COMUNE DI NOCETO -Provincia di Parma
Estratto della Delibera per la pubblicazione sul sito:www.ancicnc.it
SEDUTA del 19.01.2006 - Deliberazione n°09
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZIO 2006 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
….OMISSIS….
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) determinare per l’anno 2006 le seguenti aliquote:
· nella misura del 4.80 (quattrovirgolaotto) per mille per le abitazioni adibite a prima abitazione;
· nella misura del 1.00 (uno) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in base all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431;
· nella misura del 5.00 (cinque) per mille per i terreni agricoli;
· nella misura del 6.00 (sei)per mille per la categoria “altri fabbricati”;
· nella misura del 7.00 (sette) per mille per le aree fabbricabili;
· nella misura del 7.00 (sette) per mille per gli immobili non locati;
2) stabilire ad €uro 103.29 (centotre / 29) l’importo per la detrazione sulla abitazione principale;
3) di elevare ad €uro 154.94 (centocinquantaquattro/94) per l’anno 2006, la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie:
· a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidità civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a €uro undicimila/00 più €uro ottocentocinquanta/00 per ogni persona a carico;
· agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, in considerazione delle finalità sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi;
· ai soggetti in disagio economico-sociale, che, per l’anno d’imposta 2005, hanno avuto una situazione reddituale del nucleo familiare (ISEE) contenuta nei limiti individuati dalla Giunta Comunale con sua deliberazione n°144 del 26 maggio 2005, i quali di seguito vengono evidenziati:
Componenti |
Limiti di condizioni reddituali I.S.E.E. |
1 |
Fino a €uro settemilazerosessantacinque/00 |
2 |
Fino a €uro ottomilaseicentootantuno/00 |
3 |
Fino a €uro novemilaseicentoventidue/00 |
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.52, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dalla lettera s) dell’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506;
5) di disporre che il presente atto venga trasmesso, non appena divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Finanza Locale entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507);
6) di far pervenire copia del presente atto deliberativo al Concessionario della Riscossione, in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267