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COMUNE DI COLORNO PROVINCIA DI PARMA |
Prot. n. _2638_______
del _3 marzo 2010 ___
Deliberazione N. |
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del |
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: |
L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:45, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle adunanze, nelle persone dei Signori:
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PRESENTI |
ASSENTI | |
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1) |
MICHELA CANOVA |
Sindaco - Presidente |
X |
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2) |
ANNA RITA BOSCHI |
Consigliere |
X |
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3) |
VALERIO MANFRINI |
Consigliere |
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X | |
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4) |
ILENIA ROSI |
Consigliere |
X |
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5) |
ALESSANDRO NIERO |
Consigliere |
X |
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6) |
MIRKO REGGIANI |
Consigliere |
X |
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7) |
ROBERTO GELATI |
Consigliere |
X |
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8) |
MAURIZIO MARCIANO |
Consigliere |
X |
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9) |
MARCO PEZZIGA |
Consigliere |
X |
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10) |
VITO GUAZZI |
Consigliere |
X |
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11) |
ALESSANDRA CHIOZZI |
Consigliere |
X |
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12) |
GIANNI AZZOLINI |
Consigliere |
X |
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13) |
CESARE CONTI |
Consigliere |
X |
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14) |
FILIPPO ALLODI |
Consigliere |
X |
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15) |
GIUSEPPE MIRABELLI |
Consigliere |
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X | |
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16) |
IVANO ZAMBELLI |
Consigliere |
X |
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17) |
GIUSEPPE SICURI |
Consigliere |
X |
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TOTALE |
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MARCO BOSCHINI |
Assessore esterno |
X |
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DONATELLA CENSORI |
Assessore esterno |
X |
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LUCIANO MORETTI |
Assessore esterno |
X |
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STEFANO MORI |
Assessore esterno |
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X |
Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Boselli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
La Signora Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Mirabelli e Manfrini.
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: Conti.
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 16.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 26 febbraio 2008, così come confermata con propria deliberazione n. 11 del 17 marzo 2009 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni d’imposta dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2009;
Visto il testo vigente dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che dispone, tra l’altro:
1. l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
Viste le ulteriori disposizioni in materia contenute negli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che testualmente recita:
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Verificato che con decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009 è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010;
Richiamato l’art. 2 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che recita: “Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”.
Visto l’accordo del 18 dicembre 2003 tra le organizzazioni sindacali di proprietà e le organizzazioni sindacali degli inquilini, nel quale sono indicate le condizioni necessarie per le quali un contratto di locazione è da ritenersi a canone “concordato”;
Vista la nota dell'Amministrazione provinciale, pervenuta in data 10 dicembre 2009 via mail, con la quale veniva riproposto l'accordo per l'incentivazione dei canoni concordati per l'anno 2010;
Richiamato l’art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, che concede la facoltà all’Ente impositore di modificare l’ammontare della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale;
Rilevato che l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008, ha escluso dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo comprendendo nell'esclusione anche quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
Rilevato che l'art. 1, comma 4, 4-bis e 4-ter del suddetto decreto prevede che la minore imposta derivante dall'esclusione ici per le abitazioni principali è rimborsata ai comuni dallo Stato;
Considerato che il Ministero delle Finanze con la risoluzione 1/DF del 04/03/2009 ha chiarito quali sono le ipotesi di assimilazioni che possono godere dell'esenzione;
Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 7 del suddetto decreto, così come confermato dall'art. 77-bis, comma 30 del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello stato;
Tenuto conto che il gettito complessivo, in applicazione alle aliquote attualmente in vigore, è previsto in € 1.515.000,00, definito sulla base del trend storico degli ultimi due anni (2008-2009);
Ritenuto, per il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio 2010, di confermare le aliquote determinate per l’anno 2009;
Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza" 22/02/2010 F.to PAOLA BACCHINI
Fatto proprio dal Responsabile del II Settore "Favorevole" 23/02/2010 F.to POLINI
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore "Favorevole" 23/02/2010 F.to POLINI
Con 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Sicuri, Mirabelli, Allodi e Zambelli sui 16 componenti presenti
D E L I B E R A
-- di confermare
nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2010, istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992 n. 504 così come approvato con propria deliberazione n. 10 del 26 febbraio 2008 e confermato con propria deliberazione n. 11 del 17 marzo 2009 ad eccezione delle detrazione per abitazione principale per risparmio energetico:
ALIQUOTE ICI ANNO 2010
N. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTE |
1. |
TERRENI AGRICOLI |
7,0 per mille |
2. |
Aree fabbricabili |
7,0 per mille |
3. |
Abitazioni principali |
5,4 per mille |
4. |
Abitazione che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di locazione concordato (L. 431/98) |
2,0 per mille |
5. |
Altri fabbricati |
7,0 per mille |
6. |
Alloggi non locati |
7,0 per mille |
1. |
Abitazione principale |
Euro 115,00 |
2. |
Ulteriori detrazioni abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale: 1. a) Soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia ricompreso un soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o invalido con invalidità non inferiore al 75%. b) Pensionato con monoreddito che abbia un reddito da pensione annuo imponibile, riferito all’anno precedente non superiore a Euro 9.547,00 e in condizione non lavorativa. c) Pensionato con reddito familiare complessivo annuale imponibile IRPEF fino a Euro 13.340,00 più Euro 965,00 per ogni persona a carico. 2. a) Soggetti a cui viene riconosciuto per l’anno 2009 il diritto al minimo vitale singoli o coniugati; Nota: - L’applicazione dei benefici di cui sopra è subordinato alla condizione che il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare non siano titolari di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili); - Per ottenere il beneficio di cui sopra l’interessato dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dell’agevolazione da presentare all’ufficio tributi entro la data del 16/12 pena la decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta. |
Euro 155,00 Euro 185,00 |
LE ULTERIORI DETRAZIONI DI CUI AL PUNTO 2 : A) SONO UTILIZZABILI SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE B) SONO UTILIZZABILI FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA (ES: se l’imposta dovuta è pari a Euro 100,00 e la detrazione da applicare è pari ad Euro 155,00 il contribuente non deve versare nessuna imposta e non matura credito d’imposta). |
-- di confermare
per l'anno 2010 l'accordo per l'incentivazione dei canoni concordati in ambito provinciale che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2 per mille a favore delle abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di locazione concordato (L. 431/98);
-- di stimare
il gettito complessivo dell'imposta in € 1.515.000,00 da introitare sulla risorsa 1010010 “Imposta comunale sugli immobili” del bilancio di previsione 2010;
-- di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto:
LA PRESIDENTE |
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IL SEGRETARIO |
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_F.to Michela Canova_ |
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___F.to Ilaria Boselli___ |
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Visto: La Sindaco ____________________ |
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 marzo 2010 (N. 549 REG. PUB.)
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il 15 MARZO 2010
[ ] l'11° giorno dalla pubblicazione.
lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE |
___________________________ |
mb