Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 Del 28/03/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis..
D E L I B E R A
1) Di determinare, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
· Aliquota ordinaria al 6,40 per mille;
· Aliquota al 5,00 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate, dove per equiparate si
intendono:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
l) le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- al coniuge, legalmente separato o divorziato, ognuno per la quota di proprietà;
- agli affini entro il primo grado;
a condizione che siano dagli stessi adibite a dimora abituale in conformità alle
risultanze anagrafiche;
· Aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze) non locati e tenuti a disposizione;
· Aliquota all’1 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art.
2, comma 3, della Legge 431/1998;
2) Di confermare per il 2008 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale nella
misura di € 104,00.
· Il soggetto passivo che concede l’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, in
uso gratuito ai parenti fino al secondo grado e ad affini entro il primo, ha diritto alla
detrazione di € 104,00 purché non abbia già usufruito della detrazione stessa nell’ambito del
comune.
· In caso di separazione o divorzio il beneficio della detrazione d’imposta compete
unicamente al coniuge che dimora abitualmente nella casa familiare;
3) Di fissare le seguenti ulteriori detrazioni d’imposta da applicarsi esclusivamente sull’I.C.I.
dovuta per l’abitazione principale dello stesso soggetto passivo:
a) Ulteriore detrazione di € 51,00 in caso di soggetto passivo pensionato e/o disabile ai sensi e
per gli effetti della legge 104/92 o che percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi