DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29.03.2007
D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2007, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria pari al 6,90 (sei virgola novanta) per mille;
b) aliquota diversificata del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati, intendendo come tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, non occupati, o tenuti a disposizione o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall’aliquota maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado ivi residenti, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l’alienazione di immobili;
c) aliquota diversificata del 6,50 (sei virgola cinquanta) per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
d) aliquota agevolata del 2 (due) per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998; per usufruire dell’aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al Comune- Settore Entrate, Ufficio Tributi – entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione, a pena di decadenza del beneficio;
e) aliquota agevolata del 2 (due) per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico e inseriti nel Piano del decoro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.09.2003, esecutiva a norma di legge, ove vengano effettuati interventi di manutenzione complessiva, o di ristrutturazione, delle facciate prospicienti strade ed aree pubbliche; l’agevolazione viene riconosciuta alle unità immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e dall’intervento; per usufruire dell’aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al Comune
Settore Entrate, Ufficio Tributi – entro la scadenza della prima rata con aliquota agevolata, apposita comunicazione comprovata dalle necessarie pratiche edilizie, tale agevolazione è concessa limitatamente alla durata di tre anni dall’inizio dei lavori e non può essere prorogata o rinnovata; nel caso in cui gli interventi in questione non vengano eseguiti non potrà essere riconosciuta l’agevolazione e il Comune provvederà al recupero dell’imposta con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi;
2) di determinare la detrazione per abitazione principale indicata nell’art. 8 del D.Lgs. 504/93 pari a € 120,00;
3) di determinare la detrazione per abitazione principale, nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap riconosciuto ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104, pari a € 228,00;
4) di considerare abitazione principale una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;