COMUNE DI

TRAVERSETOLO

UFFICIO TRIBUTI

 

 

 ici anno 2011

 

Delibera di C.C. n. 16 del 04/03/2011

 

 

 

 

 

Riconferma per l’anno 2011 di tutte le

aliquote, detrazioni, esenzioni e modalità di versamento dell’anno 2010;

 

 

- Scadenze:                             entro il 16 Giugno 2011 (1° rata)

                                                    entro il 16 Dicembre 2011 (2° rata)

 

- Versamenti: da effettuarsi a favore del Comune di Traversetolo -ICI – Servizio Tesoreria c/c/p n. 78851987.

 

I bollettini di conto corrente postale con altra  intestazione

non sono utilizzabili

 

 

Il bollettino, debitamente compilato, è pagabile presso gli Uffici Postali o gratuitamente presso la Tesoreria Comunale –Banca UNICREDIT  SPA - Agenzia di Traversetolo – Piazza Marconi, 33;

 

 

- Modalità:  Si ricorda che per ottenere la base di calcolo dell’ICI per i fabbricati occorre rivalutare le rendite catastali, risultanti da un certificato catastale, del 5% e successivamente moltiplicare per i coefficienti relativi al tipo di categoria catastale. Per i terreni agricoli la rivalutazione è del 25%.

 

Per i fabbricati di categoria catastale B, dopo la rivalutazione del 5%, occorre utilizzare il coefficiente 140 anziché 100

 

ICI  può essere versata  tramite modello F24 se liquidata in sede di dichiarazione dei redditi (per es. 730) secondo quanto previsto da D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006.

 

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento, sull’importo totale, all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE

Chi la deve presentare: coloro che hanno acquistato, venduto, modificato destinazione o struttura ai propri immobili, variato categoria catastale, ecc. secondo le modalità contenute nelle istruzioni  per la compilazione del modello ministeriale;

Quando: dichiarazione ICI anno 2010: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi entro il 02/05/2011 per chi presenta mod. 730 al proprio sostituto d’imposta; entro il 31/05/2011 per chi si avvale dell’assistenza dei CAAF o professionista abilitato; entro il 30/09/2011 se Unico 2010 è presentato  in via telematica.

Come: mediante compilazione di modello ministeriale approvato con Decreto Ministero delle Finanze e  disponibile presso l’Ufficio Tributi  e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P.

In quali casi si deve presentare la dichiarazione: le diverse casistiche sono elencate nelle istruzioni allegate al modello predisposte dal Ministero.

 

 

 

 

. . . ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE. . .

 

Il Decreto-Legge n. 93 del 27 maggio 2008, a  decorrere  dall'anno  2008, e quindi anche per il 2011,  introduce l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo.

Per  abitazione principale del soggetto  passivo  si  intende  quella  nella quale in contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica.

 

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

L'esenzione   si   applica   altresi'   nei   casi   previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni e precisamente:

·          il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

·          alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·           agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;

·          l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 9 bis del Regolamento Comunale).

 

L’esenzione è estesa anche alla pertinenza dell’abitazione principale (art. 2 del Regolamento Comunale) purchè destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e classificata nelle seguenti categorie catastali:

·          C/6 (garage);

·          C/7 (tettoia);

·          C/2 (cantina/soffitta/gioco bimbi ), non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali;

·          terreno fino a 10.000 mq.

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE

 

L’esenzione dall’ICI  non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artisti o storici) per le quali continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992 e le aliquote deliberate con atto di C.C. n. 11 del 07/02/2007 e di seguito riportate.
Tra le casistiche per le quali non è riconosciuta l’esenzione ai fini ICI  sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ai quali viene riconosciuta la detrazione di legge di Euro 103,30 a condizione che l’unità immobiliare  non risulti locata.

 

 

 

                                                                                                                                                                             

ASSIMILAZIONI

 

Il Comune di Traversetolo non ha assimilato all’abitazione principale gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai familiari o parenti.

