COMUNE DI BAGNACAVALLO: Estratto della delibera  di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2008 " "Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote e delle detrazione d'imposta per l'anno 2009.

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D E L I B E R A

- di determinare nel Comune di Bagnacavallo per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta

Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

· aliquota ordinaria: 6,80 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio

comunale, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

· aliquota ridotta: 5,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale

e relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

· aliquota ridotta: 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di

abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le

disposizioni previste previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti

concordati); tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione

nell’anno 2009 ed a condizione che venga trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali

dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il

pagamento del saldo I.C.I. 2009, copia del contratto concordato regolarmente

registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione

annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione

richiesta non consentirà l’applicazione dell’aliquota ridotta;

· aliquota ordinaria: 6,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione

concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;

· aliquota maggiorata: 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non

locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative

pertinenze;

· aliquota ridotta: 6 per mille per i terreni agricoli;

· aliquota maggiorata: 7 per mille per le aree fabbricabili;

- di determinare per l’anno 2009 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta - nella misura

annua massima di €104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del

24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n.

12/DF/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili

ad imposta le abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9,

per le quali continua ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n.

504/1992;

- di dare atto che ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione

dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di

imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

a) l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad

abitazione principale del socio assegnatario;

c) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o

diversamente abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a

seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

all’estero a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità

abitative nel Comune di Bagnacavallo, viene riconosciuta come abitazione principale

una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio

dello Stato, in diversi Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal

contribuente;

- di dare atto, inoltre, che ai sensi del medesimo Regolamento Comunale per l’applicazione

dell’ICI è considerata abitazione principale – ai fini dell’applicazione dell’esenzione

dall’applicazione dell’imposta ovvero della sola aliquota ridotta per le unità immobiliari di

categoria catastale A1, A8 ed A9 - la seguente fattispecie:

· l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado

occupata come abitazione principale;

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