Aliquote e detrazioni ICI ANNO 2010

Esenzione abitazione principale
 
Il Decreto-Legge n. 93 del 27 maggio 2008, a  decorrere  dall'anno  2008  introduce l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo. Per  abitazione principale del soggetto  passivo  si  intende  quella  nella quale in contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro dirito reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. L'esenzione   si   applica   altresì   nei   casi   previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni e precisamente:
 

L’esenzione è estesa anche alla pertinenza dell’abitazione principale (art. 2 del Regolamento Comunale) purchè destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e classificata nelle seguenti categorie catastali:


Casi di esclusione dall'esenzione
L’esenzione dall’ICI  non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artisti o storici) per le quali continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992 e le aliquote deliberate con atto di C.C. n. 11 del 07/02/207 e di seguito riportate.
 
Tra le casistiche per le quali non è riconosciuta l’esenzione ai fini ICI  sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ai quali viene riconosciuta la detrazione di legge di Euro 103.30 a condizione che l’unità immobiliare  non risulti locata.

Assimilazione
Il Comune di Traversetolo non ha asssimilato all’abitazione principale gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai familiari o parenti.
 
Aliquota ordinaria: 6,8 ‰
  • terreni agricoli 
  • aree fabbricabili
  • alloggi locati o concessi in uso a terzi (tranne caso aliquota agevolata)
  • immobili produttivi (commerciali, industriali, artigianali, ecc.)
  • immobili dichiarati inagibili o inabitabili
  • abitazioni principale (tranne caso aliquota ridotta)
  • pertinenze di abitazioni (tranne caso aliquota ridotta o aliquota agevolata)
 
Aliquota agevolata: 1 ‰

L’aliquota agevolata dell’1‰ si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo che il soggetto passivo d’imposta concede in locazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale.  

 

Si precisa che:

a) l’aliquota dell’1 per mille si estende al massimo ad una sola pertinenza, iscritta separatamente in catasto, costituita da un immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi, la cui consistenza non ecceda i 50 mq.).

Per le ulteriori pertinenze o per gli altri immobili non ad uso abitativo concessi in locazione si applica l’aliquota ordinaria;

 

b) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile, una volta intervenuta la stipula del contratto di locazione, a decorrere dal momento in cui l’immobile oggetto di locazione è adibito ad abitazione principale da parte del locatario;

 

c) per l’unità immobiliare concessa in locazione “agevolata” non è applicabile la detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992;

 

d) per le unità immobiliari locate con contratti stipulati nell’anno 2006, 2007, 2008 o 2009 l’aquota ICI all’1 per mille si applica per tutta la durata del contratto di locazione sempre che permangano le condizioni  che hanno permesso l’applicazione dell’aliquota ridotta;

 

e) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile qualora il contratto sia stato stipulato in applicazione ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto il 18/12/2003 tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

 

Per beneficiare dell’aliquota all’1 per mille, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2010, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2008, dell’aliquota all’1 per mille.Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra nell’anno 2006 o 2007, 2008 o 2009, questa produce effetto anche per l’anno 2010 semprechè non si verifichino o non si siano  verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

 
Aliquota ridotta: 4 ‰
L’aliquota del 4‰ è applicabile solo qualora gli immobili posseduti, indipendentemente dalle percentuali di possesso, sull’intero territorio nazionale siano quelli  di seguito riportati. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sottoelencati esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta.
 
Con POSSESSO di:
 
a) Abitazione principale                                                        4‰
 
b)  Abitazione principale + un solo immobile fra quelli sottoelencati                                                                             4‰  
(o un garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000 oppure cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e  non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali)                                                                              4‰
 
c) Abitazione principale + due immobili fra quelli sottoelencati                                                                               4‰
  • 1 garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000oppure cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali                                                                   6,8‰
  • 1 garage (C06 o C07) oppure un terreno agricolo fino a mq. 10.000oppure cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali                                                                  6,8‰

L’aliquota ridotta dell’abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell’abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantità e condizioni nell’applicazione dell’aliquota agevolata più sopra riportata.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 16/12/2010, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2010, dell’aliquota ridotta.