I

 

 



 

                                                                                                                                    ALIQUOTA AGEVOLATA                       1‰

 

L’aliquota agevolata dell’1‰ si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo che il soggetto passivo d’imposta concede in locazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio  della Provincia di Parma, sottoscritto tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale.

 

            Si precisa che:

a)       l’aliquota dell’1 per mille si estende al massimo ad una sola pertinenza, iscritta separatamente in catasto, costituita da un immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi, la cui consistenza non ecceda i 50 mq.). Per le ulteriori pertinenze o per gli altri immobili non ad uso abitativo concessi in locazione si applica l’aliquota ordinaria;

b)       l’aliquota dell’1 per mille è applicabile, una volta intervenuta la stipula del contratto di locazione, a decorrere dal momento in cui l’immobile oggetto di locazione è adibito ad abitazione principale da parte del locatario;

c)       per l’unità immobiliare concessa in locazione “agevolata” non è applicabile la detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992;

d)       per le unità immobiliari locate con contratti stipulati nell’anno 2006, 2007, 2008, 2009 o 2010, l’aliquota ICI all’1 per mille si applica per tutta la durata del contratto di locazione sempre che permangano le condizioni  che hanno permesso l’applicazione dell’aliquota ridotta;

e)       l’aliquota dell’1 per mille è applicabile qualora il contratto sia stato stipulato in applicazione ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto il 18/12/2003 tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

 

 

Per beneficiare dell’aliquota all’1 per mille, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2011, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2011, dell’aliquota all’1 per mille.

 

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra nell’anno 2006 o 2007, 2008, 2009 o 2010, questa produce effetto anche per l’anno 2011 semprechè non si verifichino o non si siano  verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

 

 

 

           

                                                                                                                                    ALIQUOTA RIDOTTA                               4‰

 

L’aliquota del 4‰ è applicabile solo qualora gli immobili posseduti, indipendentemente dalle percentuali di possesso, sull’intero territorio nazionale siano quelli  di seguito riportati.

Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sottoelencati esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta.

 

con POSSESSO di:

a)                  Abitazione principale                                                                                                                                                                                                 4‰

…………………………………………………………………………………………………………………………......................

b)                  Abitazione principale +

un solo immobile fra quelli sottoelencati                                                                                                                                                         4‰
                                         
(o un garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000
                                          oppure cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e
                                          non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali)                                                                                                           4‰

………………………………………………………………………………………………………………………….........................

c)                  Abitazione principale + due immobili fra quelli sottoelencati                                                                                                              4‰

·    1 garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000
oppure
cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e
non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali
                                                                                                       6,8‰

·    1 garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000
oppure
cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e
non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali
                                                                                                       6,8‰

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...........................

 

L’aliquota ridotta dell’abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell’abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantità e condizioni nell’applicazione dell’aliquota agevolata più sopra riportata.

 

Per beneficiare dell’aliquota ridotta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2011, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2011, dell’aliquota ridotta.

 

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra negli anni precedenti,  la stessa produce effetto anche per l’anno 2011, semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione immobiliare. Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si precisa che qualora la situazione patrimoniale subisca variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4‰ dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio Tributi

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    ALIQUOTA ORDINARIA                         6,8

-     terreni agricoli

-     aree fabbricabili

-     alloggi locati o concessi in uso a terzi (tranne caso aliquota agevolata)

-     immobili produttivi (commerciali, industriali, artigianali, ecc.)

-     immobili dichiarati inagibili o inabitabili

-     abitazioni principale (tranne caso aliquota ridotta)

-     pertinenze di abitazioni (tranne caso aliquota ridotta o aliquota agevolata)

 

 

 

 

                                                                                                                                    ALTRE ALIQUOTE                                    7‰

 

L’aliquota del 7‰ si applica:

a)       alle “residenze secondarie” o “seconde case”. Si specifica per che per “residenza secondaria” o “seconda casa” deve intendersi l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10) che il suo possessore (a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione avendo la propria residenza in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. Si specifica inoltre che il concetto di “residenza secondaria” o “seconda casa” è riconoscibile ad una sola unità immobiliare sull’intero territorio comunale, ubicata in diverso fabbricato rispetto a quello che ricomprende l’abitazione principale ed a condizione che sia dimostrabile l’utilizzo personale diretto del soggetto passivo come dimora stagionale o saltuaria.

