DELIBERA DI G.C. N. 426/18 DELL'1.4.2010

 

DELIBERA

 

 

          Di determinare per l’anno 2010, per le motivazioni illustrate in premessa, le aliquote ICI nel modo seguente:

        di confermare le aliquote applicate per l’anno 2009 (atto G.C. n.1418/94 del 20.11.2006), come da tabella allegata alla proposta quale parte integrante;

        di introdurre una aliquota ridotta del 4 per mille, da applicarsi agli immobili insediati nei parchi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso industriale;

        di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente  Rigosi Andrea provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

        di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;

        di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.

 

ALLEGATO DELIBERA N. 429/18 DELL'1.4.2010

 

A L I Q U O T E   I.C.I.   ANNO  2009

 

Per l’anno 2009 il Comune di Parma ha confermato le aliquote in vigore nell’anno 2008 (identiche a sua volta alle aliquote in vigore nell’anno 2007, approvate con atto di G.C. n. 1418/2006) ed ha deliberato con atto di C.C. n. 14/2008 l’esenzione per il “Progetto Affitti Garanti”.

 

 

Le rendite catastali urbane e i redditi dominicali risultanti dalle visure catastali debbono essere aumentate rispettivamente del cinque e del venticinque per cento; per gli immobili di categoria B le rendite vanno rivalutate del quaranta per cento.

 

 

Per l’anno 2009 nel Comune di Parma sono in vigore le seguenti aliquote ICI e relativi criteri applicativi:

- Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi.

-          

- Esenzione esclusivamente per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta, dei soci delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96) e degli assegnatari degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, residenti nel Comune di Parma.

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale, e pertanto esentate dal pagamento dell’imposta, i locali di deposito, le autorimesse ed i posti macchina, se permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale.

Per abitazione principale si intende la residenza anagrafica.

Sono considerate equiparate all'abitazione principale e quindi esentate dal pagamento dell’imposta :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, nonché presso la residenza di un parente entro il 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii, nipoti) o di un affine entro il 2° (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati), a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito, a parenti di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale. Ai sensi dell’art. 1 del D. L. 437/1996, convertito nella L. 556/1996, il possessore deve essere residente nel Comune di Parma;

      Nel caso di contitolarità dell’abitazione data in uso gratuito, l’esenzione è applicabile esclusivamente dai titolari parenti di 1° grado dell’utilizzatore;    
c) l’abitazione principale del soggetto passivo, costituita da più unità immobiliari di modesta consistenza catastale, collocate su più piani ai quali siano dislocati i servizi dell’abitazione stessa;

d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, posseduta in forma di proprietà indivisa.

 

-          Esenzione dall’imposta, secondo la deliberazione di C.C. n. 14/5 del 20.02.2008“Progetti affitti garantiti”, da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base al combinato disposto dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e dal comma 288 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Si precisa che tale deliberazione è scaricabile dal sito del Comune.

 

-      Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari di categoria catastale A1-A8-A9, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel Comune di Parma e delle relative pertinenze.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono € 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

-          Aliquota ridotta del 2 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

-          Aliquota ridotta del 4 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431.

I proprietari che si avvalgono della aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e agli studenti universitari in base agli accordi sopra citati dovranno far pervenire a Parma Gestione Entrate S.p.a. copia del contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante i dati identificativi dell’immobile locato, l’ubicazione dell’immobile stesso, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione.

-              Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi in comodato o comunque utilizzati anche in locazione da parenti fino al 3° grado (figli – qualora il genitore soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma -  genitori - qualora il figlio soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma - fratelli, zii, nipoti) e da affini fino al 2° grado (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti.

 

I proprietari che si avvalgono della suddetta aliquota ridotta dovranno far pervenire apposita comunicazione a Parma Gestione Entrate S.p.a. concessionaria per la riscossione dell’imposta riportante i dati identificativi catastali degli immobili concessi in uso, l’ubicazione degli stessi, nonché le generalità dei soggetti utilizzatori.