COPIA
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COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA |
DELIBERAZIONE N. 12
in data: 25.02.2008
VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI E ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2008
L’anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 20.00 nell’apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All'appello risultano i Signori:
1 - BOVIS STEFANO |
Presente |
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10 - GARDONI MAURIZIO |
Presente |
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2 - RABOTTI SIMONA |
Presente |
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11 - BONATI CLAUDIO |
Presente |
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3 - UBALDI GIORGIO |
Presente |
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12 - BALESTRIERI ANGELO |
Assente |
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4 - CANALI ANDREA |
Assente |
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13 - BODRIA AMILCARE |
Presente |
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5 - DIECI VINCENZO |
Presente |
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14 - RICCHETTI MARCO |
Presente |
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6 - BOSCHI ADOLFO |
Presente |
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15 - GIACOPINELLI DENIS |
Presente |
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7 - UBALDI FEDERICO |
Assente |
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16 - PRATI GIORGIO |
Presente |
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8 - RIVA ATTILIO |
Presente |
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17 - CAVATORTA LIA |
Presente |
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9 - CAVAZZINI GIORGIO |
Presente |
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Risultano presenti altresì gli Assessori esterni: Casalini.
Partecipa alla seduta il signor DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO Segretario Comunale, con anche funzioni di verbalizzante.
Presiede il signor ING. STEFANO BOVIS nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 14 Consiglieri su 17 in carica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Signori: Bonati, Riva, Prati.
Delibera di C.C. n. 12 del 25.02.2008
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI E ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 72 del 21.12.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, modificato con atto di C.C. n. 18 del 28/03/2007;
CONSIDERATO che la determinazione delle detrazioni ai fini ICI rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che stabilisce che anche le aliquote Ici debbano essere deliberate dal Consiglio Comunale
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2007 con la quale sono state fissate per l’anno 2007 le aliquote ICI e le relative detrazioni;
RITENUTO di confermare per l’anno 2008 le aliquote già applicate per l’esercizio 2007 e precisamente:
- 5,9 per mille per l’abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 6,9 per mille per i rimanenti immobili;
- 7 per mille per le aree edificabili;
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RITENUTO di confermare per l’anno 2008 la detrazione per abitazione principale in vigore pari a € 124,00;
VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede:
“all’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2.bis – Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2.ter – L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;
RICHIAMATO l’art. 10 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto “unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;
VISTO l’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992. n. 504 che prevede:
al comma 2 ultimo periodo “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”
al comma 3 “la disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.”
RICHIAMATO l’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto “nozione di abitazione principale”;
CONSIDERATO pertanto che l’ulteriore detrazione per l’imposta dovuta per l’abitazione principale di cui all’art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 non trova applicazione alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale definite dall’art. 10 comma 1 lettere b), c) e d) del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
RICHIAMATO l’art. 6 del vigente regolamento comunale per l’ICI, che prevede la possibilità, a seguito di appositi accordi sovracomunali, di definire un’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in affitto a canone concordato ( di cui all’art. 2 – comma 3 – della L. n. 431 del 9.12.998);
PRESO ATTO che il comune di Langhirano ha aderito ad un apposito accordo provinciale per un’aliquota ICI ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a contratto concordato;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 5 febbraio 2007 con la quale si approvava il regolamento istitutivo dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e si determinava l’aliquota dell’addizionale per l’anno 2007 nella misura dello 0,5%;
DATO ATTO della esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2008 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;
RITENUTO di prevedere che non si faccia luogo all’applicazione dell’addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a € 10.000,00;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI: favorevoli 9 e contrari n. 5
1. DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
5,9 per mille per abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
6,9 per mille per i rimanenti immobili;
7 per mille per le aree edificabili;
2. DI CONFERMARE per l’anno 2008 nell’1 per mille l’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti a canone concordato anche aderendo ad appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali.
3. DI CONFERMARE per l’anno 2008 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale nella misura di euro 124,00 con l’applicazione della stessa anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui al comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili.
4. DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2008 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5%;
5. DI DEFINIRE che non si farà luogo all’applicazione dell’addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a € 10.000,00;
6. DI MODIFICARE conseguentemente il Regolamento per l’Istituzione dell’Addizionale Comunale IRPEF, approvato con deliberazione n. 4 del 05/02/2007, inserendo all’art. 2 denominandolo “determinazione dell’aliquota ed esenzioni” il seguente comma;
“ 4. Non si farà luogo all’applicazione dell’addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a € 10.000,00” ;
7. DI FARE RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
8. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134 del D.Lgs. 1 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI: favorevoli 9 e contrari n. 5
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di C.C. n 12. del 25.02.2008
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
F.to ING. STEFANO BOVIS |
F.to DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO |
In data odierna la presente deliberazione viene :
[ X ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al 20.03.2008 con ritiro il giorno successivo.
Langhirano lì 05.03.2008 |
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALIF.to Dr.ssa PATRIZIA BARILI |
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune diventa esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000 in data 15.03.2008.
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Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Langhirano, lì 05.03.2008
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dr.ssa PATRIZIA BARILI