Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 Del 28/03/2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis..

D E L I B E R A

1) Di determinare, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo Comune nelle

seguenti misure:

· Aliquota ordinaria al 6,40 per mille;

· Aliquota al 5,00 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate, dove per equiparate si

intendono:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

l) le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

- al coniuge, legalmente separato o divorziato, ognuno per la quota di proprietà;

- agli affini entro il primo grado;

a condizione che siano dagli stessi adibite a dimora abituale in conformità alle

risultanze anagrafiche;

· Aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo e

relative pertinenze) non locati e tenuti a disposizione;

· Aliquota all’1 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di

abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art.

2, comma 3, della Legge 431/1998;

2) Di confermare per il 2008 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale nella

misura di € 104,00.

· Il soggetto passivo che concede l’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, in

uso gratuito ai parenti fino al secondo grado e ad affini entro il primo, ha diritto alla

detrazione di € 104,00 purché non abbia già usufruito della detrazione stessa nell’ambito del

comune.

· In caso di separazione o divorzio il beneficio della detrazione d’imposta compete

unicamente al coniuge che dimora abitualmente nella casa familiare;

3) Di fissare le seguenti ulteriori detrazioni d’imposta da applicarsi esclusivamente sull’I.C.I.

dovuta per l’abitazione principale dello stesso soggetto passivo:

a) Ulteriore detrazione di € 51,00 in caso di soggetto passivo pensionato e/o disabile ai sensi e

per gli effetti della legge 104/92 o che percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi