OGGETTO:  I.C.I. Imposta comunale sugli immobili -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’ IMPOSTA PER L’ ANNO 2006
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il D.L. N. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

CONSIDERATO

che, come previsto dall’art. 6 del citato decreto legislativo, l’aliquota dell’I.C.I. “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille” ;

 

RICHIAMATA

L’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998 n. 431 che recita: ”Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizione definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”.

 

RICHIAMATO

L’accordo del 19/11/99 tra il sindacato degli inquilini e quello dei proprietari, depositato presso il Comune di Casola Valsenio in data 23/11/99, nel quale sono indicate le condizioni necessarie per le quali un contratto di locazione è da ritenersi a canone “concordato”;

 

CONSIDERATO CHE

-        ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 12/12/1998 ha adottato il Regolamento I.C.I. successivamente modificato con delibera C.C. nr. 15 del 31/01/01 e nr. 1 del 14/01/2003) e delibera C.C.  nr.  102  del 27/12/04;

-        ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 20/12/98 ha adottato il Regolamento Generale delle entrate Tributarie successivamente modificato con delibera C.C. nr. 121 del 31/12/99;

 

RITENUTO

Pertanto opportuno indicare espressamente nella determinazione delle aliquote la connessione tra unità immobiliare principale e relativa pertinenza;

 

 

 

 

 

RICHIAMATO

L’art. 3 – comma 55 p.3 – della legge 662/96 così come modificato dall’art. 3 della L. 9/5/97 n. 122 che concede la facoltà all’Ente Impositore  di modificare l’ammontare della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale;

 

 

RITENUTO

Opportuno, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e nella valutazione dell’esperienza degli anni precedenti, determinare in € 182,00 l’importo massimo detraibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico secondo i medesimi criteri fissati per l’anno precedente;

 

CONSIDERATO

-        Che con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2000 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2001;

-        Che con delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 15/02/2002 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2002.

-        Che con delibera di Giunta Comunale nr. 112 del 19/12/2002 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2003;

-        Che con delibera di Giunta Comunale nr. 138 del 30/12/2003 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2004;

-        Che con delibera di Giunta Comunale nr. 4 del 15/01/2005 sono state approvate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2005;

 

RILEVATO

che ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, viene previsto, per l’anno 2006, un gettito I.C.I.  (Cap. 25/1) di  € 578.000,00 e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;

 

RITENUTO

a tal fine:

-        di applicare per l’anno 2006 le seguenti aliquote:

o       Aliquota ordinaria                                                       7,0 (settevirgolazero) per mille

o       Abitazione principale e pertinenze                               5,7 (cinquevirgolasette) per mille;

o       Abitazioni che i proprietari concedono in                     2,0 (duepermille) per mille

o       Locazione a titolo di abitazione principale a

o       Canone di locazione concordato (L. 431/98);

-        di determinare in € 110,00 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-        di individuare in € 182,00 l’importo massimo detraibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico.

 

 

 

 

 

CONSIDERATO

che applicando le aliquote e la detrazione di cui sopra e tenuto conto dell’incremento delle unità immobiliari, nonché del consolidamento e del recupero evasione degli anni precedenti si potrà realizzare un gettito di € 578.000,00 che aumenta complessivamente a € 598.000,00 per il previsto recupero di evasione/elusione e quote arretrate di imposta pari a € 20.000,00;

 

RICHIAMATI

i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

 

d e l i b e r a

 

 

  1. di stabilire per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

Aliquota ordinaria                                                       7,0 (settevirgolazero) per mille

Abitazione principale e pertinenze                                5,7 (cinquevirgolasette) per mille

Abitazioni che i proprietari concedono in                                      2,0 (duevirgolazero) per mille

locazione a titolo di abitazione principale a

Canone di locazione concordato(L. 431/98)

 

Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2 , C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell’unità immobiliare principale.

 

  1. di determinare in € 110,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

  1. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

  1. di determinare in € 182,00 la detrazione per l’abitazione principale limitatamente ai contribuenti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione;

 

  1. di dare atto che applicando le aliquota e le detrazioni I.C.I. sopra riportate, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;

 

  1. di comunicare all’incaricato della riscossione per il Comune di Casola Valsenio  le aliquote dell’imposta da applicarsi  per l’anno 2006.