LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 27 della Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 che al comma 8 dispone che il termine entro il quale deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali e compresa l’addizionale IRPEF è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che per l’anno 2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2005 dal Decreto Legge del 30 dicembre 2004 n. 314;
VISTO il vigente Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 avente all’oggetto "Riordino della Finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
VISTO il Decreto Legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni con Legge 24 ottobre 1996 n. 556, ed in particolare l’articolo 4 recante disposizioni in materia di I.C.I.;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 avente all’oggetto "Istituzioni dell’Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina nei tributi locali";
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488 avente all’oggetto "Disposizione per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l’articolo 30 commi 12 e 13;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
DATO atto:
RITENUTO di determinare per l’anno 2005, in ossequio a quanto stabilito dal Capo IV "Disposizioni in materia di I.C.I." del succitato Regolamento, le seguenti aliquote:

  1. aliquote ordinaria 6,40 (sei virgola quaranta per mille);

  2. aliquota 4,50 (quattro virgola cinquanta per mille), nei seguenti casi:
c) aliquota 3,50 (tre virgola cinquanta per mille) per le unità immobiliari locate con contratto "concordato", stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, regolarmente registrato e utilizzate dal conduttore come abitazione principale;
d) aliquota 7 (sette per mille) per le abitazioni non locate, intendendo quelle non adibite ad abitazione principale e non occupate, o a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario, o prive di contratto d’affitto registrato, con esclusione degli alloggi concessi in uso gratuito di cui alla precedente lettera b), e, inoltre degli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
RITENUTO, inoltre, di confermare in Euro 103,29 l’importo ordinario della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione dei seguenti casi in cui la stessa verrà applicata nella misura di Euro 180,76:
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l’articolo 42 che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali indica alla lettera f) solo l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che, quindi vanno intese di competenza della Giunta Comunale;
VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi in data 2 Marzo 2005 dal Responsabile del II° Settore – Affari Economici e Finanziari – Rag. Giovanni Ferri, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTAZIONE unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI DETERMINARE per l’anno 2005, in ossequio a quanto stabilito dal Capo IV "Disposizioni in materia di I.C.I." del succitato Regolamento, le seguenti aliquote:

  1. aliquote ordinaria 6,40 (sei virgola quaranta per mille);

  2. aliquota ridotta 4,50 (quattro virgola cinquanta per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intendendo quelle nelle quali:
c) aliquota 3,50 (tre virgola cinquanta per mille) per le unità immobiliari locate con contratto "concordato", stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, regolarmente registrato e utilizzate dal conduttore come abitazione principale;
d) aliquota al 7 (sette per mille) per le abitazioni non locate, intendendo quelle non adibite ad abitazione principale e non occupate. o a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario, o prive di contratto d’affitto registrato, con esclusione degli alloggi concessi in uso gratuito di cui alla precedente lettera b), e, inoltre, degli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
DI CONFERMARE in Euro 103,29 l’importo ordinario della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione dei seguenti casi in cui la stessa verrà applicata nella misura di Euro 180,76:
DI DICHIARARE, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DI COMUNICARE la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio Comunale, ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per effetti dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.