LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 54 del DLgs 15.12.1997 n.446 così come modificato dall’art. 6 del DLgs 23.03.98 n. 56, stabilisce che i comuni deliberano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le predette delibere, poiché l’approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e quindi, per la formazione del bilancio dell’ente locale;
Considerato che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel DLgs 18.08.2000 n.267, ed in particolare all’art.42 il quale, realizzando le disposizioni dell’art.32 della legge n.142/90, ha delineato un quadro normativo recettivo di alcune interpretazioni giurisprudenziali;
Ravvisato che, in particolare, la lettera f) del succitato articolo, stabilisce che il Consiglio dell’ente ha competenza sulla:
1) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
2) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Dato atto, che in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva di alcuni orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla corrispondente norma della legge n.142/90, si assiste ad una ripartizione delle competenze, per cui:
a) Il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia;
b) La Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le loro variazioni;
VIST0 il D.Lsvo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), e successive modificazioni;
VISTA la legge 24.10.1996 n. 556;
VISTO il D.Lsvo n. 446/97;
VISTA la legge 27.12.1997 n. 449
VISTA la deliberazione G.M. n .160 del 30.12.2003, con la quale erano state fissate le aliquote per l’anno 2004;
RITENUTO di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
- per reperire i mezzi necessari al mantenimento del livello attuale dei servizi, tenuto conto dell’aumento dei costi (inflazione, IVA, ecc.);
- di assicurare il pareggio e l’equilibrio del bilancio 2005;
- di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge diversificando l’aliquota d’imposta;
VALUTATO pertanto in conseguenza di dover rivedere l’aliquota ordinaria, portandola dal 6,5 al 7 per mille.
RITENUTO di confermare le aliquote per abitazione principale e pertinenze al 5 per mille e la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29 .
RITENUTO di poter quantificare, in applicazione delle suddette aliquote il presunto gettito di detta imposta per l’anno 2005 in 2.380.000,00 euro in considerazione anche del recupero di imposta, sanzioni ed interessi relativi ad anni precedenti, essendo in corso i relativi accertamenti.
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ;
DELIBERA
1) di fissare per i motivi descritti in narrativa per l’anno 2005, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
N. ORD. |
TIPOLOGIA IMMOBILI |
ALIQUOTA Per mille |
1 |
Abitazione principale del contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario di dimora abituale, unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, unità immobiliare in proprietà o usufrutto di anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o di cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro sempre che non risulti locata. |
5 |
2 |
Pertinenze di abitazioni principali classificabili nella categoria catastale C/6 (autorimesse – garage) - C/2 (depositi – cantine) -C/7 (tettoie). |
5 |
3 |
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra indicati |
7 |
2) Di confermare in Euro 103,29 l’importo della detrazione per l’abitazione principale.
Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente immediatamente eseguibile.
Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente immediatamente eseguibile.