COMUNE DI COLORNO
P R O V I N C I A D I P A R M A
«Tipoatto»
Prot. n. 2893 Deliberazione N° 10
del 3 marzo 2008 del 26 febbraio 2008
V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E
D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Determinazione delle riduzioni o detrazioni d’imposta per l’anno 2008.-
L'anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 21,15, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta straordinaria pubblica, in prima convocazione, nella solita sala delle adunanze nelle persone dei Signori:
|
|
|
PRESENTI |
ASSENTI |
|
|
|
|
|
1) |
Stefano GELATI |
Sindaco-Presidente |
X |
|
2) |
Anna Rita BOSCHI |
Consigliere |
X |
|
3) |
Vito GUAZZI |
Consigliere |
X |
|
4) |
Marco BOSCHINI |
Consigliere |
X |
|
5) |
Remo AZZOLINI |
Consigliere |
X |
|
6) |
Emilio MAESTRI |
Consigliere |
X |
|
7) |
Fausto BIZZI |
Consigliere |
X |
|
8) |
Bruno VENERI |
Consigliere |
X |
|
9) |
Luciano MORETTI |
Consigliere |
X |
|
10) |
Maurizio MARCIANO |
Consigliere |
X |
|
11) |
Michela CANOVA |
Consigliere |
X |
|
12) |
Stefano MORI |
Consigliere |
|
X |
13) |
Roberto PASINI |
Consigliere |
X |
|
14) |
Cesare CONTI |
Consigliere |
X |
|
15) |
Gabriele CANALI |
Consigliere |
|
X |
16) |
Christian STOCCHI |
Consigliere |
X |
|
17) |
Giuseppe SICURI |
Consigliere |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
15 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Alberto PADOVANI |
Assessore esterno |
X |
|
|
Mirko REGGIANI |
Assessore esterno |
X |
|
|
Gentian ALIMADHI |
Presidente del Consiglio Comunale dei rappresentanti degli stranieri |
X |
|
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Antonio Oro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Prof. Stefano Gelati, nella sua qualità di Sindaco, assume
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 3 del 26.02.2007 con la quale sono state determinate le aliquote e le riduzioni o detrazioni d’imposta dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per l’anno 2007 come di seguito riportato:
MISURE ALIQUOTE ICI ANNO 2007
N. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTE |
1. |
TERRENI AGRICOLI |
7,0 per mille |
2. |
Aree fabbricabili |
7,0 per mille |
3. |
Abitazioni principali |
5,4 per mille |
4. |
Abitazione che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di locazione concordato (L. 431/98) |
2,0 per mille |
4. |
Altri fabbricati |
7,0 per mille |
5. |
Alloggi non locati |
7,0 per mille |
- e le detrazioni nella seguente misura:
1. |
Abitazione principale |
Euro 115,00 |
|
|
|
2. |
Ulteriori detrazioni abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale: 1. a) soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia ricompresso un soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o invalido con invalidità non inferiore al 75%. b) Pensionato con monoreddito che abbia un reddito da pensione annuo imponibile, riferito all’anno precedente non superiore a Euro 9.547,00 e in condizione non lavorativa; c) Pensionato con reddito familiare complessivo annuale imponibile IRPEF fino a Euro 13.340,00 più Euro 965,00 per ogni persona a carico; 2. a) Soggetti a cui viene riconosciuto per l’anno 2007 il diritto al minimo vitale singoli o coniugati; Nota: - L’applicazione dei benefici di cui sopra è subordinato alla condizione che il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare non siano titolari di un qualsiasi diritto di superficie su altro immobile; - Per ottenere il beneficio di cui sopra l’interessato dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dell’agevolazione da presentare all’ufficio tributi entro la data di effettuazione del pagamento in acconto dell’imposta o del versamento della stessa in un’unica soluzione. |
EURO 155,00 Euro 185,00 |
Visto il testo vigente dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che dispone, tra l’altro:
1. l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
Viste le ulteriori disposizioni in materia contenute negli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che testualmente recita:
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Verificato che con decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2007 è stato differito al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2008;
Richiamato l’art. 2 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che recita: “Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”.
