COMUNE DI
TRAVERSETOLO UFFICIO TRIBUTI |
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Delibera di C.C. n. 16 del 04/03/2011 |
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entro il 16 Dicembre 2011 (2° rata) - Versamenti: da effettuarsi a favore del Comune di Traversetolo -ICI – Servizio Tesoreria c/c/p n. 78851987. I bollettini di conto corrente postale con altra intestazione non sono utilizzabili Il bollettino, debitamente compilato, è pagabile presso gli Uffici Postali o gratuitamente presso la Tesoreria Comunale –Banca UNICREDIT SPA - Agenzia di Traversetolo – Piazza Marconi, 33; - Modalità: Si ricorda che per ottenere la base di calcolo dell’ICI per i fabbricati occorre rivalutare le rendite catastali, risultanti da un certificato catastale, del 5% e successivamente moltiplicare per i coefficienti relativi al tipo di categoria catastale. Per i terreni agricoli la rivalutazione è del 25%. Per i fabbricati di categoria catastale B, dopo la rivalutazione del 5%, occorre utilizzare il coefficiente 140 anziché 100 ICI può essere versata tramite modello F24 se liquidata in sede di dichiarazione dei redditi (per es. 730) secondo quanto previsto da D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento, sull’importo totale, all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. |
DICHIARAZIONE
Chi la deve presentare: coloro che hanno acquistato, venduto, modificato destinazione o struttura ai propri immobili, variato categoria catastale, ecc. secondo le modalità contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello ministeriale; Quando: dichiarazione ICI anno 2010: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi entro il 02/05/2011 per chi presenta mod. 730 al proprio sostituto d’imposta; entro il 31/05/2011 per chi si avvale dell’assistenza dei CAAF o professionista abilitato; entro il 30/09/2011 se Unico 2010 è presentato in via telematica. Come: mediante compilazione di modello ministeriale approvato con Decreto Ministero delle Finanze e disponibile presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. In quali casi si deve presentare la dichiarazione: le diverse casistiche sono elencate nelle istruzioni allegate al modello predisposte dal Ministero. |
. . . ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE. . . Il Decreto-Legge n. 93 del 27 maggio 2008, a decorrere dall'anno 2008, e quindi anche per il 2011, introduce l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella nella quale in contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni e precisamente:
· il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; · alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; · agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; · l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 9 bis del Regolamento Comunale). L’esenzione è estesa anche alla pertinenza dell’abitazione principale (art. 2 del Regolamento Comunale) purchè destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e classificata nelle seguenti categorie catastali: · C/6 (garage); · C/7 (tettoia); · C/2 (cantina/soffitta/gioco bimbi ), non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali; · terreno fino a 10.000 mq. |
CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE L’esenzione dall’ICI non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artisti o storici) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992 e le aliquote deliberate con atto di C.C. n. 11 del 07/02/2007 e di seguito riportate. Tra le casistiche per le quali non è riconosciuta l’esenzione ai fini ICI sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ai quali viene riconosciuta la detrazione di legge di Euro 103,30 a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
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ASSIMILAZIONI Il Comune di Traversetolo non ha assimilato all’abitazione principale gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai familiari o parenti. I |
ALIQUOTA AGEVOLATA 1‰ L’aliquota agevolata dell’1‰ si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo che il soggetto passivo d’imposta concede in locazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale. Si precisa che: a) l’aliquota dell’1 per mille si estende al massimo ad una sola pertinenza, iscritta separatamente in catasto, costituita da un immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi, la cui consistenza non ecceda i 50 mq.). Per le ulteriori pertinenze o per gli altri immobili non ad uso abitativo concessi in locazione si applica l’aliquota ordinaria; b) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile, una volta intervenuta la stipula del contratto di locazione, a decorrere dal momento in cui l’immobile oggetto di locazione è adibito ad abitazione principale da parte del locatario; c) per l’unità immobiliare concessa in locazione “agevolata” non è applicabile la detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992; d) per le unità immobiliari locate con contratti stipulati nell’anno 2006, 2007, 2008, 2009 o 2010, l’aliquota ICI all’1 per mille si applica per tutta la durata del contratto di locazione sempre che permangano le condizioni che hanno permesso l’applicazione dell’aliquota ridotta; e) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile qualora il contratto sia stato stipulato in applicazione ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto il 18/12/2003 tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per beneficiare dell’aliquota all’1 per mille, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2011, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2011, dell’aliquota all’1 per mille. Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra nell’anno 2006 o 2007, 2008, 2009 o 2010, questa produce effetto anche per l’anno 2011 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. |
