Seduta del 31.01.2007  Atto n°4

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZIO 2007 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI.

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

...omissis...

DELIBERA

 

1)      di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote:

 

·        nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione;

 

·        nella misura del 1,0 (uno) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in base all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431;

 

·        nella misura del 5,0 (cinque) per mille per i terreni agricoli;

 

·        nella misura del 6,5 (seivirgolacinque) per mille per la categoria “altri fabbricati”;

 

·        nella misura del 7,0 (sette) per mille per le aree fabbricabili;

 

·        nella misura del 7,0 (sette) per mille per gli immobili non locati, di cui all’art.6 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.”;

 

2)      stabilire ad €uro 103,29 (centotre/29) l’importo per la detrazione sulla abitazione principale;

 

3)      di elevare ad €uro 154,94 (centocinquantaquattro/94)  per l’anno 2007, la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie:

 

 

 

 

Componenti

Limiti di condizioni reddituali I.S.E.E.

1

Fino a €uro 7.065,00

2

Fino a €uro 8.681,00

3

Fino a €uro 9.622,00

 

4)      di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.52, del  D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dalla lettera s) dell’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506;

 

5)      di disporre che il presente atto venga trasmesso, non appena divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Finanza Locale entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507);

 

6)      di far pervenire copia del presente atto deliberativo al Concessionario della Riscossione, in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992;

 

7)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267