COPIA
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COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA |
DELIBERAZIONE N. 12
in data: 25.02.2008
VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI E ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2008
L�anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 20.00 nell�apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si � riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All'appello risultano i Signori:
1 - BOVIS STEFANO |
Presente |
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10 - GARDONI MAURIZIO |
Presente |
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2 - RABOTTI SIMONA |
Presente |
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11 - BONATI CLAUDIO |
Presente |
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3 - UBALDI GIORGIO |
Presente |
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12 - BALESTRIERI ANGELO |
Assente |
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4 - CANALI ANDREA |
Assente |
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13 - BODRIA AMILCARE |
Presente |
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5 - DIECI VINCENZO |
Presente |
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14 - RICCHETTI MARCO |
Presente |
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6 - BOSCHI ADOLFO |
Presente |
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15 - GIACOPINELLI DENIS |
Presente |
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7 - UBALDI FEDERICO |
Assente |
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16 - PRATI GIORGIO |
Presente |
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8 - RIVA ATTILIO |
Presente |
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17 - CAVATORTA LIA |
Presente |
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9 - CAVAZZINI GIORGIO |
Presente |
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Risultano presenti altres� gli Assessori esterni: Casalini.
Partecipa alla seduta il signor DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO Segretario Comunale, con anche funzioni di verbalizzante.
Presiede il signor ING. STEFANO BOVIS nella sua qualit� di Sindaco.
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n� 14 Consiglieri su 17 in carica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Signori: Bonati, Riva, Prati.
Delibera di C.C. n. 12 del 25.02.2008
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI E ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l�art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale � data facolt� ai Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 72 del 21.12.1998, con la quale � stato approvato il Regolamento per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili, modificato con atto di C.C. n. 18 del 28/03/2007;
CONSIDERATO che la determinazione delle detrazioni ai fini ICI rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO l�art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l�anno 2007) che stabilisce che anche le aliquote Ici debbano essere deliberate dal Consiglio Comunale
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2007 con la quale sono state fissate per l�anno 2007 le aliquote ICI e le relative detrazioni;
RITENUTO di confermare per l�anno 2008 le aliquote gi� applicate per l�esercizio 2007 e precisamente:
- 5,9 per mille per l�abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 6,9 per mille per i rimanenti immobili;
- 7 per mille per le aree edificabili;
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RITENUTO di confermare per l�anno 2008 la detrazione per abitazione principale in vigore pari a � 124,00;
VISTO l�art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede:
�all�articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2.bis � Dall�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all�1,33 per mille della base imponibile di cui all�articolo 5. L�ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed � rapportata al periodo dell�anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l�unit� immobiliare � adibita ad abitazione principale da pi� soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2.ter � L�ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9�;
RICHIAMATO l�art. 10 del vigente Regolamento per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto �unit� immobiliari equiparate all�abitazione principale;
VISTO l�art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992. n. 504 che prevede:
al comma 2 ultimo periodo �per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente�
al comma 3 �la disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unit� immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.�
RICHIAMATO l�art. 9 del vigente Regolamento per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto �nozione di abitazione principale�;
CONSIDERATO pertanto che l�ulteriore detrazione per l�imposta dovuta per l�abitazione principale di cui all�art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 non trova applicazione alle unit� immobiliari equiparate all�abitazione principale definite dall�art. 10 comma 1 lettere b), c) e d) del vigente Regolamento per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili;
RICHIAMATO l�art. 6 del vigente regolamento comunale per l�ICI, che prevede la possibilit�, a seguito di appositi accordi sovracomunali, di definire un�aliquota agevolata per le abitazioni concesse in affitto a canone concordato ( di cui all�art. 2 � comma 3 � della L. n. 431 del 9.12.998);
PRESO ATTO che il comune di Langhirano ha aderito ad un apposito accordo provinciale per un�aliquota ICI ridotta per le unit� immobiliari concesse in locazione a contratto concordato;
RICHIAMATO l�articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l�anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all�IRPEF;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 5 febbraio 2007 con la quale si approvava il regolamento istitutivo dell�addizionale comunale dell�imposta sul reddito delle persone fisiche e si determinava l�aliquota dell�addizionale per l�anno 2007 nella misura dello 0,5%;
DATO ATTO della esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2008 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;
RITENUTO di prevedere che non si faccia luogo all�applicazione dell�addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a � 10.000,00;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarit� tecnica
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarit� contabile;
CON VOTI: favorevoli 9 e contrari n. 5
1. DI CONFERMARE per l�anno 2008 le aliquote dell�Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
5,9 per mille per abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
6,9 per mille per i rimanenti immobili;
7 per mille per le aree edificabili;
2. DI CONFERMARE per l�anno 2008 nell�1 per mille l�aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti a canone concordato anche aderendo ad appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di propriet� edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali.
3. DI CONFERMARE per l�anno 2008 l�importo della detrazione da applicarsi all�abitazione principale nella misura di euro 124,00 con l�applicazione della stessa anche alle unit� immobiliari equiparate all�abitazione principale di cui al comma 1 dell�art. 10 del Regolamento per l�applicazione dell�Imposta comunale sugli Immobili.
4. DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l�anno 2008 l�aliquota dell�addizionale comunale all�IRPEF nella misura dello 0,5%;
5. DI DEFINIRE che non si far� luogo all�applicazione dell�addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a � 10.000,00;
6. DI MODIFICARE conseguentemente il Regolamento per l�Istituzione dell�Addizionale Comunale IRPEF, approvato con deliberazione n. 4 del 05/02/2007, inserendo all�art. 2 denominandolo �determinazione dell�aliquota ed esenzioni� il seguente comma;
� 4. Non si far� luogo all�applicazione dell�addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a � 10.000,00� ;
7. DI FARE RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l�istituzione di una addizionale comunale all�IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
8. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell�Economia e delle Finanze;
CONTESTUALMENTE, attesa l�urgenza di provvedere;
VISTO l�art. 134 del D.Lgs. 1 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI: favorevoli 9 e contrari n. 5
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di C.C. n 12. del 25.02.2008
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
F.to ING. STEFANO BOVIS |
F.to DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO |
In data odierna la presente deliberazione viene :
[ X ] Pubblicata all�Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al 20.03.2008 con ritiro il giorno successivo.
Langhirano l� 05.03.2008 |
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALIF.to Dr.ssa PATRIZIA BARILI |
La presente deliberazione pubblicata all�Albo Pretorio di questo Comune diventa esecutiva ai sensi del 3� comma dell�art. 134 del D. Lgs 267/2000 in data 15.03.2008.
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Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Langhirano, l� 05.03.2008
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dr.ssa PATRIZIA BARILI