COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

Seduta del  26/03/2011

                                                  ATTO N°13        

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZIO 2011 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI.

 

VISTO il titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

CONSIDERATO in particolare la nuova disposizione introdotta dall’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n°296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2007)”, con la quale si stabilisce che dall’01.01.2007 le aliquote I.C.I. debbano essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale;

 

VISTO l’art. 42 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2002, n.267;

 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n°296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2007)”, che ha stabilito: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

VISTO l’art. 42 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2002, n.267;

 

VISTO l’art. 8 del succitato D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, che determina la detrazione in €uro 103,29 (centotre/29) sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che è data facoltà ai comuni di elevare tale detrazione d’imposta, fino ad un massimo di €uro 258,23 (duecentocinquantotto/23), anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché alle categorie di soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, individuate con deliberazioni del competente organo comunale;

 

VISTO l’art. 3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in Legge 9 maggio 1997, n. 122 che dispone la facoltà per i comuni di elevare la detrazione di imposta anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale;

 

VISTO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

DATO ATTO  dell’art. 1. “Esenzione ICI prima casa” del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, convertito in legge dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008;

 

CONSIDERATE le crescenti e continue esigenze di bilancio legate al mantenimento del buon livello di erogazione dei servizi alla popolazione comunitaria, nell’ottica della politica del decentramento amministrativo e fiscale, si rende necessario esercitare, in maniera assolutamente razionale e mirata, una maggiore autonomia impositiva;

 

RICHIAMATA:

·        la deliberazione della Consiglio Comunale n°02 del 22/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate, per l’anno 2010, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

-       del 4,5 per mille per le sole abitazioni principale;

-       del 5,0 per mille per i terreni agricoli;

-       del 6,5 per mille per gli “altri fabbricati”;

-       del 7,0 per mille le aree fabbricabili;

-       del 7,0 per mille per gli immobili sfitti;

-       del 1,0 per mille per le sole abitazioni concesse in locazione ai cosidetti “patti concordati”. (art.2, comma 3, della Legge 431 del 9 dicembre 1998);

 

PRESO ATTO che:

·        l’art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n.126, riporta: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.”;

 

·        l’art.77-bis, comma 30, della Legge 6 agosto 2008, n.133, recita: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”;

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale recita testualmente: “In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

RITENUTO dover pertanto:

 

1)      determinare per l’anno 2011 le seguenti aliquote:

·        nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione;

·        nella misura del 1,0 (uno) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in base all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431;

·        nella misura del 5,0 (cinque) per mille per i terreni agricoli;

·        nella misura del 6,5 (seivirgolacinque) per mille per la categoria “altri fabbricati”;

·        nella misura del 7,0 (sette) per mille per le aree fabbricabili;

·        nella misura del 7,0 (sette) per mille per gli immobili non locati, di cui all’art.6 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.”;

 

2)      stabilire ad €. 103,29 (centotre/29) l’importo per la detrazione sulla abitazione principale per l’anno 2011;

 

3)      di elevare ad €. 154,94 (centocinquantaquattro/94)  per l’anno 2011, la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie:

 

Componenti

Limiti di condizioni

reddituali I.S.E.E.

 

1

Fino a €uro 7.065,00

2

Fino a €uro 8.681,00

3

Fino a €uro 9.622,00

 

RITENUTO di dover provvedere in merito;

 

VISTO il Decreto del 17.12.2010 del Ministero dell’Interno che ha provveduto a differire al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 degli enti locali;

 

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n°220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”;

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore, di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile di Ragioneria, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

CON voti ……………. ;

 

DELIBERA

 

1)      che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

 

2)      di determinare per l’anno 2011 le seguenti aliquote:

 

·        nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione;

 

·        nella misura del 1,0 (uno) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in base all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431;

 

·        nella misura del 5,0 (cinque) per mille per i terreni agricoli;

 

·        nella misura del 6,5 (seivirgolacinque) per mille per la categoria “altri fabbricati”;

 

·        nella misura del 7,0 (sette) per mille per le aree fabbricabili;

 

·        nella misura del 7,0 (sette) per mille per gli immobili non locati, di cui all’art.6 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.”;

 

3)      stabilire ad €uro 103,29 (centotre/29) l’importo per la detrazione sulla abitazione principale per l’anno 2011;

 

4)      di elevare ad €uro 154,94 (centocinquantaquattro/94)  per l’anno 2011, la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti

Limiti di condizioni

reddituali I.S.E.E.

 

1

Fino a €uro 7.065,00

2

Fino a €uro 8.681,00

3

Fino a €uro 9.622,00

 

5)      di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.52, del  D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dalla lettera s) dell’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506;

 

6) di disporre che il presente atto venga trasmesso, non appena divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Finanza Locale entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507);

 

7)      di far pervenire copia del presente atto deliberativo al Concessionario della Riscossione, in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992;

 

8)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267