C O M U N E D I P A R M A

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 98 DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 23/11/2005

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Le rendite catastali urbane e i redditi dominicali risultanti dalle visure catastali debbono essere aumentate rispettivamente del cinque e del venticinque per cento.

A L I Q U O T E I.C.I. 2 0 0 6

Per l'anno 2006 il Comune di Parma ha deliberato le seguenti aliquote ICI e relativi criteri applicativi:

- Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi.

- Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Parma, (art.4 L. 556/96).
Sono considerate equiparate all'abitazione principale e quindi soggette all'aliquota ridotta e alla detrazione d'imposta prevista:

  1. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché presso la residenza di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2°, a condizione che la stessa non risulti locata;

  2. L'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito, a parenti di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale. Ai sensi dell’art. 1 del D. L. 437/1996, convertito nella L. 556/1996, il possessore deve essere residente nel Comune di Parma;
    Nel caso di contitolarità dell’abitazione data in uso gratuito, l’aliquota ridotta è applicabile esclusivamente dai titolari parenti di 1° grado dell’utilizzatore.
    Soltanto ai titolari parenti di 1° grado dell’utilizzatore, inoltre, spetta operare la detrazione d’imposta commisurandone l’importo alla quota percentuale di possesso

  3. l’abitazione principale del soggetto passivo, costituita da più unità immobiliari di modesta consistenza catastale, collocate su più piani ai quali siano dislocati i servizi dell’abitazione stessa;

  4. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, posseduta in forma di proprietà indivisa.

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale, e pertanto assoggettate all'aliquota ridotta del 5 per mille, i locali di deposito, le autorimesse ed i posti macchina, se permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale.

I proprietari che si avvalgono delle aliquote ridotte per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e agli studenti universitari in base agli accordi sopracitati dovranno far pervenire al Servizio Tributi copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione.

- Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi in comodato o comunque utilizzati anche in locazione da parenti fino al 3° grado (figli – qualora il genitore soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma - genitori, fratelli, zii, nipoti) e da affini fino al 2° grado (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Ai fini dell’applicazione di tale detrazione, per abitazione principale si intende la residenza anagrafica.

 

 

Disciplina sui versamenti ICI per l’anno 2006

 

 

I soggetti passivi ICI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle quali:

· la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

· la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 Dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

Il versamento tramite servizio postale deve essere effettuato sul nuovo conto corrente postale n. 70707617 intestato a Parma Gestione Entrate Spa - Comune di Parma - imposta comunale sugli immobili

Dal 01 giugno sarà possibile versare l’Imposta Comunale sugli Immobili sia presso gli sportelli di Parma Gestione Entrate sia presso S.E.I.T. Parma S.p.A. e gli istituti di credito convenzionati oltre che presso tutti gli sportelli postali.