione tra unità immobiliare principale e relativa pertinenza;
RICHIAMATO
L’art. 3 – comma 55 p.3 – della legge 662/96 così come modificato dall’art. 3 della L. 9/5/97 n. 122 che concede la facoltà all’Ente Impositore di modificare l’ammontare della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale;
RITENUTO
Opportuno, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e nella valutazione dell’esperienza degli anni precedenti, determinare in € 182,00 l’importo massimo detraibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico secondo i medesimi criteri fissati per l’anno precedente;
CONSIDERATO
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2000 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2001;
- Che con delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 15/02/2002 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2002.
- Che con delibera di Giunta Comunale nr. 112 del 19/12/2002 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2003;
- Che con delibera di Giunta Comunale nr. 138 del 30/12/2003 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2004;
- Che con delibera di Giunta Comunale nr. 4 del 15/01/2005 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2005;
RILEVATO
che ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, viene previsto, per l’anno 2006, un gettito I.C.I. (Cap. 25/1) di € 578.000,00 e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;
RITENUTO
a tal fine:
- di applicare per l’anno 2006 le seguenti aliquote:
o Aliquota ordinaria 7,0 (settevirgolazero) per mille
o Abitazione principale e pertinenze 5,7 (cinquevirgolasette) per mille;
o Abitazioni che i proprietari concedono in 2,0 (duepermille) per mille
o Locazione a titolo di abitazione principale a
o Canone di locazione concordato (L. 431/98);
- di determinare in € 110,00 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- di individuare in € 182,00 l’importo massimo detraibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico.
CONSIDERATO
che applicando le aliquote e la detrazione di cui sopra e tenuto conto dell’incremento delle unità immobiliari, nonché del consolidamento e del recupero evasione degli anni precedenti si potrà realizzare un gettito di € 578.000,00 che aumenta complessivamente a € 598.000,00 per il previsto recupero di evasione/elusione e quote arretrate di imposta pari a € 20.000,00;
RICHIAMATI
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
d e l i b e r a
Aliquota ordinaria 7,0 (settevirgolazero) per mille
Abitazione principale e pertinenze 5,7 (cinquevirgolasette) per mille
Abitazioni che i proprietari concedono in 2,0 (duevirgolazero) per mille
locazione a titolo di abitazione principale a
Canone di locazione concordato(L. 431/98)
Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2 , C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell’unità immobiliare principale.