COMUNE DI ALFONSINE (RA)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23/12/2008 ad oggetto:

“Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote e della detrazione

d’imposta per l’anno 2009”

(omissis)

D E L I B E R A

- di determinare nel Comune di Alfonsine per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta comunale sugli

immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

· aliquota ordinaria: 6,50 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad

eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

· aliquota maggiorata: 6,80 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, comprese le

relative pertinenze, concessi in locazione od occupati stabilmente;

· aliquota maggiorata: 7,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione, comprese

le relative pertinenze, non locate o non occupate stabilmente;

· aliquota ridotta: 5,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei

contribuenti comprese le relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

· aliquota ridotta: 4,00 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di

abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le

disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati).

Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2009 ed a

condizione che venga trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della

Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo I.C.I. 2009, copia

del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello

attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione

della documentazione richiesta non consentirà l’applicazione dell’aliquota ridotta;

· aliquota ridotta: 6,30 per mille per i terreni agricoli;

· aliquota maggiorata: 7,00 per mille per le aree fabbricabili.

- di determinare per l’anno 2009 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta - nella misura annua

massima di €104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del

24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n. 12/DF/2008

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili ad imposta le

abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali continua

ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n. 504/1992;

- di dare altresì atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione

dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di

imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

· l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

· l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad

abitazione principale del socio assegnatario;

· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o

diversamente abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di

ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

all’estero a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative

nel Comune di Alfonsine, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste,

individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi

Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente;

· l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori

e figli, nonni e nipoti) occupata come abitazione principale.

(omissis)