COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)

 

Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 21.12.2004 ad oggetto:

 

“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005”

 

 

(omissis)

 

DELIBERA

 

 

1.       Di determinare per l’anno d’imposta 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle misura sotto riportate in relazione alle singole fattispecie imponibili;

 

-          ABITAZIONE PRINCIPALE  e pertinenze                                                           5,80 per mille

-          ABITAZIONI LOCATE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE alle condizioni definite negli accordi stipulati ai sensi dell’art.2 comma 3 della L. 9.12.98 n.431                     4,00 per mille

-          ABITAZIONI OCCUPATE STABILMENTE e pertinenze                                     6,80 per mille

-          ABITAZIONI NON LOCATE e pertinenze                                                           7,00  per mille

-          TERRENI AGRICOLI                                                                                           6,00  per mille

-          AREE FABBRICABILI                                                                                          7,00  per mille

-          ALTRI FABBRICATI                                                                                             6,80  per mille

 

Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C/6 e C/7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell’unità immobiliare principale.

 

Ai fini dell’applicazione delle aliquote si intendono abitazioni non locate le unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione;

 

2.       Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;.

 

3.       Di confermare in Euro 206,58 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico:

 

a)       Pensionati con unico reddito imponibile, al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir, da pensione annuo, non superiore a Euro 8.768,40;

b)      Pensionati con reddito annuale imponibile, al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir , di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 13.153,12 aumentato di Euro 986,43 per ogni familiare a carico;

c)       Portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito imponibile, al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir da pensione, non superiore a Euro 8.768,40;

d)       Portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile, al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir , di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 8.768,40;aumentato di Euro 986,43 per ogni familiare a carico;

e)       Nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuale imponibile, al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir, fino a Euro 13.153,12 aumentato di Euro 986,43 per ogni familiare a carico;

f)        Disoccupati, con  reddito annuale imponibile al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a Euro 13.153,12 aumentato di Euro 986,43 per ogni familiare a carico;

g)       Famiglie numerose composte da 5 o più componenti con reddito annuale imponibile, al lordo delle deduzioni di cui all’art.10 bis del Tuir, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 27.403,20 aumentato di Euro 986,43 per ogni componente superiore a cinque;

h)       Titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti Regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti;”

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione;

I redditi sopra citati sono riferiti all’anno precedente a quello di imposizione ai fini ICI;

In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina ecc.)

 

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti. Come richiesta documentata il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovrà essere presentato all’Ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata ICI. L’Ufficio provvederà in seguito alle successive verifiche riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario;

 

 

(omissis)