Visto l’accordo del 18 dicembre 2003 tra le organizzazioni sindacali di proprietà e le organizzazioni sindacali degli inquilini, nel quale sono indicate le condizioni necessarie per le quali un contratto di locazione è da ritenersi a canone “concordato”;
Richiamato l’art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, che concede la facoltà all’Ente impositore di modificare l’ammontare della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale;
Ritenuto, per il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio 2008, di confermare le aliquote determinate per l’anno 2007;
MISURE ALIQUOTE ICI ANNO 2008
N. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTE |
1. |
TERRENI AGRICOLI |
7,0 per mille |
2. |
Aree fabbricabili |
7,0 per mille |
3. |
Abitazioni principali |
5,4 per mille |
4. |
Abitazione che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di locazione concordato (L. 431/98) |
2,0 per mille |
5. |
Altri fabbricati |
7,0 per mille |
6. |
Alloggi non locati |
7,0 per mille |
- e di determinare le detrazioni nella seguente misura:
1. |
Abitazione principale |
Euro 115,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Ulteriori detrazioni abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale: 1. a) soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia ricompresso un soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o invalido con invalidità non inferiore al 75%. b) Pensionato con monoreddito che abbia un reddito da pensione annuo imponibile, riferito all’anno precedente non superiore a Euro 9.547,00 e in condizione non lavorativa; c) Pensionato con reddito familiare complessivo annuale imponibile IRPEF fino a Euro 13.340,00 più Euro 965,00 per ogni persona a carico; 2. a) Soggetti a cui viene riconosciuto per l’anno 2008 il diritto al minimo vitale singoli o coniugati; Nota: - L’applicazione dei benefici di cui sopra è subordinato alla condizione che il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare non siano titolari di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili); - Per ottenere il beneficio di cui sopra l’interessato dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dell’agevolazione da presentare all’ufficio tributi entro la data del 16/12 pena la decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta. |
Euro 155,00 Euro 185,00 |
|
3. |
Ulteriori detrazioni abitazione principale per risparmio energetico: 1. Interventi di contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti. Per le finalità di cui al punto 3.1 si considerano ammessi almeno due dei seguenti interventi : a) installazione di nuove finestre aventi trasmittanza non superiore a 1,8 W/mqK b) interventi di isolamento delle superfici verticali (cappotto esterno o isolamento dall’interno) aventi trasmittanza non superiore a 0,34 W/mqK c) interventi di isolamento delle coperture piane o inclinate, aventi trasmittanza non superiore a 0,30 W/mqK d) installazione di caldaie a condensazione la detrazione di cui al punto 3.1 avrà la validità per numero due anni. 2. Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti: a) installazione minima 2 mq; b)pannelli solari accompagnati da certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975; c) l’installazione deve essere eseguita a regola d’arte. la detrazione di cui al punto 3.2 avrà la validità per numero due anni Nota: - L’interessato per ottenere il beneficio di cui sopra dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dell’agevolazione da presentare all’ufficio tributi entro il 16/12 pena decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta. L’autocertificazione dovrà attestare: - A) l’avvenuta realizzazione dei lavori nell’anno (precisare l’anno di riferimento delle opere) e le caratteristiche tecniche degli interventi - B) di essere in possesso delle certificazioni rilasciate dagli istituti autorizzati attestanti il valore della trasmittanza degli elementi installati nel caso di isolamento termico dell’edificio; - C) di essere in possesso della dichiarazione di conformità degli impianti alle normative vigenti (L. n. 46/90) rilasciata dall’impiantista o della certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 per l’installazione di pannelli solari. - D) di essere in possesso di eventuali titoli abilitativi rilasciati dal Comune qualora necessari per l’attuazione dell’intervento. |
Euro 100,00 Euro 100,00 |
|
LE ULTERIORI DETRAZIONI DI CUI AI PUNTI 2 E 3: A) SONO UTILIZZABILI SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE B) SONO UTILIZZABILI FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA: (ES: se l’imposta dovuta è pari a Euro 100,00 e la detrazione da applicare è pari ad Euro 155,00 il contribuente non deve versare nessuna imposta e non matura credito d’imposta). |
Vista la relazione del responsabile dell’ufficio tributi dalla quale si evidenzia:
- che l’ultimo gettito annuale realizzato (anno 2007), sulla base della proiezione dei dati forniti dal concessionario della riscossione Equitalia Parma – Reggio Spa riferiti all’anno 2007 e 2006 ed elaborati dall’ufficio tributi, per detta imposta ammonta presumibilmente ad € 2.022.000,00;
- che per effetto dell’art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile ici;
- che per effetto della norma suddetta si prevede una riduzione del gettito ici derivante dall’abitazione principale di Euro 190.000,00 che verrà rimborsata con oneri a carico dello Stato;
- che il gettito, complessivo, in applicazione alle aliquote in vigore, è previsto pertanto in Euro 1.840.000,00, così come si rileva dal seguente prospetto:
N. |
TIPOLOGIA |
|
Proventi previsti Valori espressi in € |
|
|
Aliquote |
Importo |
1. |
Terreni agricoli |
7,0 |
135.000,00 |
2. |
Aree fabbricabili |
7,0 |
145.000,00 |
3. |
Abitazioni principali |
5,4 |
195.000,00 |
