1. Di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura oggi in vigore come da prospetto allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

                                                                                                                                                            ALLEGATO "A"

                                                                 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2005   

  1. DESCRIZIONE
    ALIQUOTE
    ANNO 2004
    ALIQUOTE
    ANNO 2005
     
    Aliquota ordinaria per fabbricati, aree e terreni agricoli
    (per i terreni agricoli l’imponibile è costituito dal Reddito Dominicale di cui al Modello 26)
     
    Aliquota aree edificabili per insediamenti residenziali e produttivi
     
    Aliquota fabbricati vuoti e sfitti
     
     
     
     
    6,00 per mille
     
     
    7,00 per mille
     
    7,00 per mille
     
     
     
    6,00 per mille
     
     
    7,00 per mille
     
    7,00 per mille
     
    Aliquota agevolata per i proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/97
     
     
    2,75 per mille
     
    2,75 per mille
     
    Aliquota agevolata per i proprietari che stipulano contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato di cui agli artt. 2 e 5 della legge 431/98 e al D.M. 05.03.1999
     
     
    4 per mille
     
    4 per mille
     
    Detrazione abitazione principale
    Applicabile anche a:
    -         fabbricato di Cat. C/6 (se pertinenza in uso)
    -         fabbricato abitativo concesso in uso gratuito a genitori e figli
     
     
    € 113,62
     
    € 113,62
     
    Ulteriore detrazione per particolari situazioni familiari o reddituali previsti nella Delibera di Consiglio n. 9 del 30.01.1996
     
     
    € 154,94
     
    € 154,94
     
     
     
    Si confermano, come previsto nel Regolamento in vigore:
    1. la regolarità dei versamenti effettuati nelle sedi competenti entro 5 (cinque) giorni continuativi successivi alle scadenze fissate per legge;
    2. le modalità di calcolo dei mesi di possesso che si computano per intero solo quando tale possesso si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni.