Delibera n. 196 in data 19 Dicembre 2005

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e misure detrazioni per l’esercizio 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATI:

·        l’art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino delle finanza degli Enti Territoriali;

·        il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato per l’attuazione della delega predetta (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni;

 

PRESO ATTO, in particolare, del Capo I del D. Lgs. 504/92 che istituisce, dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO:

 

CHE la Legge 23/12/1996 n. 662 ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53 ha cambiato completamente l’art. 6 del D.Lgs 504/92 disponendo  che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

CHE la suddetta Legge 662/96 art. 3  comma 4 ha confermato le disposizioni dell’art. 4 comma 1 del D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24/10/1996 n. 556, in merito alla possibilità per il Comune di applicare l’aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

CHE ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della Legge 662/96 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

CHE ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs 504/92 i Comuni possono stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille , per un periodo comunque non superiore  a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

 

VISTA la Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 1 comma 5 ove è disposto che i Comuni possano fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, l’aliquota  agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

VISTO l’art. 4 della Legge 09/12/1998 n. 431 che consente, tra l’altro,  l’applicazione di aliquote ICI favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti nei “contratti-tipo”;

 

CONSIDERATO:

 

CHE nel luglio 2005 è stato sottoscritto un accordo, tra la Provincia di Parma, i comuni della provincia, le associazioni della proprietà, le associazioni dei conduttori e le OO.SS. confederali per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito provinciale;

 

CHE con l’accordo sopra menzionato si conviene che a partire dall’anno 2006, e per la durata di due anni, agli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale in attuazione della Legge 09/12/1998 n. 431 verrà applicazione l’aliquota agevolata del 1 per mille;

 

CHE, a norma dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

CHE, a norma dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92, a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui all’art. 6 comma 1 dello stesso D. Lgs, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento e in alternativa, l’importo di € 103,29, di cui al comma 2 dello stesso articolo, può essere elevato, fino a lire € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, facoltà che può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

CHE, a norma dell’art. 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92, la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

PRESO ATTO che, a norma dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92, a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui all’art. 6 comma 1 dello stesso D. Lgs., l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento e in alternativa, l’importo di € 103,29 della detrazione per abitazione principale può essere elevato, fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, facoltà che può essere  esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di “Riordino della disciplina dei tributi locali” ed in particolare gli artt. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell’ICI nonché relativa potestà regolamentare;

 

VISTO il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 18/12/2001,

 

RILEVATO che, sulla base dell’art. 6 del D.Lgs 504//92 e successive modificazioni ed integrazioni, se la deliberazione che fissa l’aliquota ICI non viene adottata si applica l’aliquota minima del 4 per mille;

 

PRESO ATTO della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall’anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto dai commi 48-51 e 52 dell’art. 3 della menzionata L. 662/96;

 

ESAMINATE, nell’ambito delle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro comune, le facoltà previste dalla normativa vigente in materia di ICI, in particolare per quanto concerne le detrazioni e la diversificazione delle aliquote nei termini sopra esposti, si ritiene di:

 

a)      confermare l’aliquota ordinaria nel 6,40 per mille;

 

b)      confermare l’aliquota ridotta sulle abitazioni principali ed equiparate, al 5 per mille, si precisa che per abitazioni equiparate all’abitazione principale si intendono, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Comunale in vigore dal 2002:

·      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·      gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

·      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

·      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

·      le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

- al coniuge, ancorchè separato o divorziato,

- agli affini entro il primo grado;

a condizione che siano dagli stessi adibite a dimora abituale in conformità alle risultanze anagrafiche;

 

c)      mantenere l’aliquota maggiorata al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e tenuti a disposizione, in quanto si intende da un lato sottoporre ad aliquota massima il valore venale aggiunto che le aree fabbricabili hanno avuto dalla destinazione urbanistica derivante dall’adozione del Piano Regolatore Generale e dall’altra, tassando con l’aliquota massima gli immobili ad uso abitativo risultanti non locati, favorire il mercato delle locazioni immobiliari in considerazione della comprovata scarsità degli alloggi disponibili;

 

d)      istituire l’aliquota agevolata del  1 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, questo proprio allo scopo di favorire e promuovere la realizzazione di tali tipologie e in conformità a quanto stabilito nell’accordo provinciale;

 

e)      confermare per il 2006 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale nella misura di € 104,00. Il soggetto passivo che concede l’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado e ad affini entro il primo, ha diritto alla detrazione di € 104,00 purché non abbia già usufruito della detrazione stessa nell’ambito del comune.

