Provincia di Parma
Codice Ente 34022
DELIBERAZIONE N. 04
in data : 26.01.2007
Trasmessa alla sezione di
il prot. n°
con elenco n°
C O N S I G L I O C O M U N A L E
OGGETTO: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE. |
L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano :
1 – CAVALLI ROBERTO |
P |
8 – SANDEI LUCA |
P |
2 – BACCHIERI CORTESI GIAMPIERO |
P |
9 – ZANNI ANNALISA |
P |
3 – LUCCA GIUSEPPE |
P |
10 – RIANI CLAUDIO |
P |
4 – PEZZONI CATERINA |
P |
11 – BABBINI MARIA MADDALENA |
A |
5 – ROZZI GABRIELE |
A |
12 – ROZZI LORENZO |
P |
6 – TRAPASSI MARCO |
P |
13 – VICINI STEFANO |
P |
7 – LAZZARI ILENIA |
P |
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TOTALE PRESENTI : |
11 |
TOTALE ASSENTI : |
2 |
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA ANNA MESSINA il quale provvede alla relazione del presente verbale.
Sono nominati scrutatori i sig.ri: Vicini – Zanni - Bacchieri
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. ROBERTO CAVALLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROBERTO CAVALLI) (DOTT.SSA ANNA MESSINA)
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PUBBLICAZIONE/TRASMISSIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal_______________ e viene contestualmente trasmessa:
al Prefetto ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. n°267/2000
al Co.Re.Co di Bologna ai sensi dell’art. 125 D.Lgs n°267/2000 Prot.N° ____________del______________.ai sensi:
art. 126 D.Lgs. n° 267/2000;
art. 127 D.Lgs. n° 267/2000;
Monchio delle Corti, li _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_________________:
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, quarto comma, D.Lgs. n° 267/2000;
per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D.Lgs. n° 267/2000);
per decorrenza dei termini ai sensi artt. 133 e 134 D.Lgs. n° 267/2000;
per esamen favorevole del Co.Re.Co nella seduta del _____________ Prat. N° _____________ (artt. 133 e 1347 D.Lgs. n° 267/2000);
per conferma consiliare ai sensi dell’art. 127, secondo comma, D.Lgs. n° 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
Monchio delle Corti, li ______________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di inizio pubblicazione.
Monchio delle Corti, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
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ANNOTAZIONI
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
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1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA.
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
Il Sindaco illustra il punto e ricorda : che non vengono riviste le aliquote ICI e viene mantenuta la detrazione per la prima casa. Così come previsto dalla finanziaria, anche le aliquote ICI sono passate di competenza del consiglio comunale.
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e ne ha disciplinato l’applicazione;
VISTO l’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che in merito di Imposta Comunale sugli Immobili stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
- al comma 2, dell’art. 6, come sostituito dal comma 53, si precisa che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota puo’ essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;
- al comma 2, dell’art. 8, come sostituito dal comma 55, si precisa che “dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare lire 200.000 – euro 103,29 - rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”;
VISTO l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 8/8/1996, n. 437, convertito nella legge n. 24 ottobre 1996 n. 556, che prevede che i Comuni possano deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
VISTO l’art. 8 comma 3 del D.L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni che prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 1997, il Comune con deliberazione possa ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o in alternativa elevare l’importo di L.200.000 (euro 103,29) fino a L.500.000 (euro 258,23) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; Tale facoltà puo’ essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
VISTO l’art. 52 del D.L.vo 446/1997 con il quale viene disposto che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 19.03.1999 nel testo oggi vigente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 03.02.2006 che ha confermato l’applicazione per il 2006 delle seguenti aliquote e detrazioni:
PRESO ATTO che in base a quanto disposto dall’art. 1 , comma 156 , della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria per il 2007 ) l’organo competente a deliberare in materia di Imposta Comunale Sugli Immobili è stato nuovamente individuato in maniera espressa nel Consiglio Comunale;
VISTO il dettato dell’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria per il 2007 ) che testualmente recita “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “ ;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 30/11/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11/12/2006, con il quale viene differito al 31 marzo 2007 il termine per le deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali;
RITENUTO, per il 2007 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, di confermare i valori risultanti dagli atti di delibera di Giunta Comunale n. 56 del 16.09.2005;
RILEVATO che il bilancio di previsione per il 2007 non si discosta in modo significativo per quanto attiene alle previsioni di parte corrente dai bilanci approvati negli ultimi anni e dato atto , in specifico , che non è dato registrare in sede di previsione alcuna nuova entrata che possa determinare un impatto significativo in termini di capacità di copertura delle spese correnti e di investimento ;
RITENUTO conseguentemente necessario mantenere le aliquote e le detrazioni in materia di ICI nella misura in vigore per l’anno 2006;
CONSIDERATO che il gettito complessivo presunto 2007, a seguito della determinazione delle aliquote/detrazioni come dianzi specificato in premessa ammonta ad Euro 285.000,00 ed è quindi superiore all’ultimo gettito annuale realizzato (anno 2005) di Euro 280.873,28
ACQUISITI i pareri: di regolarità tecnica dal responsabile del servizio Tributi e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs 267/00;
VISTO il Regolamento Comunale delle Entrate;
VISTO il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di determinare, per le considerazioni tutte e espresse nella parte narrativa del presente atto , per l’anno 2007 le medesime aliquote ICI già in vigore per l’anno 2006 così distinte:
2. Di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 114,00;
3. Di dare atto che conformemente a quanto previsto nel citato articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 le aliquote e le detrazioni dianzi deliberate si intendono prorogate di anno in anno se non intervengono atti deliberativi espressi di modifica ;
Stante l’urgenza di provvedere
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli-, espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Dlgs 267/00.