COMUNE DI PARMA
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 90 DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 18/11/2004
Deliberazione n. 1371 / 90
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - ICI. Determinazione aliquote per l'anno 2005. I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che, ai sensi dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI) al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie;
Richiamato
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 53 – comma 16- della Legge 23/12/2000 n.388 così come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della Legge 28/12/2001 n. 448, i Comuni provvedono a determinare le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto
che l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come riformulato dall’art. 3 – comma 53 – della legge 662/96, dispone, fra l’altro, che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
che
secondo le disposizioni di cui all’art.4 – comma 1 – del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Richiamato la deliberazione n. 45/6 del 23.01.2003 nella quale prendendo atto del disposto dell’art. 3, legge 289/2002 con cui veniva sospesa la facoltà per gli enti locali di procedere alla rideterminazione opzionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si stabiliva di procedere, al fine di far fronte all’incremento di spesa corrente connesso allo sviluppo dei servizi comunali, alla rideterminazione delle aliquote I.C.I.;
Considerato che la sospensione di cui all’art. 3 legge 289/2002 citata in precedenza, è confermata nel disegno di legge della legge finanziaria 2005 e che pertanto restano immutate le esigenze di copertura della spesa corrente, facendo ricorso al gettito derivante dalle aliquote ICI determinate per il 2003;
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2005 le aliquote determinate per il 2004 con atto di G.C. n. 1358 del 24.11.2003, ed in particolare:
- l’aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Parma, esclusivamente per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- l’aliquota ridotta nella misura del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi in comodato o locazione o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli e genitori – qualora il soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma - fratelli, zii, nipoti) e da affini fino al 2° grado (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti;
Ritenuto infine, onde favorire la realizzazione degli accordi di cui all’art. 2 – comma 3 e all’art. 5 – comma 3 della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", di confermare l’aliquota più favorevole del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, nonché una aliquota ridotta del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a studenti universitari;
Dato atto
che l’art. 14 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili risulta implicitamente abrogato dall’art.42 lettera f) del D. Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede che il Consiglio Comunale determina le aliquote dei tributi;
Ravvisata la necessità di rendere la presente I.E. ai sensi dell’art. 134 del T.U. del D. Lgs 267 del 18.08.2000, al fine di consentire, in tempo utile per il bilancio 2005, l’adozione degli atti necessari per l’applicazione delle aliquote dal gennaio 2005.
Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18/08/00 n. 267;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente Rigosi Andrea
Visto l’ allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Servizio competente;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
Sentito il Segretario Generale che riferisce positivamente in merito alla conformità della deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;
DELIBERA
Di determinare per l’anno 2005, per le motivazioni illustrate in premessa, le aliquote ICI nel modo seguente:
- Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Parma;
- Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi in comodato o locazione o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli e genitori – qualora il soggetto passivo non risieda nel Comune di Parma - fratelli, zii, nipoti) e da affini fino al 2° grado (coniugi, suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti;
- Aliquota ridotta del 2 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- Aliquota ridotta del 4 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 5 della medesima legge 9 Dicembre 1998 n. 431;
I proprietari che si avvalgono della aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e agli studenti universitari in base agli accordi sopracitati dovranno far pervenire al Servizio Entrate copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione;
- di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103.29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente Rigosi Andrea provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
- di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;
- di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 5289/2004 del 15/11/2004
PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000
Sulla proposta n. 5289/2004 del 15/11/2004 del Settore SERVIZIO ENTRATE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Imposta Comunale sugli Immobili - ICI. Determinazione aliquote per l'anno 2005. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed attesta che l’atto medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.
Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Rigosi Andrea
Parma, 15/11/2004