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra negli anni precedenti la stessa produce effetto anche per l’anno 2010, semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione immobiliare.

 

Altre aliquote: 7 ‰

L’aliquota del 7‰ si applica:

a) alle “residenze secondarie” o “seconde case”.
Si specifica per che per “residenza secondaria” o “seconda casa” deve intendersi l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10) che il suo possessore (a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione avendo la propria residenza in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. Si specifica inoltre che il concetto di “residenza secondaria” o “seconda casa” è riconoscibile ad una sola unità immobiliare sull’intero territorio comunale, ubicata in diverso fabbricato rispetto a quello che ricomprende l’abitazione principale ed a condizione che sia dimostrabile l’utilizzo personale diretto del soggetto passivo come dimora stagionale o saltuaria.

b) agli “alloggi non locati” (immobili ad uso abitativo) e non concessi a terzi in uso o in comodato. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi l’unità immobiliare classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, esclusa quell’eventuale unica abitazione (unità immobiliare utilizzata quale residenza secondaria o seconda casa) tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata, né data in comodato o in uso a terzi. La locazione, l’uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione.

Si precisa che l’aliquota del 7‰ non si estende né alle unità immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, C02 ecc.) che costituiscono pertinenza dell’abitazione né alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

 

Esonero
Esonero totale per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

Detrazioni

DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

N.B.:Le detrazioni d’imposta di cui ai punti A) e B) non sono cumulabili tra loro 

La detrazione per abitazione principale continua ad applicarsi alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A8, e A/9 di seguito riportate.

A) DETRAZIONE STATALE base spettante sull’abitazione principale e rapportata ad anno:
Euro 103,29 

B) DETRAZIONI  spettanti sull’abitazione principale e rapportate ad anno:
Euro 258,23 rapportata ad anno

  • detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data dell’01.01.2008 risultano assistiti dal Comune tramite  l’istituto del minimo vitale in  base al vigente regolamento comunale
  • detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari 

Euro 206,58  rapportata ad anno

detrazione a favore di nuclei familiari che ricomprendono invalidi e/o portatori di handicap per:

  1. l’abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo e nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 01/01/2010, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%;
  2. l’abitazione principale, acquistata nel corso dell’anno 2010, del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo e nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 01/01/2010, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%;
  3. l’abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo e nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 01/01/2010, sia ricompreso un soggetto riconosciuto, nel corso del 2010, portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%

a condizione che tutto il nucleo familiare possieda, sull’intero territorio nazionale ed indipendentemente dalle percentuali di possesso, l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo uno dei seguenti immobili

  • garage/autorimessa con categoria catastale C06;
  • tettoia con categoria catastale C07;
  • terreno agricolo la cui superficie non ecceda i 10.000 mq;
  • cantina/soffitta/gioco bimbi (C02) non superiore ai 50 mq e non utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali.

Nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati, decade il diritto all’applicazione della detrazione di € 206,58 fermo restando l’applicazione della detrazione di legge pari ad  € 103,29.

Per beneficiare della maggior detrazione d’imposta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi  apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate  mediante  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da prodursi  perentoriamente entro il 16/12/2010, pena la decadenza del diritto all’applicazione della maggiore detrazione d’imposta.

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra negli anni precedenti, essa produce effetto anche per l’anno 2010, semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione familiare e/o immobiliare rilevante ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione.  

 

Aree fabbricabili

Ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il “valore base”, sul quale applicare i coefficienti in aumento e/o in diminuzione determinati dall’Ente secondo il disposto dell’art. 4 del vigente regolamento ICI, è stabilito in   € 180,00/mq per le aree residenziali e in € 60,00/mq per le aree produttive.

La scheda con i coefficienti per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini ICI è reperibile sul sito internet o presso l’ufficio Tributi.

Il "valore base" 2010 è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti.