LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.27, comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) , con il quale si stabilisce che, il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe, dei tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
Atteso che tale norma non è mai stata abrogata dalle leggi finanziarie successive;
Accertato che con Decreto legge n. 314 del 28/12/2004 è stato prorogato al 28/02/2005 il termine fissato dall’art. 151, comma 1 del D.Lgs.267/00 per l’approvazione del bilancio di previsione 2005;
Ritenuto di dover adottare la delibera annuale in materia di imposta comunale sugli immobili dato atto che, se non lo si facesse, ai sensi del secondo comma, dell’art.6 del D.Lgs.504/92, si dovrebbe applicare l’aliquota minima del 4 per mille;
Richiamata la propria delibera n. 4 del 11.02.2003 con la quale si fissavano per l’anno 2003 le seguenti aliquote :
Vista poi la delibera n. 2 del 23/01/2004 confermativa per l’anno 2004 delle aliquote sopra citate;
Ritenuto di confermare per l’anno 2005 ciò che era stato fissato con delibera n. 4 del 11.02.2003;
Fatto presente che la competenza della Giunta in merito all’adozione della delibera in questione è sancita dall’art.42 comma due lett.f) del D.Lgs.267/00, che attribuisce alla competenza consiliare l’istituzione ed ordinamento dei tributi ma non la determinazione delle relative aliquote;
Visto l’art.49 del D.Lgs.267/00 ed acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica;
1)di confermare , per l’anno 2005 le aliquote ICI fissate con delibera n. 4 del 11.02.2003 ( e già confermate per il 2004) nelle seguenti misure:
- nella misura del 6,15 per abitazione principale
- nella misura del 6,75 per mille per l’abitazione secondaria;
- detrazione per abitazione principale € 103,29;
2) di applicare, a favore di chi intende attuare interventi contemplati nell’art.8 del Regolamento comunale ICI , l’aliquota dello 0,50 per mille per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;
3) di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le modalità previste dalla Circolare n. 3/DPF del 16.04.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4) di dare atto che tale pubblicazione non assume alcuna rilevanza giuridica in ordine all’entrata in vigore e all’efficacia né incide sui termini decadenziali previsti per l’impugnazione dei predetti atti ma ha il solo scopo di fornire ai contribuenti la notizia dell’avvenuta adozione di disposizioni tributarie.