 

f)        confermare, oltre alla detrazione d’imposta pari a € 104,00 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari equiparate alla stesse le seguenti ulteriori detrazioni d’imposta da applicarsi esclusivamente sull’I.C.I. dovuta per l’abitazione principale dello stesso  soggetto passivo:

a)      Ulteriore detrazione di € 50,94 in caso di soggetto passivo pensionato e/o portatore di handicap con attestato di invalidità civile o soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, a condizione che il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I. sia inferiore a  € 13.340,00 ;

b)      Ulteriore detrazione di € 76,76 ai soggetti passivi I.C.I., singoli o coniugati, cui è riconosciuto, per l’anno 2005, il diritto al minimo vitale;

 

VISTO l’art. 42 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/07/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale  l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe;

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      Di determinare, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

·          Aliquota ordinaria al 6,40 per mille;

 

·          Aliquota al 5,00 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate, dove per equiparate si intendono:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d)le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

- al coniuge, ancorchè separato o divorziato,

- agli affini entro il primo grado;

a condizione che siano dagli stessi adibite a dimora abituale in conformità alle risultanze anagrafiche;

 

·          Aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze) non locati e tenuti a disposizione;

 

·          Aliquota all’1 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998;

 

2)      Di confermare per il 2006 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale nella misura di € 104,00. Il soggetto passivo che concede l’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado e ad affini entro il primo, ha diritto alla detrazione di € 104,00 purché non abbia già usufruito della detrazione stessa nell’ambito del comune.

 

3)      Di fissare, oltre alla detrazione d’imposta pari a € 104,00 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari equiparate alla stessa, le seguenti ulteriori detrazioni d’imposta da applicarsi esclusivamente sull’I.C.I. dovuta per l’abitazione principale dello stesso  soggetto passivo:

a)      Ulteriore detrazione di € 50,94 in caso di soggetto passivo pensionato e/o portatore di handicap con attestato di invalidità civile o soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, a condizione che il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I. sia inferiore a  € 13.340,00 ;

b)      Ulteriore detrazione di € 76,76 ai soggetti passivi I.C.I., singoli o coniugati, cui è riconosciuto, per l’anno 2005 il diritto al minimo vitale;

 

4)      Di precisare per quanto concerne le aliquote determinate al precedente punto 1):

-       che le pertinenze, riconoscibili sulla base dei principi civilistici (art. 817 del Codice Civile), seguono lo stesso trattamento in materia di aliquota dell’immobile principale;

-       che nel caso di abitazione concessa dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite  dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 gli interessati sono tenuti a darne comunicazione al Comune – Servizio Tributi – entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposizione;

 

5)      Di precisare, ai fini di poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui al precedente punto 3 lettera a):

a)      che il nucleo familiare del soggetto passivo è individuato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989 e successive modificazioni e integrazioni;

b)      che dovrà essere presentata, entro i termini del versamento della rata di saldo, all’Ufficio Tributi del Comune, apposita comunicazione  attestante il possesso dei requisiti richiesti e il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni necessarie, allegando:

-    apposita dichiarazione sostitutiva predisposta sul modello di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. n. 155 del 06.07.2001);

-    copia del/dei certificato/i  di riconoscimento di invalidità rilasciato/i dalle competenti Strutture Pubbliche;)

 

6)      Di precisare che, poiché le pertinenze dell’abitazione principale, riconoscibili sulla base dei principi civilistici (art. 817 del Codice Civile), seguono lo stesso trattamento agevolativo dell’abitazione principale, in tema di detrazione, restando fermo che  l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna  di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo  e che la detrazione di cui ai precedenti punti spetta soltanto per l’abitazione principale o equiparata, il soggetto passivo di imposta avrà la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la/le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

 

7)      Di dare mandato al  Servizio Tributi per l’attuazione dei conseguenti adempimenti gestionali;

 

8)      Di pubblicare la presente Deliberazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, Legge 449/1997;

 

9)      Di comunicare, a cura dell'Ufficio Segreteria, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

10)  Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

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