DI CONFERMARE per l’anno 2008, in ossequio a quanto stabilito dal Capo IV “Disposizioni in materia di I.C.I.” del succitato Regolamento, le seguenti aliquote:
a) aliquote ordinaria 7,00 (sette per mille);
b) aliquota ridotta 4,50 (quattro virgola cinquanta per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intendendo quelle nelle quali:
- il contribuente che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari in conformità alle risultanze anagrafiche;
- abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il secondo grado, purché il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei suoi assegnatari;
- pertinenze dell’abitazione principale (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato;
c) aliquota 1,00 (uno per mille) per le unità immobiliari locate con contratto “concordato”, stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, regolarmente registrato e utilizzate dal conduttore come abitazione principale;
d) aliquota al 7 (sette per mille) per le abitazioni non locate, intendendo quelle non adibite ad abitazione principale e non occupate. o a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario, o prive di contratto d’affitto registrato, con esclusione degli alloggi concessi in uso gratuito di cui alla precedente lettera b), e, inoltre, degli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
DI CONFERMARE in Euro 103,29= (centotre//29) l’importo ordinario della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione dei seguenti casi in cui la stessa verrà applicata nella misura di Euro 180,76:
· nuclei familiari assegnatari del contributo comunale denominato “minimo vitale”;
· nuclei familiari in cui sia compreso un componente portatore di handicap od invalido al 100%;