COMUNE DI PARMA
 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 90 DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 18/11/2004
Deliberazione n. 1371 / 90
 
 
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - ICI. Determinazione aliquote per l'anno 2005. I.E.
 
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che, ai sensi dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI) al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie;
Richiamato
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 53 – comma 16- della Legge 23/12/2000 n.388 così come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della Legge 28/12/2001 n. 448, i Comuni provvedono a determinare le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto
che l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come riformulato dall’art. 3 – comma 53 – della legge 662/96, dispone, fra l’altro, che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
che
secondo le disposizioni di cui all’art.4 – comma 1 – del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
 
Richiamato la deliberazione n. 45/6 del 23.01.2003 nella quale prendendo atto del disposto dell’art. 3, legge 289/2002 con cui veniva sospesa la facoltà per gli enti locali di procedere alla rideterminazione opzionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si stabiliva di procedere, al fine di far fronte all’incremento di spesa corrente connesso allo sviluppo dei servizi comunali, alla rideterminazione delle aliquote I.C.I.;
Considerato che la sospensione di cui all’art. 3 legge 289/2002 citata in precedenza, è confermata nel disegno di legge della legge finanziaria 2005 e che pertanto restano immutate le esigenze di copertura della spesa corrente, facendo ricorso al gettito derivante dalle aliquote ICI determinate per il 2003;
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2005 le aliquote determinate per il 2004 con atto di G.C. n. 1358 del 24.11.2003, ed in particolare:
Ritenuto infine, onde favorire la realizzazione degli accordi di cui all’art. 2 – comma 3 e all’art. 5 – comma 3 della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", di confermare l’aliquota più favorevole del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, nonché una aliquota ridotta del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a studenti universitari;
 
Dato atto
che l’art. 14 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili risulta implicitamente abrogato dall’art.42 lettera f) del D. Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede che il Consiglio Comunale determina le aliquote dei tributi;
Ravvisata la necessità di rendere la presente I.E. ai sensi dell’art. 134 del T.U. del D. Lgs 267 del 18.08.2000, al fine di consentire, in tempo utile per il bilancio 2005, l’adozione degli atti necessari per l’applicazione delle aliquote dal gennaio 2005.
Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18/08/00 n. 267;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente Rigosi Andrea
Visto l’ allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Servizio competente;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
Sentito il Segretario Generale che riferisce positivamente in merito alla conformità della deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;
 
 
DELIBERA
 
Di determinare per l’anno 2005, per le motivazioni illustrate in premessa, le aliquote ICI nel modo seguente:
I proprietari che si avvalgono della aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e agli studenti universitari in base agli accordi sopracitati dovranno far pervenire al Servizio Entrate copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione;
 
Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 5289/2004 del 15/11/2004
 
 
 
 
PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000
 
 
Sulla proposta n. 5289/2004 del 15/11/2004 del Settore SERVIZIO ENTRATE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
 
Imposta Comunale sugli Immobili - ICI. Determinazione aliquote per l'anno 2005. I.E.
 
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed attesta che l’atto medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.
 
 
Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Rigosi Andrea
Parma, 15/11/2004