4. |
Altri fabbricati |
7,0 |
1.365.000,00 |
5. |
Alloggi non locati* |
7,0 |
|
|
TOTALE |
|
1.840.000,00 |
* (sulla base dei dati forniti dal concessionario per la riscossione i dati degli alloggi non locati sono inclusi nella tipologia altri fabbricati)
Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:
Regolarità tecnica: il Responsabile del II Settore "Favorevole" 22/02/2008 F.to PAOLA AZZONI
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore "Favorevole" 22/02/2008 F.to PAOLA AZZONI
Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Stocchi), espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Conti, Pasini e Sicuri sui 15 componenti presenti
D E L I B E R A
-- di determinare,
nelle misure di cui al prospetto che segue, le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992 n. 504 nella seguente misura:
1. |
Abitazione principale |
Euro 115,00 |
|
|
|
2. |
Ulteriori detrazioni abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale: 1. a) soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia ricompresso un soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o invalido con invalidità non inferiore al 75%. b) Pensionato con monoreddito che abbia un reddito da pensione annuo imponibile, riferito all’anno precedente non superiore a Euro 9.547,00 e in condizione non lavorativa; c) Pensionato con reddito familiare complessivo annuale imponibile IRPEF fino a Euro 13.340,00 più Euro 965,00 per ogni persona a carico; 2. a) Soggetti a cui viene riconosciuto per l’anno 2008 il diritto al minimo vitale singoli o coniugati; Nota: - L’applicazione dei benefici di cui sopra è subordinato alla condizione che il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare non siano titolari di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili); - Per ottenere il beneficio di cui sopra l’interessato dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dell’agevolazione da presentare all’ufficio tributi entro la data del 16/12 pena la decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta. |
Euro 155,00 Euro 185,00 |
3. |
Ulteriori detrazioni abitazione principale per risparmio energetico: 1. Interventi di contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti. Per le finalità di cui al punto 3.1 si considerano ammessi almeno due dei seguenti interventi: a) installazione di nuove finestre aventi trasmittanza non superiore a 1,8 W/mqK b) interventi di isolamento delle superfici verticali (cappotto esterno o isolamento dall’interno) aventi trasmittanza non superiore a 0,34 W/mqK c) interventi di isolamento delle coperture piane o inclinate, aventi trasmittanza non superiore a 0,30 W/mqK d) installazione di caldaie a condensazione la detrazione di cui al punto 3.1 avrà la validità per numero due anni. |
Euro 100,00 |
|
2. Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti: a. installazione minima 2 mq; b. pannelli solari accompagnati da certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975; c. l’installazione deve essere eseguita a regola d’arte. la detrazione di cui al punto 3.2 avrà la validità per numero due anni Nota: - L’interessato per ottenere il beneficio di cui sopra dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dell’agevolazione da presentare all’ufficio tributi entro il 16/12 pena decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta. L’autocertificazione dovrà attestare: - A) l’avvenuta realizzazione dei lavori nell’anno (precisare l’anno di riferimento delle opere) e le caratteristiche tecniche degli interventi - B) di essere in possesso delle certificazioni rilasciate dagli istituti autorizzati attestanti il valore della trasmittanza degli elementi installati nel caso di isolamento termico dell’edificio; - C) di essere in possesso della dichiarazione di conformità degli impianti alle normative vigenti (L. n. 46/90) rilasciata dall’impiantista o della certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 per l’installazione di pannelli solari. - D) di essere in possesso di eventuali titoli abilitativi rilasciati dal Comune qualora necessari per l’attuazione dell’intervento |
Euro 100,00 |
|
LE ULTERIORI DETRAZIONI DI CUI AI PUNTI 2 E 3: A) SONO UTILIZZABILI SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE B) SONO UTILIZZABILI FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA (ES: se l’imposta dovuta è pari a Euro 100,00 e la detrazione da applicare è pari ad Euro 155,00 il contribuente non deve versare nessuna imposta e non matura credito d’imposta). |
-- di dare atto
che per effetto dell’art. 1 comma 169 della legge finanziaria 2007, sono confermate le aliquote stabilite con precedente deliberazione di C.C. n. 3 del 26.02.2007 nella seguente misura:
MISURE ALIQUOTE ICI ANNO 2008
N. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTE |
1. |
TERRENI AGRICOLI |
7,0 per mille |
2. |
Aree fabbricabili |
7,0 per mille |
3. |
Abitazioni principali |
5,4 per mille |
4. |
Abitazione che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di locazione concordato (L. 431/98) |
2,0 per mille |
5. |
Altri fabbricati |
7,0 per mille |
6. |
Alloggi non locati |
7,0 per mille |
-- di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********************
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
«Firma1» «Firma2»
----------------------- -----------------------
_______________________________________________________________________________________________
«Conforme»
«Data»
«Organo1» «Organo2»
«Riga1» «Riga2»
«Riga»
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 3 marzo 2008 (N. 788 REG. PUB.)
[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il ____________________________
[ ] l'11° giorno dalla pubblicazione.
lì ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________
08\II_set\tributi\proposte\004
mb