Aliquote ICI approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31-03-2008
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Conferma per l'anno 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
...(omissis)
DELIBERA
Allegato A alla delibera C.C. n. 16 del 31-3-2008
Imposta Comunale sugli Immobili
Aliquote e detrazioni in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008
DESCRIZIONE |
ALIQUOTE Dall’1-1-2006 |
ALIQUOTE Dall’1-1-2007 |
ALIQUOTE Dall’1-1-2008 |
Aliquota ordinaria per fabbricati, aree e terreni agricoli (per i terreni agricoli l’imponibile è costituito dal Reddito Dominicale di cui al Modello 26) Aliquota aree edificabili per insediamenti residenziali e produttivi Aliquota fabbricati vuoti e sfitti. |
6,00 per mille 7,00 per mille 7,00 per mille |
6,00 per mille 7,00 per mille 7,00 per mille |
6,00 per mille 7,00 per mille 7,00 per mille |
Aliquota agevolata per i proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/97. |
2,75 per mille |
2,75 per mille |
2,75 per mille |
Aliquota agevolata per i proprietari che stipulano contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato di cui agli artt. 2 e 5 della legge n. 431 del 9-12-1998 e successive modificazioni, e al D.M. 05.03.1999. |
4,00 per mille |
4,00 per mille |
4,00 per mille |
Detrazione abitazione principale Applicabile anche a: - fabbricato di Cat. C/6 (se pertinenza in uso) - fabbricato abitativo concesso in uso gratuito a genitori e figli. |
€ 103,30 |
€ 103,30 |
€ 103,30 |
Importo massimo detraibile per abitazione principale per particolari situazioni familiari o reddituali previsti nella Delibera di Consiglio n. 9 del 30.01.1996. |
€ 154,94 |
€ 154,94 |
€ 154,94 |
Si confermano, come previsto nel Regolamento in vigore:
Allegato B alla delibera C.C. n. 16 del 31-3-2008
Imposta Comunale sugli Immobili
Condizioni di base necessarie per il diritto alla detrazione per abitazione principale fino a €. 154,94
- I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono possedere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc…) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione).
- Sono comunque escluse dall’agevolazione le abitazioni classificate in categoria:
A/1 (tipo signorile);
A/8 (ville);
A/9 (castelli e palazzi);
- Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè tutti i componenti), imponibile IRPEF dell’ultimo anno precedente;
- Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare (imponibile IRPEF dell’ultimo anno precedente) per il numero dei componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del primo gennaio dell’anno in corso.
Nuclei famigliari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del primo gennaio dell’anno in corso avente i seguenti requisiti:
- unica fonte di reddito, oltre quella dell’unità abitativa, deve essere la pensione non superiore a € 7.230,40 annui lordi riferiti all’ultimo anno precedente, se unico occupante;
- a tale reddito si aggiungono € 5.681,03 annue lorde per il secondo componente e € 2.840,51 annue lorde per ogni ulteriore componente.
La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo famigliare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o con titolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
Nuclei famigliari composti da 5 o più componenti aventi i seguenti requisiti:
- reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all’ultimo anno precedente, non superiore a € 6.713,94 pro-capite, moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o con titolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
Nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100% avente i seguenti requisiti:
- l’unità immobiliare abitativa deve essere occupata dal nucleo con soggetto portatore di handicap;
- unica fonte di reddito, oltre quella dell’unità abitativa, deve essere la pensione non superiore a € 7.746,85 annui lordi riferiti all’ultimo anno precedente, se unico occupante;
- a tale reddito si aggiungono €. 5.681,03 annue lorde per il secondo componente e €. 2.840,51 annue lorde per ogni ulteriore componente.
La richiesta – autocertificazione deve essere presentata ogni anno.
La richiesta/autocertificazione deve essere inviata tramite raccomandata entro la data di scadenza del versamento della prima rata al Servizio Tributi del Comune di Solarolo - Piazza Gonzaga n. 1- 48027 Solarolo (RA) - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate ICI per l’anno in corso, già tenere conto della detrazione richiesta.
Nel caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta richiesta /autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto passivo.
L’ Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 504 del 30-12-1992.