 

b)       agli “alloggi non locati” (immobili ad uso abitativo) e non concessi a terzi in uso o in comodato. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi l’unità immobiliare classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, esclusa quell’eventuale unica abitazione (unità immobiliare utilizzata quale residenza secondaria o seconda casa) tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata, né data in comodato o in uso a terzi. La locazione, l’uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione.

 

Si precisa che l’aliquota del 7‰ non si estende né alle unità immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, C02 ecc.) che costituiscono pertinenza dell’abitazione né alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

 

 

 


 

ESONERO

 

Esonero totale per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 


 


 

DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

N.B.:Le detrazioni d’imposta di cui ai punti A) e B) non sono cumulabili tra loro

 

 

La detrazione per abitazione  principale continua ad applicarsi alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di seguito riportate:

 

 

 

 

A)

 

DETRAZIONE STATALE base spettante sull’abitazione principale e rapportata ad anno

 

 

 

 

 

Euro 103,29

 

 

 

 

B)

 

DETRAZIONI  spettanti sull’abitazione principale e rapportate ad anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 258,23 rapportata ad anno

 

·          detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data dell’01/01/2011 risultano assistiti dal Comune tramite  l’istituto del minimo vitale in  base al vigente regolamento comunale

·          detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 206,58  rapportata ad anno

 

·   detrazione a favore di nuclei familiari che ricomprendono invalidi e/o portatori di handicap per:

 

1.                              l’abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo e nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 01/01/2011, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%;

2.                              l’abitazione principale, acquistata nel corso dell’anno 2011, del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo e nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 01/01/2011, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%;

3.                              l’abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo e nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 01/01/2011, sia ricompreso un soggetto riconosciuto, nel corso del 2011, portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%;

 

a condizione che tutto il nucleo familiare possieda, sull’intero territorio nazionale ed indipendentemente dalle percentuali di possesso, l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo uno dei seguenti immobili:

 

-                                         garage/autorimessa con categoria catastale C06;

-                                         tettoia con categoria catastale C07;

-                                         terreno agricolo la cui superficie non ecceda i 10.000 mq;

-                                         cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali.

 

Nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati, decade il diritto all’applicazione della detrazione di € 206,58 fermo restando l’applicazione della detrazione di legge pari ad  € 103,29.

 

Per beneficiare della maggior detrazione d’imposta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi  apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate  mediante  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da prodursi  perentoriamente entro il 16/12/2011, pena la decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta.

 

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra negli anni precedenti, ,  la stessa produce effetto anche per l’anno 2011 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione familiare e/o immobiliare rilevante ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . AREE FABBRICABILI . . .

 

Ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il “valore base”, sul quale applicare i coefficienti in aumento e/o in diminuzione determinati dall’Ente secondo il disposto dell’art. 4 del vigente regolamento ICI, è stabilito in € 180,00/mq per le aree residenziali e in € 60,00/mq per le aree produttive. Il “valore base” 2011  è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti

 

Si ricorda che a seguito dell’adozione del PSC (delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 08/10/2009) e del RUE (delibera di Consiglio Comunale n.  55 del 05/08/2010) le aree  alle quali è stata attribuita natura edificatoria sono da considerarsi “aree fabbricabili” ai fini ICI e da assoggettare ad imposta nei casi e con le modalità previste dal D.L.vo 504/1992

 

 

TUTTA LA MODULISTICA RELATIVA ALL’ICI E’  REPERIBILE  PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI O SUL SITO INTERNET

 

Per informazioni e chiarimenti, si prega rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni di:

 

LUNEDI’ e MERCOLEDI’   dalle ore 8.15 alle 13.00

 

SABATO   dalle ore 8.15 alle 12.30

 

Tel.  0521 / 344563                                         Fax  0521 / 344550

 

Indirizzo internet: http://www.comune.traversetolo.pr.it

e-mail:  pagani@comune.traversetolo.pr.it