Esenzione abitazione principale |
L’esenzione è estesa anche alla pertinenza dell’abitazione principale (art. 2 del Regolamento Comunale) purchè destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e classificata nelle seguenti categorie catastali:
Casi di esclusione dall'esenzione |
Assimilazione |
L’aliquota agevolata dell’1‰ si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo che il soggetto passivo d’imposta concede in locazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale.
Si precisa che: a) l’aliquota dell’1 per mille si estende al massimo ad una sola pertinenza, iscritta separatamente in catasto, costituita da un immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi, la cui consistenza non ecceda i 50 mq.). Per le ulteriori pertinenze o per gli altri immobili non ad uso abitativo concessi in locazione si applica l’aliquota ordinaria;
b) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile, una volta intervenuta la stipula del contratto di locazione, a decorrere dal momento in cui l’immobile oggetto di locazione è adibito ad abitazione principale da parte del locatario;
c) per l’unità immobiliare concessa in locazione “agevolata” non è applicabile la detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992;
d) per le unità immobiliari locate con contratti stipulati nell’anno 2006, 2007, 2008 o 2009 l’aquota ICI all’1 per mille si applica per tutta la durata del contratto di locazione sempre che permangano le condizioni che hanno permesso l’applicazione dell’aliquota ridotta;
e) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile qualora il contratto sia stato stipulato in applicazione ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto il 18/12/2003 tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per beneficiare dell’aliquota all’1 per mille, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2010, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2008, dell’aliquota all’1 per mille.Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra nell’anno 2006 o 2007, 2008 o 2009, questa produce effetto anche per l’anno 2010 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
L’aliquota del 4‰ è applicabile solo qualora gli immobili posseduti, indipendentemente dalle percentuali di possesso, sull’intero territorio nazionale siano quelli di seguito riportati. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sottoelencati esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Con POSSESSO di:
a) Abitazione principale 4‰
b) Abitazione principale + un solo immobile fra quelli sottoelencati 4‰
(o un garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000 oppure cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali) 4‰
c) Abitazione principale + due immobili fra quelli sottoelencati 4‰
L’aliquota ridotta dell’abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell’abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantità e condizioni nell’applicazione dell’aliquota agevolata più sopra riportata. Per beneficiare dell’aliquota ridotta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2010, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2010, dell’aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra negli anni precedenti la stessa produce effetto anche per l’anno 2010, semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione immobiliare.
L’aliquota del 7‰ si applica: a) alle “residenze secondarie” o “seconde case”. b) agli “alloggi non locati” (immobili ad uso abitativo) e non concessi a terzi in uso o in comodato. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi l’unità immobiliare classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, esclusa quell’eventuale unica abitazione (unità immobiliare utilizzata quale residenza secondaria o seconda casa) tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata, né data in comodato o in uso a terzi. La locazione, l’uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione. Si precisa che l’aliquota del 7‰ non si estende né alle unità immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, C02 ecc.) che costituiscono pertinenza dell’abitazione né alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE N.B.:Le detrazioni d’imposta di cui ai punti A) e B) non sono cumulabili tra loro La detrazione per abitazione principale continua ad applicarsi alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A8, e A/9 di seguito riportate. A) DETRAZIONE STATALE base spettante sull’abitazione principale e rapportata ad anno: B) DETRAZIONI spettanti sull’abitazione principale e rapportate ad anno:
Euro 206,58 rapportata ad anno detrazione a favore di nuclei familiari che ricomprendono invalidi e/o portatori di handicap per:
a condizione che tutto il nucleo familiare possieda, sull’intero territorio nazionale ed indipendentemente dalle percentuali di possesso, l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo uno dei seguenti immobili
Nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati, decade il diritto all’applicazione della detrazione di € 206,58 fermo restando l’applicazione della detrazione di legge pari ad € 103,29. Per beneficiare della maggior detrazione d’imposta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2010, pena la decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta. Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra negli anni precedenti, essa produce effetto anche per l’anno 2010, semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione familiare e/o immobiliare rilevante ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione.
Ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il “valore base”, sul quale applicare i coefficienti in aumento e/o in diminuzione determinati dall’Ente secondo il disposto dell’art. 4 del vigente regolamento ICI, è stabilito in € 180,00/mq per le aree residenziali e in € 60,00/mq per le aree produttive. La scheda con i coefficienti per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini ICI è reperibile sul sito internet o presso l’ufficio Tributi. Il "valore base" 2010 è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti. | |||||||