ALIQUOTA RIDOTTA 4‰
L’aliquota del 4‰ è applicabile solo qualora gli immobili posseduti, indipendentemente dalle percentuali di possesso, sull’intero territorio nazionale siano quelli di seguito riportati. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sottoelencati esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta. con POSSESSO di: a) Abitazione principale 4‰ …………………………………………………………………………………………………………………………...................... b) Abitazione principale + un solo immobile fra quelli sottoelencati 4‰ …………………………………………………………………………………………………………………………......................... c) Abitazione principale + due immobili fra quelli sottoelencati 4‰ · 1 garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000 · 1 garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000 …………………………………………………………………………………………………………………………........................... L’aliquota ridotta dell’abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell’abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantità e condizioni nell’applicazione dell’aliquota agevolata più sopra riportata. Per beneficiare dell’aliquota ridotta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2011, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2011, dell’aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra negli anni precedenti, la stessa produce effetto anche per l’anno 2011, semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione immobiliare. Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si precisa che qualora la situazione patrimoniale subisca variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4‰ dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio Tributi |
ALIQUOTA ORDINARIA 6,8‰ - terreni agricoli - aree fabbricabili - alloggi locati o concessi in uso a terzi (tranne caso aliquota agevolata) - immobili produttivi (commerciali, industriali, artigianali, ecc.) - immobili dichiarati inagibili o inabitabili - abitazioni principale (tranne caso aliquota ridotta) - pertinenze di abitazioni (tranne caso aliquota ridotta o aliquota agevolata) |
ALTRE ALIQUOTE 7‰L’aliquota del 7‰ si applica: a) alle “residenze secondarie” o “seconde case”. Si specifica per che per “residenza secondaria” o “seconda casa” deve intendersi l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10) che il suo possessore (a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione avendo la propria residenza in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. Si specifica inoltre che il concetto di “residenza secondaria” o “seconda casa” è riconoscibile ad una sola unità immobiliare sull’intero territorio comunale, ubicata in diverso fabbricato rispetto a quello che ricomprende l’abitazione principale ed a condizione che sia dimostrabile l’utilizzo personale diretto del soggetto passivo come dimora stagionale o saltuaria. b) agli “alloggi non locati” (immobili ad uso abitativo) e non concessi a terzi in uso o in comodato. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi l’unità immobiliare classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, esclusa quell’eventuale unica abitazione (unità immobiliare utilizzata quale residenza secondaria o seconda casa) tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata, né data in comodato o in uso a terzi. La locazione, l’uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione. Si precisa che l’aliquota del 7‰ non si estende né alle unità immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, C02 ecc.) che costituiscono pertinenza dell’abitazione né alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. |
ESONERO
Esonero totale per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. |
DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE N.B.:Le detrazioni d’imposta di cui ai punti A) e B) non sono cumulabili tra loro La detrazione per abitazione principale continua ad applicarsi alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di seguito riportate:
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. . . AREE FABBRICABILI . . . Ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il “valore base”, sul quale applicare i coefficienti in aumento e/o in diminuzione determinati dall’Ente secondo il disposto dell’art. 4 del vigente regolamento ICI, è stabilito in € 180,00/mq per le aree residenziali e in € 60,00/mq per le aree produttive. Il “valore base” 2011 è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti Si ricorda che a seguito dell’adozione del PSC (delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 08/10/2009) e del RUE (delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05/08/2010) le aree alle quali è stata attribuita natura edificatoria sono da considerarsi “aree fabbricabili” ai fini ICI e da assoggettare ad imposta nei casi e con le modalità previste dal D.L.vo 504/1992 |
TUTTA LA MODULISTICA RELATIVA ALL’ICI E’ REPERIBILE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI O SUL SITO INTERNET
Per informazioni e chiarimenti, si prega rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni di:
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 8.15 alle 13.00
SABATO dalle ore 8.15 alle 12.30
Tel. 0521 / 344563 Fax 0521 / 344550
Indirizzo internet: http://www.comune.traversetolo.pr.it
e-mail: pagani@comune.traversetolo.pr.it