|
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI – PER L’ANNO 2005 |
|
26 |
19.02.2005 |
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 446/1997, con atto del Consiglio comunale n. 38 del 30.08.1998;
RICORDATO che l’art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1992, (da interpretarsi per quanto concerne i termini temporali secondo quanto disposto dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001), prevede che il Comune adotti annualmente, entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo;
VISTO l’art. 1 del DL 30.12.2004 n. 314 che ha differito al 28.02.2005, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e quindi per il rinvio disposto dall’art.27, comma 8, della Legge 448/2001 il termine per deliberare le tariffe per i tributi e servizi locali e le aliquote d’imposta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 20.02.2004, esecutiva, con la quale venivano confermate le aliquote ICI (tutte determinate al 6,00 per mille) e la detrazione per l’abitazione principale, per l’anno 2004, nelle misure già stabilite nell’anno 2003;
VALUTATE le risorse proprie e da trasferimenti dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio anche sulla base di quanto indicato dai Responsabili dei servizi e delle entrate;
CONCORDE quindi sull’opportunità e necessità, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai programmi di spesa e per garantire il mantenimento dei servizi ed il pareggio di Bilancio, sulla scorta delle previsioni del gettito dell’imposta elaborato dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, di elevare per l’anno 2005 al sette per mille l’aliquota per la fattispecie imponibile delle aree fabbricabili;
VISTO il combinato disposto dagli articoli 42, comma 2, lettera f) (competenza del Consiglio Comunale limitata all’istituzione e all’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote) e 48 (competenza residuale della Giunta) del D.Lgs 267/2000 e ritenuta la propria competenza;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi favorevolmente sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario e contabile: Sig. Chiesa Sergio;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (6,00 per mille)
Sono equiparate all’abitazione principale le unità mobiliari indicate nell’articolo quattro del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI approvato con atto del Consiglio Comunale n.38 del 20.08.1998;
b) Altre unità immobiliari (6,00 per mille)
c) Aree edificabili (7,00 per mille)
- la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;