Allegato A alla delibera  C.C. n. 9 del  28-1-2011

 

Imposta Comunale sugli Immobili

 

Aliquote e detrazioni in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011

 

DESCRIZIONE

ALIQUOTE

Dall’1-1-2009

ALIQUOTE

Dall’1-1-2010

ALIQUOTE

Dall’1-1-2011

 

Aliquota ordinaria per fabbricati, aree e terreni agricoli

(per i terreni agricoli l’imponibile è costituito dal Reddito Dominicale di cui al Modello 26).

 

Aliquota aree edificabili per insediamenti residenziali e produttivi.

 

Aliquota fabbricati vuoti e sfitti.

 

 

6,00 per mille

 

 

 

 

 

7,00 per mille

 

 

7,00 per mille

 

6,00 per mille

 

 

 

 

 

7,00 per mille

 

 

7,00 per mille

 

6,00 per mille

 

 

 

 

 

7,00 per mille

 

 

7,00 per mille

 

Aliquota agevolata per i proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/97.

 

 

2,75 per mille

 

2,75 per mille

 

2,75 per mille

 

Aliquota agevolata per i proprietari che stipulano contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato di cui agli artt. 2 e 5 della legge n. 431 del 9-12-1998 e successive modificazioni, e al D.M. 05.03.1999.

 

 

4,00 per mille

 

4,00 per mille

 

4,00 per mille

 

Detrazione abitazione principale

Applicabile anche a:

-          fabbricato di Cat. C/2, C/6, C/7 (se pertinenza in uso)

-          fabbricato abitativo concesso in uso gratuito a genitori e figli.

 

 

€ 103,30

 

€ 103,30

 

€ 103,30

 

Importo massimo detraibile per abitazione principale per particolari situazioni familiari o reddituali previsti nella Delibera di Consiglio n. 9 del 30.01.1996, con esclusione delle abitazioni classificate in categoria: A/1, A/8 e A/9.

(€ 154,94)

 

 

Non applicabile

 

Non applicabile

 

Non applicabile

 

 

Si confermano, come previsto nel Regolamento in vigore:

  1. la regolarità dei versamenti effettuati nelle sedi competenti entro 5 (cinque) giorni continuativi successivi alle scadenze fissate per legge;
  2. le modalità di calcolo dei mesi di possesso che si computano per intero solo quando tale possesso si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni.